Interpello ambientale 01.08.2024 - Discariche criteri costruttivi
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Interpello ambientale 01.08.2024 - Discariche criteri costruttivi
ID 22375 | 02.08.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 01.08.2024
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 la Regione Veneto chiede alcuni chiarimenti in merito ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, con particolare riguardo alla realizzazione dello strato di copertura finale degli impianti per rifiuti non pericolosi ex art. 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.36/2003. In particolare, l’istante evidenzia come in taluni casi, per le discariche ante D.Lgs. n.36/2003, non sia possibile realizzare un pacchetto di copertura conforme a quanto prescritto dal predetto decreto, attesa la scarsa stabilità e/o la capacità portante del corpo rifiuti che non consentirebbe la realizzazione di uno strato minerale compattato di impermeabilizzazione, a causa dell’impossibilità di effettuare un’efficace compattazione dello stesso. Analogamente, tuttavia, non pare sostenibile - sia da un punto di vista gestionale, sia per motivi economici - mantenere detti siti in gestione operativa con la sola copertura provvisoria. la Regione chiede se sia possibile procedere all’approvazione di progetti che, pur garantendo i requisiti richiesti dalla normativa (impermeabilizzazione, capacità di drenaggio dei gas di discarica e delle acque meteoriche, protezione dall’erosione e inserimento paesaggistico), prevedono soluzioni tecniche alternative per la realizzazione della copertura superficiale finale rispetto a quelle indicate nell’Allegato 1 al D.Lgs. n.36/2003.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
‐ decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
‐ decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 100300 del 30 maggio 2024 e fornito con nota prot. n. 128578 del 11 luglio 2024 è emerso quanto segue.
Il D.Lgs. n.36/2003 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.121/2020 recepisce nell’ordinamento nazionale i contenuti della direttiva discariche 31/1999/CE, come modificata dalla direttiva 2018/850/UE.
Tale direttiva disciplina, al punto 3.3 dell’Allegato 1, la realizzazione dell’impermeabilizzazione di superficie. In particolare, per la copertura delle discariche per rifiuti non pericolosi si richiede la realizzazione dello strato di drenaggio dei gas, dello strato minerale impermeabile, dello strato di drenaggio con spessore maggiore di 0,5 metri e dello strato di ricopertura superiore di spessore maggiore di 1 metro. Il summenzionato atto avente forza di legge, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.121/2020, al paragrafo 2.4.3 dell’Allegato 1, riporta che la copertura superficiale finale, per le discariche per rifiuti non pericolosi, deve essere realizzata mediante una struttura multistrato. In particolare il suddetto allegato prevede l’elenco minimo degli strati che, dall'alto verso il basso, devono comporre la copertura superficiale finale e le loro caratteristiche tecniche e costruttive:
1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥ 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità (K > 10-5 m/s). Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di copertura;
3. strato minerale compattato dello spessore s ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica k ≤ 1 x 10-8 m/s integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ. Lo strato minerale compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione dovrà essere protetto con un opportuno strato costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva. Lo strato minerale compattato di spessore inferiore può essere completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, garantendo che nell'insieme la prestazione in termini di tempo di attraversamento della barriera sia equivalente. Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dello strato minerale compattato delle parti con pendenza superiore a 30°, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale competente;
4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con spessore maggiore o uguale a 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti.
Come si evince dalla lettura della norma, non si prevedono deroghe alla realizzazione di tale pacchetto minimo, di cui lo strato minerale compattato è parte integrante. La norma prevede unicamente la possibilità di realizzare lo strato minerale compattato di spessore inferiore a 0,5 m completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, se comunque sono garantite prestazioni equivalenti in termini di tempo di attraversamento della barriera. Tuttavia è utile far presente sin d’ora che soluzioni simili devono essere approvate nel corso dell’iter di rilascio dell’autorizzazione.
Il rispetto delle prescrizioni e dei requisiti tecnico costruttivi contenuti nel D.Lgs. n.36/2003 costituiscono attuazione delle migliori tecnologie disponibili. A conferma di ciò si rinvia all’art. 29-bis, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, nel quale si prevede che fino alla emanazione delle relative conclusioni comunitarie sulle BAT, per le discariche i requisiti tecnici richiesti dalla disciplina IPPC si considerano soddisfatti se l’installazione è conforme ai requisiti tecnici di cui al D.Lgs. n.36/2003. Ad oggi non risultano definiti ulteriori riferimenti tecnico/normativi che permettano di procedere alla realizzazione di pacchetti di copertura finale alternativi a quelli descritti dal D.Lgs. n.36/2003.
In merito alla citata instabilità dei rifiuti smaltiti si ricorda che il D.Lgs. n.36/2003 (ad esempio si veda il paragrafo 2.7 dell’Allegato 1) prevede che siano effettuate idonee verifiche di stabilita per tutte le diverse fasi di vita della discarica del corpo rifiuti abbancati anche al fine di garantire la sicurezza dell’ambiente e della salute umana.
Inoltre è necessario rammentare che, secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n.36/2003, il titolare dell'autorizzazione o, su sua delega, il gestore delle discariche autorizzate prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto discariche, erano tenuti a presentare all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni del decreto stesso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore.
Si ricorda, infine, che la copertura superficiale finale della discarica nella fase post operativa può essere preceduta dalla realizzazione di una copertura provvisoria, con struttura semplificata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento (paragrafo 2.4.3 dell’Allegato 1, D.Lgs. n.36/2003). Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nel corpo rifiuti.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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Interpello ambientale 01.08.2024 - Relazione allegata al quesito.pdf |
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