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Europe, Rome

Direttiva (UE) 2024/2881

ID 22965 | | Visite: 61 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/22965

Direttiva  UE  2024 2881

Direttiva (UE) 2024/2881 / Qualità dell’aria ambiente e aria più pulita in Europa

ID 22965 | 20.11.2024

Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

GU L 2024/2881 del 20.11.2024

Entrata in vigore: 10.12.2024

L’articolo 2, l’articolo 4, punto 1), punti da 3) a 6), punto 8), punti da 10) a 13), punti 17), 19), 20), 31) e 32) e punti da 35) a 40), l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4, l’articolo 14, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 22, paragrafo 4, si applicano dal 12 dicembre 2026.

Recepimento: 11.12.2026

Abrogazione direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE

Le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE, modificate dagli atti elencati all’allegato XI, parte A, della presente direttiva sono abrogate a decorrere dal 12 dicembre 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato XI, parte B, della Direttiva (UE) 2024/2881.

Articolo 1 Obiettivi

1. La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di qualità dell’aria volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, in modo che la qualità dell’aria all’interno dell’Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, quali definiti dalle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.

2. La presente direttiva fissa valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine. Tali parametri di qualità dell’aria, che figurano nell’allegato I, sono riesaminati periodicamente in conformità dell’articolo 3, in linea con le raccomandazioni dell’OMS.

3. La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di riduzione dell’inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all’Ottavo programma di azione per l’ambiente, così come sinergie rafforzate tra la politica dell’Unione in materia di qualità dell’aria e altre politiche pertinenti dell’Unione.

Articolo 2 Oggetto

La presente direttiva stabilisce disposizioni relative a:

1) la definizione e la fissazione di obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente;
2) la definizione di metodi e criteri comuni per valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri;
3) il monitoraggio della qualità dell’aria ambiente attuale e delle tendenze a lungo termine così come degli effetti delle misure unionali e nazionali sulla qualità dell’aria ambiente;
4) la garanzia che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano comparabili in tutta l’Unione e messe a disposizione del pubblico;
5) il mantenimento della qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e il suo miglioramento negli altri casi;
6) la promozione di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e le loro autorità e organismi competenti nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

Articolo 3 Riesame periodico

1. Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche, come gli orientamenti rivisti dell’OMS sulla qualità dell’aria, indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull’ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni.

2. Il riesame di cui al paragrafo 1 valuta se le norme applicabili in materia di qualità dell’aria continuino ad essere adeguate per conseguire l’obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente e se debbano essere contemplati altri inquinanti atmosferici.

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, il riesame valuta opzioni e tempistiche per l’allineamento dei parametri di qualità dell’aria agli orientamenti più recenti dell’OMS sulla qualità dell’aria e i più recenti dati scientifici.

Il riesame valuta inoltre tutte le altre disposizioni della presente direttiva, comprese quelle sulla proroga del termine per il conseguimento e sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero, e valuta altresì i dati scientifici più recenti, compresi, se del caso, quelli relativi agli inquinanti atmosferici misurati nei supersiti di monitoraggio di cui all’articolo 10 ma attualmente non inclusi nell’allegato I.

Ai fini del riesame, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:

a) le ultime informazioni scientifiche dei pertinenti organismi dell’Unione, delle organizzazioni internazionali, quali l’OMS e la convenzione dell’UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e delle altre pertinenti organizzazioni scientifiche;
b) i cambiamenti comportamentali, le politiche di bilancio e gli sviluppi tecnologici che incidono sulla qualità dell’aria e sulla sua valutazione;
c) la situazione della qualità dell’aria e i relativi impatti sulla salute umana e sull’ambiente, compresi gli effetti dell’ozono sulla vegetazione negli Stati membri;
d) i costi sanitari e ambientali diretti e indiretti associati all’inquinamento atmosferico;
e) la natura e l’impatto socioeconomico delle azioni complementari da attuare per conseguire i nuovi obiettivi, nonché un’analisi costi-benefici di tali azioni;
f) i progressi compiuti nell’attuazione delle misure nazionali e dell’Unione di riduzione degli inquinanti e nel miglioramento della qualità dell’aria;
g) la pertinente legislazione in materia di fonti a livello dell’Unione per i settori e le attività che contribuiscono all’inquinamento atmosferico, compresi i progressi compiuti nell’attuazione di tale legislazione;
h) le informazioni pertinenti presentate dagli Stati membri alla Commissione ai fini del riesame;
i) l’introduzione da parte dei singoli Stati membri di norme più rigorose in materia di qualità dell’aria conformemente all’articolo 193 TFUE.

3. L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nell’esecuzione del riesame.

4. Se lo ritiene necessario, a seguito del riesame la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell’aria o includere altri inquinanti atmosferici. Inoltre, se lo ritiene necessario, la Commissione presenta proposte per introdurre o rivedere ogni pertinente legislazione in materia di fonti al fine di contribuire al conseguimento delle norme riviste proposte in materia di qualità dell’aria a livello dell’Unione.

5. Se, nel corso del riesame, individua la necessità di ulteriori misure per conseguire le norme applicabili in materia di qualità dell’aria in una zona significativa del territorio dell’Unione, la Commissione può proporre ulteriori azioni da intraprendere a livello dell’Unione.
[...]

Articolo 30 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1 e 3, all’articolo 4, punti 2), 7), 9), 14), 15), 16) e 18), punti da 21) a 30), punti 33) e 34) e punti da 41) a 45), agli articoli da 5 a 8, all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 e paragrafi da 5 a 9, agli articoli 10, 11 e 12, all’articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, all’articolo 15, all’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 17, paragrafo 4, agli articoli da 18 a 21, all’articolo 22, paragrafi 1, 2, 3 e 5, agli articoli da 23 a 29 e agli allegati da I a X entro l’11 dicembre 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 31 Abrogazione

1. Le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE, modificate dagli atti elencati all’allegato XI, parte A, della presente direttiva sono abrogate a decorrere dal 12 dicembre 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato XI, parte B, della presente direttiva.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII della presente direttiva.

Articolo 32 Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2, l’articolo 4, punto 1), punti da 3) a 6), punto 8), punti da 10) a 13), punti 17), 19), 20), 31) e 32) e punti da 35) a 40), l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4, l’articolo 14, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 22, paragrafo 4, si applicano dal 12 dicembre 2026.

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