Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.727
/ Totale documenti scaricati: 27.724.313

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.313 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.313 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.313 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.313 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.313 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.313 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.313 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.313 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2024/2620

ID 22660 | | Visite: 487 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/22660

Regolamento delegato  UE  2024 2620

Regolamento delegato (UE) 2024/2620 / Requisiti CO2 legata chimicamente in modo permanente in un prodotto

ID 22660 | 04.10.2024 / In allegato

Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto

GU L 2024/2620 del 4.10.2024

Entrata in vigore: 24.10.2024

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 ter, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di allinearla al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che fissa un obiettivo di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

(2) È opportuno stabilire i criteri e i requisiti necessari per poter considerare che i gas a effetto serra siano legati chimicamente in modo permanente in un prodotto.

(3) Gli attuali processi di cattura e utilizzo del carbonio per lo stoccaggio permanente si applicano esclusivamente alle emissioni di CO2 perché per mitigare le emissioni di altri gas a effetto serra, come CH4 o N2O, non è necessario stoccarli in modo permanente. Poiché le reazioni chimiche che avvengono durante il processo di utilizzo possono determinare la trasformazione chimica della molecola di CO2, è opportuno prendere in considerazione anche gli atomi di carbonio che si sono legati chimicamente.

(4) È necessario assicurare che i benefici climatici derivanti dalle emissioni di CO2 legate chimicamente in modo permanente in un prodotto siano analoghi a quelli dello stoccaggio geologico, tenuto conto della diversa natura di questi diversi approcci. La CO2 dovrebbe quindi rimanere legata chimicamente in modo permanente in un prodotto per almeno diversi secoli, sulla base del tipo di legame chimico, delle condizioni d’uso normali e del probabile trattamento alla fine del ciclo di vita del prodotto.

(5) I prodotti fabbricati a partire da CO2 catturata caratterizzati da differenze nelle condizioni d’uso normali e nei percorsi alla fine del ciclo di vita avranno probabilità diverse di rilasciare il carbonio stoccato e incorporato al loro interno. Le emissioni possono verificarsi a causa della combustione del prodotto, che può avvenire nel contesto del suo uso, come nel caso dei combustibili sintetici, o al momento del suo smaltimento, ad esempio attraverso l’incenerimento dei rifiuti. Per garantire che il carbonio stoccato in un prodotto rimanga legato chimicamente in modo permanente e non entri nell’atmosfera per almeno diversi secoli, la CO2 dovrebbe essere legata in prodotti che, nelle condizioni d’uso normali, sono durevoli e che in genere, alla fine del ciclo di vita, sono smaltiti con modalità diverse dall’incenerimento, che rilascerebbe nell’atmosfera il carbonio stoccato.

(6) Le proprietà chimiche dei carbonati minerali, come il carbonato di calcio o il carbonato di magnesio, garantiscono legami chimici forti che consentono di considerare il carbonio legato chimicamente in modo permanente, a meno che non siano esposti a temperature elevate o ad acidi forti. La carbonatazione minerale consentirebbe pertanto di trattenere il carbonio per periodi eccezionalmente lunghi nelle rocce carbonatiche, senza rilasci nell’atmosfera in condizioni normali (4).

(7) Le condizioni negli inceneritori di rifiuti sono sufficienti per avviare la reazione di decarbonatazione. È quindi opportuno non considerare come legato chimicamente in modo permanente il carbonio catturato e utilizzato in prodotti il cui trattamento a fine vita prevede, in buona parte, l’incenerimento.

(8) I prodotti a base di carbonati minerali utilizzati per i prodotti da costruzione, quali aggregati, cemento, calcestruzzo, mattoni o piastrelle, sono durevoli e possono essere usati per periodi misurabili in decenni o secoli. Alla fine del loro ciclo di vita, tali prodotti rientrano nella categoria dei rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, conformemente all’elenco dei rifiuti. In base all’ultima valutazione del Centro comune di ricerca della Commissione europea, il trattamento medio dell’Unione alla fine del ciclo di vita per la frazione minerale dei rifiuti da costruzione e demolizione consiste nelle operazioni di riciclaggio (79 %), riempimento (10 %) e smaltimento in discarica (11 %). Pertanto, la CO2 catturata utilizzata nella fabbricazione di carbonati minerali e nei prodotti da costruzione dovrebbe essere considerata legata chimicamente in modo permanente in un prodotto.

(9) L’elenco dei prodotti che si ritiene soddisfino i criteri di cui all’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere riesaminato e, se necessario, aggiornato sulla base di eventuali sviluppi tecnologici e innovazioni nel settore dello stoccaggio permanente del carbonio nei prodotti, di miglioramenti delle pratiche di monitoraggio, comunicazione e verifica in grado di certificare la permanenza dello stoccaggio, nonché dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per poter considerare che la CO2 sia legata chimicamente in modo permanente in un prodotto.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «cattura»: qualsiasi procedura o processo tecnologico necessario per catturare e, se del caso, trattare o purificare prima dell’utilizzo, la CO2 derivante da attività che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE;

2) «utilizzo»: qualsiasi pratica o processo tecnologico che utilizza la CO2 catturata come materia prima per la fabbricazione di prodotti;

3) «legata chimicamente»: la CO2 trasformata chimicamente in modo che l’atomo di carbonio sia fissato chimicamente da legami forti così da evitare che concorra al riscaldamento globale;

4) «prodotto»: beni o materiali, anche intermedi o derivati, che usano, legandovisi chimicamente, CO2 o atomi di carbonio derivati da CO2;

5) «prodotto da costruzione»: qualsiasi articolo fisico, con o senza forma, immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o parti di esse;

6) «condizione d’uso normale»: qualsiasi modo in cui si prevede che un prodotto sia generalmente utilizzato dall’utilizzatore finale in base alle caratteristiche del prodotto;

7) «attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto»: qualsiasi trattamento prevalente del prodotto dopo che è stato scartato dall’utilizzatore finale sulla base delle pertinenti pratiche di gestione dei rifiuti e della normativa in vigore.

