DPCM 20 maggio 2024
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DPCM 20 maggio 2024
Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti.
GU n.121 del 25.05.2024)
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Art. 1 Finalita'
1. Il presente decreto rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse e gli incentivi per l'acquisto di veicoli di cui all'art. 2, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, nei limiti delle risorse individuate dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti»
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in allegato
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Art. 22 Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive
1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
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