Interpello ambientale 02.07.2024 - Impianti fotovoltaici
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Interpello ambientale 02.07.2024 - Impianti fotovoltaici
ID 22274 | 17.07.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 02.07.2024
Con nota acquisita con prot. n. 204215 del 13/12/2023 codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies delD.lgs. 3 aprile 2006 n.152, avente ad oggetto la richiesta di chiarimento relativamente a quanto dappresso:
Con particolare riferimento al comma 11-bis dell’art. 47, l’Ente chiede se il predetto articolo possa trovare applicazione anche per i procedimenti in corso presso la detta Provincia.
Più in dettaglio l’Ente chiede di sapere se siano o meno da intendersi di competenza statale le procedure di compatibilità ambientali, incluso PAUR, relative a progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW per i quali, all’entrata in vigore del suddetto Decreto Legge, è stata già effettuata la comunicazione di avvio del procedimento.
Chiede inoltre, alla luce del fatto che secondo la normativa precedentemente vigente è stato disposto l’assoggettamento a VIA di taluni progetti di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW se, allo stato attuale, per detti impianti trovino applicazione le disposizioni del D.L. 13/2023 per le quali detti impianti non necessitano di alcuna verifica della compatibilità ambientale.
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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta Provincia si rappresenta che, la valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici sino al 31 maggio 2021 apparteneva alla competenza regionale (con possibilità di delega alla Provincia).
L’allegato IV al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152prevedeva l'obbligo di sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 1 MW.
In data 1 giugno 2021 con l’entrata in vigore del D. L. 77/2021, la competenza in materia di VIA per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10MW è stata attribuita allo Stato (art. 31 comma 6 D.L. 77/2021).
In ordine a detta modifica, l'art. 17-undecies del D.L. 80/2021 ha chiarito che l'articolo 31 comma 6, del citato D.L. 77/2021, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.
Da quanto sopra, facendo applicazione della norma speciale che detta il regime transitorio, consegue che i progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW (e quindi anche superiori a 20 MW), per i quali le istanze siano state presentate alla Regione competente prima del 31 luglio 2021 rimangono in capo alla medesima e ciò anche nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.
Quanto all’art. 47 comma 11 bis del D.L. 13/2023, il medesimo non ha apportato alcuna novità sul riparto di competenze (per gli impianti di che trattasi) tra Stato e Regione per come sopra delineato, giacché ha statuito che i limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW(oggi 25 MW) e 10 Mw (oggi12 MW), purché :
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
Pertanto, per effetto della disposizione succitata, vengono incrementate le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle Regioni (c.d. screening di VIA regionale). Tali incrementi operano tuttavia al ricorrere delle condizioni specificate dal comma 11 bis del predetto articolo e dunque per gli impianti che rientrano in una delle fattispecie sopra dette la soglia di potenza complessiva di cui al punto 2b) dell’Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (verifica di assoggettabilità a VIA di livello regionale) è innalzata da “superiore a 1 MW” a “superiore a 12 MW” e fino a 25 MW, oltre i quali per le stesse fattispecie permane la VIA statale.
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Da quanto sopra esposto, in relazione al quesito posto, consegue che facendo applicazione del disposto contenuto nella previsione della norma speciale transitoria di cui all’art. 31, comma 6, del D.L.77/2021:
a) per le istanze di VIA relative ad impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 20MW presentate dopo il 31 luglio 2021 la competenza è dello Stato
b) per le istanze relative a progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 MW, presentate alla Regione prima del 31 luglio 2021 rimane in capo alla medesima e ciò anche nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.
Da ultimo, per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20MW (oggi 25MW) qualora ricorra una delle fattispecie previste dall’art. 47, comma 11 bis, del D.L. 13/2023 per la valutazione ambientale si farà riferimento anche alle soglie ivi indicate.
Fonte: MASE
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Risposta prot. 122286 del 02.07.2024.pdf |
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Interpello prot. 204215 del 13.12.2023.pdf |
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