Calendario divieti di circolazione stradale per i veicoli pesanti anno 2025
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Calendario dei divieti di circolazione stradale per i veicoli pesanti anno 2025
ID 23149 | 18.12.2024
Calendario dei divieti di circolazione stradale per i veicoli pesanti anno 2025
Firmato il Decreto n. 314 del 12.12.2024, di cui si attende pubblicazione in GU, che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione stradale, fuori da centri abitati per l’anno 2024, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
Riportiamo quando i veicoli pesanti dovranno restare fermi:
- Dalle ore 9 alle 22: tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre. Inoltre, nei giorni di mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio, lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile, giovedì 1° maggio, sabato 1° novembre, lunedì 8 dicembre, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre.
- Dalle ore 7 alle 22: tutte le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre. Inoltre, lunedì 2 giugno e venerdì 15 agosto.
- Dalle ore 14 alle 22: venerdì 18 aprile.
- Dalle ore 9 alle 16: sabato 19 aprile.
- Dalle ore 9 alle 14: martedì 22 aprile.
- Dalle ore 8 alle 16: sabato 5, 12, 19 e 26 luglio; 16, 23 e 30 agosto.
- Dalle ore 8 alle 22: sabato 2 e 9 agosto.
- Dalle ore 16 alle 22: venerdì 25 luglio; venerdì 1 e 8 agosto.
Rimane concessa la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP, anche se circolano scarichi, per gli autospurghisti e per i trattori stradali fino 7,5 ton che circolano senza semirimorchio agganciato.
Esistono anche altre esenzioni particolari per alcune tipologie di merci, ed anticipi o posticipi del divieto da e per la Sardegna, Sicilia, Interporti più importanti.
A riguardo due principali novità attengono:
- alla possibilità per i veicoli che sono già in possesso di una prenotazione per effettuare la revisione di potersi recare presso il luogo in cui effettuare l’operazione senza però entrare in autostrada. L’esenzione copre anche il "viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l’esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato" ed
- alla possibilità per l’autista di rientrare presso la sede aziendale o presso il proprio domicilio o residenza nel momento in cui inizia il divieto potendo percorrere a tale scopo non più 50 chilometri come avveniva in precedenza, ma 80 (anche se pure in questo caso non bisogna percorrerli in autostrada).
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Decreto n. 314 del 12.12.2024.pdf |
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