Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.729
/ Totale documenti scaricati: 29.179.113

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.729
/ Totale documenti scaricati: 29.179.113

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.179.113 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.179.113 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.179.113 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.179.113 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.179.113 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.179.113 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.179.113 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.179.113 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Interpello ambientale 04.11.2024 - VIA/PAU impianti fotovoltaici con moduli a terra

ID 22872 | | Visite: 848 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/22872

Interpello ambientale 04 112024

Interpello ambientale 04.11.2024 - VIA/PAU impianti fotovoltaici con moduli a terra

ID 22872 | 05.11.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 04.11.2024

Interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, - individuazione autorità competente per procedure di VIA/PAU inerenti impianti fotovoltaici con moduli a terra.

Nello specifico, l’interpello proposto dall’istante ha ad oggetto la corretta individuazione dell’Autorità Competente per i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra.

L’interpellante rammenta che per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, sono previste categorie progettuali da assoggettare a procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o a procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA), a seconda della taglia dell’impianto:

- Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; punto “2. Industria energetica ed estrattiva”, lettera b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW omissis.. ”. Si tratta di progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano; ai sensi della L.R. 5/2010 di Regione Lombardia, la competenza viene delegata alle province lombarde.
- Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i..; punto “2) Installazioni relative a: [...]
- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”. Si tratta di progetti sottoposti a VIA di competenza statale.

Preso atto, inoltre, che le suddette soglie di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA sono innalzate rispettivamente a 10 MW e 20 MW per progetti ricadenti in aree classificate come idonee ai sensi dell'art 47, comma 11 -bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41);

La Provincia evidenzia che il D.lgs. 152/06 e s.m.i. individua ad oggi le seguenti Autorità Competenti: da una parte, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano come autorità competenti per le verifiche di VIA al di sopra di una determinata soglia (1 MW o 10 MW - oggi 12MW n.d.r. - se l’area è idonea, e dall'altra il Ministero come autorità competente per le VIA al di sopra di una seconda soglia (10 MW oppure 20 MW - oggi 12 MW e 25MW n.d.r. - se l’area è idonea).

L'interpellante espone che Autorità Competente per le procedure di valutazione d’impatto ambientale, eventualmente declinate come PAU ex art. 27 o PAUR ex art. 27bis, per progetti ricompresi tra le due soglie individuate ad oggi dalla norma non è puntualmente individuata dalla stessa. E pertanto chiede quale sia l’Autorità competente per i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per progetti di impianti fotovoltaici con moduli a terra che superano la soglia per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (1 MW oppure 10MW- oggi 12MW n.d.r. - per aree idonee) e non superano la soglia per l’espletamento della procedura di VIA (10 MW oppure 20 MW - oggi 12 MW e 25MW n.d.r. - per aree idonee) ma che vengono sottoposti a VIA in modo volontario da parte del proponente oppure che devono svolgere la procedura di VIA perché la procedura di verifica di VIA si è conclusa con l’assoggettamento.

*******
In relazione al quesito posto, si rappresenta che l’elemento che determina la competenza in capo allo Stato o alla Regione è la potenza dell’impianto in relazione al superamento o meno dei “valori soglia” citati, indipendentemente dalla procedura da espletare.

Ne consegue che l’Autorità competente all’esito della verifica di assoggettabilità che comporti la sottoposizione a VIA è sempre quella che ha svolto la valutazione sulla verifica di assoggettabilità, individuata in ragione della soglia di potenza.
Parimenti si individua l’autorità competente in ragione della soglia di potenza anche allorquando il proponente decida di accedere alla VIA volontariamente.

Fonte: MASE

Collegati

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente VIA | VAS | VIS Interpello ambientale

Ultimi inseriti

Norme armonizzate interoperabilit   sistemi ferroviari
Mar 28, 2025 52

Decisione di esecuzione (UE) 2025/424

Decisione di esecuzione (UE) 2025/424 / Norme armonizzate Direttiva ISF Marzo 2025 ID 23702 | 28.03.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/424 della Commissione, del 4 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 per quanto riguarda l’aggiornamento delle norme di riferimento e… Leggi tutto
Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine
Mar 28, 2025 56

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine ID 23701 | 28.03.2025 / In allegato L'analisi degli isotopi stabili ha trasformato le scienze ambientali, fornendo uno strumento potente per lo studio delle reti trofiche marine e la gestione delle… Leggi tutto
UNI ISO 19388 2025
Mar 27, 2025 133

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica ID 23698 | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 19388:2025Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi - Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento degli impianti di digestione anaerobica La norma stabilisce i… Leggi tutto
UNI ISO 16000 41 2025
Mar 27, 2025 190

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione ID | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 16000-41:2025Aria interna - Parte 41: Valutazione e classificazione La norma specifica una procedura per la valutazione della qualità dell'aria interna che è valida per tutti gli… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 19388 2025
Mar 27, 2025 133

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica ID 23698 | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 19388:2025Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi - Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento degli impianti di digestione anaerobica La norma stabilisce i… Leggi tutto
UNI ISO 16000 41 2025
Mar 27, 2025 190

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione ID | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 16000-41:2025Aria interna - Parte 41: Valutazione e classificazione La norma specifica una procedura per la valutazione della qualità dell'aria interna che è valida per tutti gli… Leggi tutto