Comunicazione CE eliminazione incentivi caldaie uniche a combustibili fossili
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Comunicazione CE eliminazione incentivi caldaie uniche a combustibili fossili
ID 22776 | 22.10.2024
Comunicazione della Commissione sull'eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia
C/2024/7161
GU C/2024/6206 del 18.10.2024
La direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell'edilizia («direttiva riveduta») stabilisce in che modo l'Unione europea (UE) può ottenere un parco immobiliare pienamente decarbonizzato entro il 2050 attraverso una serie di misure che aiuteranno i governi dell'UE a potenziare a livello strutturale la prestazione energetica degli edifici, prestando particolare attenzione alla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori.
La direttiva riveduta è entrata in vigore il 28 maggio 2024 con termine per il recepimento fissato per il 29 maggio 2026, salvo indicazione di un termine di recepimento specifico in determinate disposizioni. È questo il caso dell'articolo 17, paragrafo 15, oggetto della presente comunicazione. A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 17, paragrafo 15, entro il 1° gennaio 2025 e le devono notificare alla Commissione. La notifica può includere anche una spiegazione delle eventuali misure pratiche di attuazione adottate nel contesto del recepimento dell'articolo 17, paragrafo 15.
La presente comunicazione fornisce orientamenti in merito all'articolo 17, paragrafo 15, della direttiva riveduta, che mirano a contribuire a una migliore comprensione delle disposizioni e a facilitare un'applicazione più uniforme e coerente. È rivolta agli Stati membri e ad altri soggetti che devono essere informati in merito alle disposizioni. La comunicazione verte soltanto sulle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275, raggruppando anche informazioni emerse da scambi con le autorità nazionali e i portatori di interessi a seguito dell'adozione della direttiva riveduta. La Commissione pubblicherà a tempo debito ulteriori documenti di orientamento concernenti altri aspetti pertinenti per il recepimento e l'attuazione della direttiva riveduta, compresi orientamenti sulla definizione di «caldaie a combustibili fossili».
La presente comunicazione è intesa esclusivamente come documento di orientamento; soltanto il testo dell'atto dell'UE ha valore giuridico. Il presente documento rispecchia la legislazione al momento della redazione e gli orientamenti proposti possono essere soggetti a successive modifiche.
L'interpretazione vincolante della legislazione UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le opinioni espresse nei presenti orientamenti non incidono sulla posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.
La direttiva riveduta aiuterà l'UE a eliminare gradualmente le caldaie alimentate a combustibili fossili. A norma dell'articolo 17, paragrafo 15, di tale direttiva, al più tardi dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri devono smettere di offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili diversi dagli incentivi già approvati a titolo dei fondi UE.
L'articolo 17, paragrafo 15, recita: «Dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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INDICE
1. Introduzione
2. Finalità della comunicazione
3. Sintesi delle disposizioni giuridiche
4. Orientamenti sull’attuazione delle disposizioni giuridiche
4.1. Definizioni
4.2. Interpretazione
4.3. Esempi di incentivi finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 15
4.4. Eccezioni
5. Orientamenti futuri
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