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Interpello ambientale 07.10.2024 - Prescrizioni indagini ambientali AIA bonifiche

ID 22731 | | Visite: 390 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/22731

Interpello ambientale 07 10 2024   Prescrizioni indagini ambientali AIA bonifiche

Interpello ambientale 07.10.2024 - Prescrizioni indagini ambientali AIA bonifiche

ID 22731 | 15.10.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 07.10.2024 (Valutazioni ed autorizzazioni ambientali)

Interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla possibilità di prescrivere nell’ambito delle AIA indagini di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006.

...

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006, la Provincia di Chieti ha richiesto un indirizzo sulla possibilità per l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di prescrivere indagini di qualità ambientali di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 (Piano di caratterizzazione, Analisi di rischio, Modello concettuale, …) finalizzate alla sola verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) in presenza di un superamento delle CSC storico o il cui responsabile non è stato (ancora) individuato.

Il quesito riveste carattere generale poiché si tratta di una casistica potenzialmente molto diffusa per la quale una trattazione uniforme risulta opportuna.

Considerazioni

Le attività delineate dalla Provincia di Chieti esplicitamente non si riferiscono a contaminazioni (nè in atto, né pregresse) potenzialmente connesse all’esercizio delle attività autorizzate in AIA, e pertanto non possono ritenersi rilevanti ai fini del ripristino disciplinato dall’articolo 29.sexties, commi 9.quinquies e seguenti, del D.lgs. 152/2006.

Pare, inoltre, poco ragionevole ricondurle alle attività di controllo su suolo ed acque sotterranee che devono essere effettuate con una frequenza minima rispettivamente di dieci e cinque anni ai sensi dell’articolo 29.sexties, comma 6.bis, del D.lgs. 152/2006; a riguardo, difatti, va considerato che le attività delineate dalla Provincia paiono andare ben oltre i requisiti minimi di tali indagini indicati dalla norma.

In tale quadro, pertanto, la richiesta di effettuare indagini volte ad identificare le CSR non pare generalmente coerente con le finalità proprie dell’AIA e dunque pare incongruo che essa sia parte della proposta di decisione da presentare in sede di Conferenza di Servizi .

Va rammentato, difatti, che la disciplina distingue chiaramente i procedimenti di AIA e quelli in materia di bonifica, individuando oggetti, finalità e autorità competenti differenti.

Non a caso le disposizioni in tema di AIA fanno salva l’applicazione delle disposizioni in materia di bonifica, in presenza dei relativi presupposti

In linea generale, pertanto, non pare legittimo attrarre nell’ambito dell’AIA procedure tipiche della normativa sulla bonifica dei siti contaminati, pena l’illegittimità della prescrizione per eccesso di potere e sviamento.

Del resto, non si ha notizia che ciò sia mai avvenuto e riconoscere a livello generale tale possibilità determinerebbe l’indiscriminata diffusione di richieste in tal senso, azione che graverebbe incolpevolmente molte installazioni soggette ad AIA in Italia di oneri non richiesti ad analoghe installazioni operanti in altri paesi UE, con conseguente distorsione del mercato.

Piuttosto, negli schemi di decisione finale AIA di installazioni localizzate in siti oggetto di bonifica, appare utile richiamare le prescrizioni di carattere generale finalizzate a garantire e prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Ciò chiarito con riferimento alle specifiche competenze del procedimento di AIA, dettagliate nel Titolo III.bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, pare opportuno rammentare che, poichè il procedimento prevede una Conferenza di Servizi in cui sono chiamati ad esprimersi anche altri soggetti, in alcuni casi anche con riferimento a ulteriori competenze, non può escludersi che in casi specifici tali soggetti condizionino il proprio parere positivo alla introduzione di prescrizioni aggiuntive non propriamente attinenti all’applicazione del citato Titolo III-bis.

In tali casi spetta all’autorità procedente valutare se tali richieste possono essere giudicate pertinenti e motivate. Ove lo siano, la Conferenza di servizi, e conseguentemente l’autorizzazione, potrebbe disporre almeno in linea teorica prescrizioni che nei fatti corrispondono a quelle delineate nell’interpello, anche se disposte con altre finalità.

RISPOSTA ALL’INTERPELLO

Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta ai quesiti posti con l’interpello in oggetto.

Quesito 1 - Può l’Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prescrivere le indagini di qualità ambientali di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 (Piano di Caratterizzazione, Analisi di rischio, Modello Concettuale, etc..), quali misure di prevenzione e finalizzate alla sola verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), nei provvedimenti di AIA in presenza di un superamento di CSC e nelle more della definizione dell’istruttoria volta all’individuazione del responsabile della potenziale contaminazione o in assenza della predetta individuazione al termine dell’istruttoria attivata dalla Provincia?

Le indagini cui si fa riferimento non paiono potersi generalmente connotare come misure di prevenzione specificamente richieste dalla disciplina di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, o dalle autorizzazioni sostituite dall’AIA. La prescrizione di tali indagini, pertanto, generalmente non può essere proposta dall’autorità competente in materia AIA.

Pare piuttosto opportuno che l’AIA rammenti che in proposito restano fermi gli obblighi recati dalla normativa in materia di bonifiche.

Ciò ferme restando le prerogative proprie della Conferenza di servizi decisoria, nell’ambito della quale non può escludersi che altre amministrazioni partecipanti possano chiedere l’introduzione di simili prescrizioni per motivazioni giudicate pertinenti e ben argomentate, anche se non attinenti all’applicazione del citato Titolo III-bis.

Quesito 2 - Può l’Autorità Competente in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) prescrivere le indagini di qualità ambientali di cui cui al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 (Piano di Caratterizzazione, Analisi di rischio, Modello Concettuale, etc..),nel Provvedimento di AIA, finalizzate alla sola verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), ai sensi di quanto disposto dal comma 11 dell’art. 242 del D.Lgs. 152, in presenza di una comunicazione di superamento di CSC definita storica dal soggetto che ha effettuato la medesima comunicazione sulla base della modulistica predisposta?

Anche in questo caso le indagini cui si fa riferimento non paiono potersi generalmente connotare come misure specificamente richieste dalla disciplina di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, o dalle autorizzazioni sostituite dall’AIA. La prescrizione di tali indagini, pertanto, generalmente non può essere proposta dall’autorità competente in materia AIA.

Pare piuttosto opportuno che l’AIA rammenti che in proposito restano fermi gli obblighi recati dalla normativa in materia di bonifiche.

Ciò ferme restando le prerogative proprie della Conferenza di servizi decisoria, nell’ambito della quale non può escludersi che altre amministrazioni partecipanti possano chiedere l’introduzione di simili prescrizioni per motivazioni giudicate pertinenti e ben argomentate, anche se non attinenti all’applicazione del citato Titolo III-bis.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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