Decreto 3 luglio 2024
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Decreto 3 luglio 2024 / Tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale
ID 22475 | 27.08.2024
Decreto 3 luglio 2024 Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.
(GU n.200 del 27.08.2024)
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Art. 1. Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all’art. 7, comma 5, della legge n. 206/2023, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.
2. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a. Cessazione delle attività: qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si cessa l’attività produttiva concernente la realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio in questione, localizzati nel territorio italiano;
b. Direzione generale: la direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;
c. Impresa che intende investire in Italia: qualsiasi soggetto imprenditoriale che intenda realizzare investimenti produttivi in Italia;
d. Impresa licenziataria: l’impresa che ha in licenza esclusiva l’uso di un marchio registrato presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso da almeno cinquanta anni;
e. Impresa titolare: l’impresa titolare di un marchio registrato presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso da almeno cinquanta anni;
f. Marchio di particolare interesse e valenza nazionale: un marchio registrato da almeno cinquanta anni ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da oltre cinquanta anni che gode di una rilevante notorietà e che è ovvero è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale;
g. Marchi inutilizzati da almeno cinque anni: i marchi per i quali non è possibile dimostrare l’uso da almeno cinque anni dalla data di registrazione o di rinnovazione ovvero dalla data dell’ultimo utilizzo dimostrabile;
h. Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
i. Unità di missione: l’Unità di missione per l’attrazione e sblocco degli investimenti del Ministero delle imprese e del made in Italy.
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Art. 7 Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale
1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
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