Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2024 n. 256 recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge 131 del 2023 _______
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Il presente decreto ha la finalità di disciplinare le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge da parte delle imprese energivore, nonché per lo svolgimento dei controlli da parte di ENEA, GSE e ISPRA, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 3.
Art. 3 Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa; 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa; 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa.
5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al primo periodo sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.
UNI ISO 20816-3:2023 / Misurazione e valutazione vibrazione macchinari industriali P>15 KW - 120 < V < 30 000 r/min ID 22995 | 23.11.2024 / In allegato Preview Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione della vibrazione della macchina - Parte 3: Macchinari industriali con classificazione di…
Leggi tutto
DPCM 14 ottobre 1997 n. 412 / Attivita' lavorative a rischio elevato vigilanza Ispettorati del lavoro DPL ID 22994 | 23.11.2024 / In allegato Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere…
Leggi tutto
Circolare MLP 9 Gennaio 1996, n. 218/24/3 ID 11993 | 23.11.2024 / In allegato Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica Collegati[box-note]Legge 2 febbraio…
Leggi tutto
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 44 del 01/11/2024 N. 34 A12/03032/24 Svezia Approfondimento tecnico: Lumaca giocattolo Il prodotto Snail run fast, mod. RS-9024C, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva…
Leggi tutto
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 43 del 25/10/2024 N. 52 INFO/00117/24 Svezia Approfondimento tecnico: Orecchini Il prodotto, di marca uSisi designs, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006…
Leggi tutto
REACH-CLP-OSH_2024 - Aggiornamenti sulla sicurezza chimica / Nov. 2024 ID 22988 | 22.11.2024 / Reg. ER - INAIL (Convegno di Ambiente-Lavoro 2024 - Bologna 21 Novembre 2024) "Agenti Cancerogeni, Mutageni, tossici per la Riproduzione e che destano molta preoccupazione per la salute". Il presente…
Leggi tutto
ADR 2027: Draft amendments to annexes A and B | WP 116th Sess. November 2024 / into force on 1 January 2027 ID 22987 | 22.11.2024 Report of the Working Party on its 116th session (05 - 08 November 2024) - ECE/TRANS/WP.15/269 (22 November 2024) Add more in attachment ... Fonte: UNECE
Leggi tutto
UNI/TS 11963:2024 | Linee guida rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi ID 22986 | 22.11.2024 / In allegato Preview UNI/TS 11963:2024 Linee guida per il trattamento, finalizzato al recupero, di rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi di origine minerale e definizione dei prodotti…
Leggi tutto
Dossier scuola 2024 ID 22985 | 22.11.2024 / In allegato La pubblicazione illustra tutte le attività condotte dalle strutture centrali e territoriali dell’Inail nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 per promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza. Nel testo, anche un riepilogo…
Leggi tutto
Uffici - Quaderni dell'Efficienza Energetica / ENEA 2024 ID 22984 | 22.11.2024 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore Immobiliare ad uso UFFICI è l’ottavo volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione con Assoimmobiliare nell’ambito…
Leggi tutto
UNI ISO 20816-3:2023 / Misurazione e valutazione vibrazione macchinari industriali P>15 KW - 120 < V < 30 000 r/min ID 22995 | 23.11.2024 / In allegato Preview Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione della vibrazione della macchina - Parte 3: Macchinari industriali con classificazione di…
Leggi tutto
REACH-CLP-OSH_2024 - Aggiornamenti sulla sicurezza chimica / Nov. 2024 ID 22988 | 22.11.2024 / Reg. ER - INAIL (Convegno di Ambiente-Lavoro 2024 - Bologna 21 Novembre 2024) "Agenti Cancerogeni, Mutageni, tossici per la Riproduzione e che destano molta preoccupazione per la salute". Il presente…
Leggi tutto
ADR 2027: Draft amendments to annexes A and B | WP 116th Sess. November 2024 / into force on 1 January 2027 ID 22987 | 22.11.2024 Report of the Working Party on its 116th session (05 - 08 November 2024) - ECE/TRANS/WP.15/269 (22 November 2024) Add more in attachment ... Fonte: UNECE
Leggi tutto
UNI/TS 11963:2024 | Linee guida rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi ID 22986 | 22.11.2024 / In allegato Preview UNI/TS 11963:2024 Linee guida per il trattamento, finalizzato al recupero, di rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi di origine minerale e definizione dei prodotti…
Leggi tutto
Uffici - Quaderni dell'Efficienza Energetica / ENEA 2024 ID 22984 | 22.11.2024 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore Immobiliare ad uso UFFICI è l’ottavo volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione con Assoimmobiliare nell’ambito…
Leggi tutto
ISO 12100:2010 in revisione: attesa 2026 - Scheda allegata ID 22983 | 21.11.2024 / News seguita - Download Scheda 21.11.2024 Il Documento attualmente in sviluppo (DIS) è alla fase 4 (di registrazione) del life cycle di ISO e potrebbe raggiungere la fase 6 (di pubblicazione) nel 2026. Seguiranno…
Leggi tutto
Circolare MIT n. 279 del 18 novembre 2024 / Qualificazione delle stazioni appaltanti ID 22979 | 21.11.2024 / In allegato Circolare MIT n. 279 del 18 novembre 2024 - Orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici…
Leggi tutto
UNI ISO 12480-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro ID 22978 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 12480-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 1: Generalità La norma definisce le pratiche che permettono un uso sicuro delle gru attraverso l'implementazione di metodi di…
Leggi tutto
Nota MLPS n. 14843 del 20 Novembre 2024 / Agg. tariffe verifica periodica attrezzature di lavoro ID 22977 | 21.11.2024 / In allegato Nota MLPS n. 14843 del 20 Novembre 2024 - Aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro Con riferimento all’oggetto,…
Leggi tutto
UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire ID 22976 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità La norma stabilisce le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal…
Leggi tutto