Regolamento (UE) 2024/3005
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Regolamento (UE) 2024/3005 / Attività di rating ESG
ID 23092 | 12.12.2024
Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859
GU L 2024/3005 del 12.12.2024
Entrata in vigore: 1° gennaio 2025
Applicazione a decorrere dal 2 luglio 2026
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento introduce un approccio normativo comune al fine di rafforzare l’integrità, la trasparenza, la comparabilità ove possibile, la responsabilità, l’affidabilità, la buona governance e l’indipendenza delle attività di rating ESG, contribuendo così alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG e all’agenda dell’Unione in materia di finanza sostenibile. Esso mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing e altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l’introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme sull’organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai rating ESG che sono emessi da fornitori di rating ESG operanti nell’Unione.
I fornitori di rating ESG sono ritenuti operanti nell’Unione nei seguenti casi:
a) i fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione:
i) quando questi emettono e pubblicano i loro rating ESG sul loro sito web o con altri mezzi; o
ii) quando emettono e distribuiscono i loro rating ESG mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali a imprese finanziarie regolamentate nell’Unione, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/109/CE, o a istituzioni, organi e organismi dell’Unione o ad autorità pubbliche degli Stati membri;
b) i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione, quando questi emettono e distribuiscono i loro rating ESG mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali a imprese finanziarie regolamentate nell’Unione, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/109/CE, o a istituzioni, organi e organismi dell’Unione o ad autorità pubbliche degli Stati membri.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) ai rating ESG privati non destinati a essere comunicati al pubblico o alla distribuzione;
b) ai rating ESG emessi da imprese finanziarie regolamentate nell’Unione utilizzati esclusivamente per finalità interne o per la fornitura di prodotti o servizi finanziari interni o infragruppo;
c) ai rating ESG emessi da imprese finanziarie regolamentate nell’Unione che:
i) sono incorporati in un prodotto o servizio, se tali prodotti o servizi sono già disciplinati dal diritto dell’Unione, anche a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2019/2088, delle direttive 2013/36/UE, 2014/65/UE, 2009/138/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE e (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (UE) 2020/1503, (UE) 2023/1114 (24) e (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio; e
ii) sono comunicati a terzi.
Nelle situazioni trattate dal primo comma del presente punto, qualora un’impresa finanziaria regolamentata nell’Unione comunichi un rating ESG a terzi nel quadro delle sue comunicazioni di marketing, tale impresa include sul proprio sito web le stesse informazioni di cui all’allegato III, punto 1, al presente regolamento e pubblica in tali comunicazioni di marketing un link alle informazioni pubblicate sul sito web, salvo se è soggetta all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088.
Le autorità nazionali competenti designate in conformità agli atti legislativi settoriali di cui al primo comma della presente lettera controllano il rispetto, da parte delle imprese finanziarie regolamentate nell’Unione, degli obblighi di cui al presente articolo, primo comma, conformemente ai poteri conferiti da tali atti legislativi settoriali;
d) ai rating ESG emessi da fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che non sono autorizzati o riconosciuti a norma del titolo II e che soddisfano le condizioni seguenti:
i) il rating ESG è distribuito su iniziativa esclusiva dell’utente del rating ESG stabilito nell’Unione senza alcun preliminare contatto, sollecitazione, promozione, pubblicità o altra iniziativa da parte del fornitore di rating ESG o da parte di terzi per conto del fornitore; non è considerato distribuito su iniziativa esclusiva dell’utente di rating ESG, un rating ESG distribuito nell’Unione da un fornitore stabilito al di fuori dell’Unione la cui quota di mercato nell’Unione delle sue attività di rating ESG diventa sostanziale o che dispone di un sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione, che non è comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.
L’iniziativa esclusiva di un utente di rating ESG di cui al primo punto della presente lettera non autorizza un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione a distribuire rating ESG a tale utente in modo ricorrente né a distribuire rating ESG ad altri utenti di rating ESG nell’Unione;
ii) non vi sono sostituti per i rating offerti dai fornitori di rating ESG autorizzati a norma del presente regolamento;
e) alla pubblicazione o alla distribuzione di dati su fattori ambientali, sociali e relativi ai diritti umani e alla governance;
f) ai rating di credito emessi a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009, e a eventuali punteggi o valutazioni connessi ai fattori ESG prodotti o pubblicati nell’ambito delle metodologie per i rating del credito o come input della valutazione dell’affidabilità creditizia o risultato della stessa;
g) ai prodotti o ai servizi che integrano un elemento di un rating ESG, compresa la ricerca in materia di investimenti di cui alla direttiva 2014/65/UE;
h) alle revisioni esterne delle obbligazioni verdi europee come previsto dal regolamento (UE) 2023/2631;
i) alle revisioni esterne ai pareri di un secondo soggetto sulle obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, sulle obbligazioni legate alla sostenibilità, e sulle obbligazioni, sui prestiti e sugli altri tipi di strumenti di debito commercializzati come sostenibili, nella misura in cui tali revisioni esterne e pareri di un secondo soggetto non contengono rating ESG prodotti dal revisore o dal secondo soggetto che fornisce un parere;
j) ai rating ESG prodotti da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione o da autorità pubbliche degli Stati membri quando tali rating non sono pubblicati o distribuiti a fini commerciali;
k) ai rating ESG prodotti da un fornitore di rating ESG autorizzato quando tali rating sono pubblicati o distribuiti da terzi;
l) ai rating ESG prodotti dai membri del Sistema europeo di banche centrali quando tali rating non sono pubblicati o distribuiti a fini commerciali;
m) alle informative obbligatorie ai sensi degli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 13 del regolamento (UE) 2019/2088;
n) alle informative ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del regolamento (UE) 2020/852;
o) ai rating ESG sviluppati esclusivamente per i processi di accreditamento o certificazione, non riguardanti l’analisi degli investimenti e l’analisi finanziaria o il processo decisionale degli investimenti o il processo finanziario;
p) alle attività di etichettatura, a condizione che le etichette concesse ai pertinenti soggetti, strumenti finanziari o prodotti finanziari non comportino la comunicazione di un rating ESG;
q) ai rating ESG pubblicati o distribuiti da organizzazioni senza scopo di lucro a fini non commerciali.
In deroga al primo comma, lettera p), le organizzazioni senza scopo di lucro sono soggette ai requisiti del presente regolamento se addebitano commissioni agli elementi valutati o agli emittenti di elementi valutati per comunicare loro i dati o per attribuire loro un rating attraverso la loro piattaforma o se forniscono agli utenti di rating ESG l’accesso a informazioni sui rating ESG dietro pagamento di una commissione.
3. L’ESMA, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita da Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (noti collettivamente come «autorità europee di vigilanza» o «AEV») elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera c), secondo comma, tenendo conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e delle differenze tra di essi, e della necessità di evitare duplicazioni di informazioni già pubblicate conformemente ai requisiti normativi applicabili.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
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