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Interpello ambientale 22.11.2024 Criteri di ammissibilità parametri sottocategorie di discariche

ID 23012 | | Visite: 658 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/23012

Interpello ambientale 22 11 2024   Criteri di ammissibilit  parametri sottocategorie di discariche

Interpello ambientale 22.11.2024 - Criteri di ammissibilità parametri sottocategorie di discariche

ID 23012 | 26.11.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 22.11.2024

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Chiarimenti interpretativi sulla definizione dei criteri di ammissibilità per specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del D.Lgs. n.36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto.

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 la provincia di Alessandria chiede chiarimenti interpretativi sulla definizione dei criteri di ammissibilità relativi a specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del D.Lgs. n.36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare, chiede:

1) se la deroga al valore dello specifico parametro prevista ai sensi dell'art. 7-sexies del D.Lgs. n.36/2003 per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi possa o meno superare il limite del doppio del valore limite della tabella 5a dell’Allegato 4 citato, previsto dall'art. 16-ter per le Discariche per rifiuti non pericolosi di cui all’art. 7-quinquies;

2) se i limiti in deroga previsti dall'art. 7-sexies del D.Lgs. n.36/2003 e dall’Allegato 7 ivi richiamato per una discarica per rifiuti non pericolosi possono o meno essere superiori ai limiti per l'ammissibilità in discarica per i rifiuti pericolosi (Tabella 6 e 6-bis dell’Allegato 4);

3) se ci debba essere o meno correlazione tra la tipologia di sottocategoria e i parametri derogabili; ossia, se sia consentibile o meno la deroga a tutti parametri elencati nella tabella 5a indipendentemente dal tipo di sottocategoria (ad esempio, se nel caso di una discarica per rifiuti non pericolosi rientranti nella sottocategoria ‘bioreattori’ è possibile derogare -senza limiti- i valori dei parametri relativi ai metalli poco inerenti alla tipologia di sottocategoria);

4) se la deroga ‘caso per caso’ possa essere genericamente concessa esclusivamente in base ai soli codici EER oppure se debba essere rilasciata, di volta in volta, sulla base della specifica caratterizzazione del singolo rifiuto da conferire in discarica (ossia della “descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti che dovranno essere depositati nella discarica”, di cui all’Allegato 7, punto 7.1, nonché della “Valutazione del rischio” e del “Calcolo delle emissioni dalla sorgente primaria” effettuate sulla base di quanto prescritto dall’Allegato 7, punto 7.2), oltre che in conformità allo stato della discarica, presupponendo, quindi, che le caratteristiche, la specifica provenienza e i quantitativi del rifiuto debbano essere già note al momento della presentazione dell’istanza;

5) se il calcolo del ‘fattore di lisciviazione’ (LF), eseguito secondo i metodi (software di calcolo, ad es. Leach 8) utilizzati nell’ambito delle bonifiche (Titolo V della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152), può essere o meno utilizzato ai sensi dell'Allegato 7 (punto 7.2, “Descrizione della procedura”).

[...]

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito alla definizione dei criteri di ammissibilità relativi a specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del D.Lgs. n.36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 0169312 del 18/09/2024 e fornito con nota prot. n. 0190303 del 18/10/2024 è emerso quanto segue.

Con l’abrogazione del D.M. 27/09/2010, relativamente all’art. 7-sexies “Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi”, il D.Lgs. n.121/2020 ha operato un trasferimento della materia all’interno del corpo normativo del D.Lgs. n.36/2003.

In particolare l’articolo 7-sexies disciplina le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. Il comma 1 del suddetto art. 7-sexies prevede che, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto, “le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.”

Ai sensi del comma 2, “i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.” Lo stesso comma prevede che “i criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all'allegato 7. Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'Allegato 7.”

Le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica sono riportate nell'allegato 7.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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