Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024 - Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025
ID 22864 | 04.11.2024 / In allegato
Circolare congiunta n. 9032/2024
ALL. 1 Modulo richiesta personale
ALL. 2 Autocertificazione verifica indisponibilità
Il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo hanno diramato ieri una circolare congiunta con le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 145/2024.
Per l’anno 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.
Dal 1 al 30 novembre sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta sul Portale Servizi Ali del Ministero dell’Interno. Lo stesso Portale dovrà essere utilizzato per l’invio delle domande a partire dai “click day” previsti il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025,a seconda della tipologia di lavoratori.
Per accedere al Portale Servizi Ali, per precompilare e poi inviare le domande è indispensabile un'identità digitale SPID o CIE. I datori di lavoro, inoltre, devono dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all’iter della domanda.
Si ricorda che i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero, devono prima verificare presso il Centro per l'Impiego competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta.
Alla circolare congiunta sono allegati il modulo per la domanda al Centro per l’Impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l’inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.
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