Slide background
Certifico 2025 / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.581
/ Totale documenti scaricati: 27.470.786

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2024

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.581 *

/ Totale documenti scaricati: 27.470.786 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.581 *

/ Totale documenti scaricati: 27.470.786 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.581 *

/ Totale documenti scaricati: 27.470.786 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.581 *

/ Totale documenti scaricati: 27.470.786 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.581 *

/ Totale documenti scaricati: 27.470.786 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.581 *

/ Totale documenti scaricati: 27.470.786 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.581 *

/ Totale documenti scaricati: 27.470.786 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.581 *

/ Totale documenti scaricati: 27.470.786 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2024/3229

ID 23159 | | Visite: 116 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/23159

Regolamento delegato  UE  2024 3229

Regolamento delegato (UE) 2024/3229 / Modifica Reg. (CE) 1013/2006

ID 23159 | 20.12.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/3229 della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea.

GU L 2024/3229 del 20.12.2024

Entrata in vigore: 09.01.2025

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) In occasione della quindicesima riunione tenutasi nel giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-15/18, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (voce A1181) nell’allegato VIII della convenzione, sopprimendo la voce A1180 del medesimo allegato, e di aggiungere una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (voce Y49) nell’allegato II della convenzione, sopprimendo nell’allegato IX della convenzione l’attuale voce relativa a tali rifiuti (voce B1110) e la voce B4030. Le modifiche prenderanno effetto il 1° gennaio 2025.

(2) È opportuno che l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici nei pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 laddove questi fanno riferimento agli allegati della convenzione di Basilea.

(3) Per quanto riguarda l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e la loro importazione nell’Unione da paesi terzi, gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006  dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le esportazioni dall’Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (di seguito «decisione OCSE») e le importazioni nell’Unione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell’allegato VIII e Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. A norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, è opportuno vietare l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell’allegato VIII e Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

(4) Gli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero continuare ad applicarsi alle spedizioni tra Stati membri dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi che rientrano nelle voci GC010 e GC020 fino a quando l’articolo è d’applicazione. L’articolo 18 garantisce la sorveglianza e il controllo delle spedizioni ai fini di una loro gestione ecologicamente corretta.

(5) Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all’OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti elettrici ed elettronici. Le voci GC010 e GC020 negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 non dovrebbero pertanto più essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2025 per l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e per l’importazione di tali rifiuti nell’Unione da paesi terzi.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.

(7) Poiché le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea prenderanno effetto il 1° gennaio 2025, è opportuno stabilire la stessa data per l’inizio dell’applicazione del presente regolamento.

(8) Per garantire la certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità competenti e per assicurare un approccio armonizzato all’attuazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni transitorie che specifichino che le autorizzazioni per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento restano valide fino al 1° gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell’autorizzazione. Inoltre, fino al 1° febbraio 2025 i notificatori dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare una notifica presentata prima del 31 dicembre 2024 per allinearla alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

(9) Al fine di agevolare il processo decisionale, è opportuno autorizzare i notificatori a presentare notifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici sulla base delle nuove voci già prima del 1° gennaio 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia i notificatori possono presentare notifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, quale modificato dal presente regolamento, già prima di tale data.

Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici classificati sotto le voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020, o di tali rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IIIB o IV del regolamento (CE) n. 1013/2006, per le quali un’autorità competente ha rilasciato l’autorizzazione prima del 1° gennaio 2025, fatta eccezione per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, l’autorizzazione rimane valida fino al 1° gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell’autorizzazione.

Il notificatore che abbia presentato una notifica relativa a spedizioni di rifiuti classificati sotto le voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020 prima del 31 dicembre 2024 sulla quale le autorità competenti non abbiano preso una decisione entro tale data ha tempo fino al 1° febbraio 2025 per aggiornare la notifica e allinearla alle nuove norme introdotte dal presente regolamento.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2024 3229.pdf)Regolamento delegato (UE) 2024/3229
 
IT481 kB11

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi inseriti

Rettifica BAT Fonderie
Dic 20, 2024 63

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 del 20.12.2024

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 (BAT fonderie) del 20.12.2024 ID 23164 | 20.12.2024 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva… Leggi tutto
Dic 20, 2024 53

Regolamento delegato (UE) 2024/2025

Regolamento delegato (UE) 2024/2025 ID 23162 | 20.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2025 della Commissione del 15 luglio 2024 che integra il regolamento (UE) 2020/1056 modificandone l’allegato I, parte B GU L 2024/2025 del 20.12.2024 Entrata in vigore: 09.01.2025 Applicazione a decorrere dal… Leggi tutto
Dic 20, 2024 43

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 ID 23161 | 20.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 della Commissione, del 5 luglio 2024, che stabilisce procedure comuni e norme dettagliate per l’accesso alle informazioni elettroniche sul trasporto merci e il relativo trattamento da parte delle… Leggi tutto
Dic 19, 2024 54

Circolare MIT Prot. 19264 del 04 Luglio 2024

Circolare MIT Prot. 19264 del 04 Luglio 2024 ID 23157 | 19.12.2024 Seguito circolare prot. n. 32982 del 3 novembre 2023 recante “Riordino, in coerenza delle disposizioni del DM 15.11.2021 e del DD 16.2.2022, delle istruzioni relative all’iscrizione al RUI nonché alle attività di accesso ai corsi di… Leggi tutto
Dic 19, 2024 48

Circolare MIT Prot. 35518 del 12 Dicembre 2024

Circolare MIT Prot. 35518 del 12 Dicembre 2024 ID 23156 | 19.12.2024 Obblighi di formazione di aggiornamento per gli ispettori ope legis di cui all’articolo 15, comma 3, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

EN 12255 1 2024 Wastewater treatment plants   Part 1
Dic 19, 2024 124

EN 12255-1:2024 | Wastewater treatment plants - Part 1

EN 12255-1:2024 | Wastewater treatment plants - Part 1 ID 23153 | 19.12.2024 / Preview attached EN 12255-1:2024Wastewater treatment plants - Part 1: General design and construction principles This document specifies the basic design and construction requirements for wastewater treatment plants for… Leggi tutto
EN 50172 2024
Dic 18, 2024 75

EN 50172:2024 | Emergency escape lighting systems

EN 50172:2024 | Emergency escape lighting systems ID 23151 | 18.12.2024 / Preview attached EN 50172:2024Emergency escape lighting systems This document specifies electrical installation requirements specific for emergency escape lighting systems together with verification, operation and maintenance… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 11 12 20247 n  45402
Dic 16, 2024 121

Cassazione Penale Sez. 4 dell'11 dicembre 2024 n. 45402

Cassazione Penale Sez. 4 dell'11 dicembre 2024 n. 45402 - Incidente mortale dopo il turno di lavoro notturno ID | 16.12.2024 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 dell'11 dicembre 2024 n. 45402 - Incidente mortale dopo il turno di lavoro notturno Dott. DI SALVO Emanuele - PresidenteDott. ARENA… Leggi tutto