Articolo 3 Requisiti per la cattura e l’utilizzo permanenti nei prodotti

1. Si ritiene che la CO2 sia legata chimicamente in modo permanente in un prodotto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

a) è stata legata chimicamente in un prodotto attraverso un processo di utilizzo attivo e controllato, che consente di misurare e determinare la quantità di CO2 equivalente legata nel prodotto durante questo processo, escludendo il carbonio eventualmente presente nel materiale prima del processo di utilizzo o assorbito naturalmente dall’atmosfera o da altre fonti dopo il processo di utilizzo, e

b) rimane legata chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell’atmosfera in condizioni d’uso normali del prodotto, compresa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto, per un periodo di almeno diversi secoli. Nel caso di prodotti con più condizioni d’uso normali e più percorsi di fine vita, ai fini del presente paragrafo devono essere prese in considerazione tutte le possibilità. I prodotti che durante le condizioni d’uso normali, comprese le attività normali che intervengono dopo la fine del ciclo di vita del prodotto, possono essere esposti a combustione ad alta temperatura, ad esempio durante l’incenerimento dei rifiuti, non devono essere considerati prodotti che legano chimicamente in modo permanente la CO2.

2. I prodotti considerati conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1 sono elencati nell’allegato.

Articolo 4 Processo di riesame

1. La Commissione riesamina l’elenco dei prodotti nell’allegato sulla base dei pertinenti sviluppi tecnologici e dell’innovazione nel settore dello stoccaggio permanente del carbonio nei prodotti, dei miglioramenti delle pratiche di monitoraggio, comunicazione e verifica, nonché dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento e, se necessario, aggiorna l’allegato.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle richieste di aggiornare l’elenco dei prodotti di cui all’allegato presentate dalle autorità competenti, se debitamente suffragate da elementi che dimostrano la conformità ai requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

3. I risultati e la documentazione pertinente di qualsiasi riesame dell’elenco di prodotti nell’allegato sono resi pubblici.

Articolo 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

_________

ALLEGATO

PRODOTTI CHE SI RITIENE LEGHINO CHIMICAMENTE IN MODO PERMANENTE LA CO2

Carbonati minerali utilizzati nei seguenti prodotti da costruzione:

a) aggregati carbonatati utilizzati legati o non legati in prodotti da costruzione a base minerale;

b) costituenti carbonatati di cemento, calce o altri leganti idraulici utilizzati nei prodotti da costruzione;

c) calcestruzzo carbonatato, compresi blocchi prefabbricati, lastre o calcestruzzo aerato;

d) mattoni, piastrelle o altri elementi per muratura carbonatati.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2024 2620.pdf)Regolamento delegato (UE) 2024/2620
 
IT475 kB42

Tags: Ambiente Emissioni

Ultimi inseriti

Gen 02, 2025 21

Legge 16 dicembre 2024 n. 210

in News
Legge 16 dicembre 2024 n. 210 ID 23234 | 02.01.2025 Legge 16 dicembre 2024 n. 210 Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. (GU n.1 del 02.01.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2025 ... Collegati
Legge n.18 del 3 Marzo 2009
Leggi tutto
Gen 02, 2025 35

Legge 14 settembre 2011 n. 148

in News
Legge 14 settembre 2011 n. 148 ID 23231 | 02.01.2024 Legge 14 settembre 2011 n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione… Leggi tutto
Gen 02, 2025 41

Decreto-Legge 13 agosto 2011 n. 138

in News
Decreto-Legge 13 agosto 2011 n. 138 ID 23230 | 02.01.2025 Decreto-Legge 13 agosto 2011 n. 138Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011. [box-info]Conversione Legge 14 settembre 2011 n. 148 Conversione in legge, con… Leggi tutto
PNCIA 20 Dicembre 2021
Gen 02, 2025 53

DPCM 23 dicembre 2021

Decreto 23 dicembre 2021 / PNCIA: Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico ID 23229 | 02.01.2024 / Comunicato pubblicato sulla GU 14 febbraio 2022 n. 37 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021 è stato approvato il Programma nazionale di… Leggi tutto
Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 74

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
Gen 02, 2025 40

Circolare CNI n. 238/XX Sess./2024

in News
Circolare CNI n. 238/XX Sess./2024 / Presentare istanze Autocertificazione Aggiornamento informale Ingegneri 2024 - A partire dal prossimo 1° gennaio 2025 e fino al 31 marzo 2025 ID 23226 | 02.01.2025 Aggiornamento Piattaforma unica nazionale www.formazionecni.it al nuovo Testo Unico 2025 -… Leggi tutto
Dic 31, 2024 78

Decreto 23 giugno 2023

in News
Decreto 23 giugno 2023 / Decreto tariffe 2023 ID 23223 | 31.12.2024 Decreto 23 giugno 2023 Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. (GU n.181 del 04.08.2023)______ Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. In applicazione dell’articolo 8-sexies, commi 5… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 74

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP
Dic 30, 2024 76

FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP

FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP / Dicembre 2024 ID 23213 | 30.12.2024 / In allegato Accesso ai dati della cartella clinica ai sensi del RGDP - Le FAQ del Garante 1) Cosa si ottiene presentando istanza di accesso alla propria cartella clinica ai sensi dell’art. 15… Leggi tutto