Interpello ambientale 01.10.2024 - Restituzione acque da impianti di potabilizzazione
ID 22661 | 04.10.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 septies, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, acquisita al protocollo di questo Ministero n. 122942 del 3.7.2024, codesta Amministrazione ha richiesto un'interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in tema di restituzione delle acque provenienti dagli impianti di potabilizzazione, formulando un quesito del seguente tenore:
- Se, la nozione di «rilasci di acque previsti dall’articolo 114» contenuta all’art. 74, comma 1 lett. ff) D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (d’ora in avanti, anche solo “Testo Unico Ambientale” o “TUA”) sia suscettibile di includere le acque derivanti dal trattamento di potabilizzazione in cui gli elementi naturali (ad esempio arsenico) sono presenti in concentrazione più elevata rispetto all’acqua in ingresso prima del trattamento, nonché i reflui derivanti dal contro lavaggio dei filtri degli impianti di trattamento ovvero se tale nozione ricomprenda esclusivamente le acque depurate idonee al consumo umano.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Con riferimento al quesito proposto, si rappresenta preliminarmente che questo Ministero si è espresso in tema di autorizzazione agli scarichi derivanti da potabilizzazione con nota prot. n. 55352 del 6.4.2023. Pertanto, si ribadisce quanto ivi evidenziato, ribadendo che l’art. 114, comma 1, del d.lgs. 152/2006 attribuisce alle Regioni la competenza ad adottare una apposita disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate in impianti di potabilizzazione, previo parere di questo Ministero. Invero, ai sensi del predetto art. 114, comma 1, d.lgs. 152/2006: “[l]e regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto”.
Tanto premesso, posto quindi che questo Ministero si esprimerà in detta sede, appare ragionevole condividere quanto riportato da codesta Direzione Regionale nella richiesta di interpello in relazione alla nota n. 214567 del 15.2.2024, ossia che “le acque trattate da un sistema di potabilizzazione (per esempio a osmosi inversa) producono un “depurato” e un “concentrato”; il “depurato” va in rete ma, considerato che le richieste della rete sono diverse nelle diverse ore della giornata, l’eccedenza va in corpo idrico come “rilascio” o “restituzione” e pertanto non soggetta ad autorizzazione, come riportato nella nota n. 612004 del 06/06/2023.
Il “concentrato” invece è a tutti gli effetti uno scarico che deve essere autorizzato e deve rispettare i limiti previsti nelle tabelle dell’allegato V del Dlgs 152/2006 per non alterare/peggiorare lo stato del corpo recettore”.
***
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3 septies TUA, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
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