Delibera CIPE 10 luglio 2017
Delibera CIPE 10 luglio 2017
Piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica: accordo di programm...
Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti.
(GU n.113 del 16.05.2022)
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Modificato da:
- DPCM 4 agosto 2022
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Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 e la relativa disciplina e procede al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi medesimi ed all’assegnazione delle relative risorse al Ministero dello sviluppo economico, amministrazione competente all’erogazione degli stessi.
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in allegato
Art. 22 Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive
1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
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