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La figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP)

ID 22108 | | Visite: 6901 | Documenti CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/22108

La figura del Responsabile Unico del Progetto

La figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP)

ID 22108 | 24.06.2024 / In allegato documento completo

L’art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 nuovo Codice dei contratti pubblici introduce la figura del “Responsabile Unico del Progetto” (RUP), superando la nomenclatura di “Responsabile Unico del Procedimento”, presente nel D.Lgs. n. 50/2016, ritenuta dal Consiglio di Stato, nella Relazione al nuovo Codice, non pienamente conforme al ruolo del RUP nell’ambito dei contratti pubblici.

La figura è responsabile di una pluralità di fasi (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) preordinate alla realizzazione di un intervento pubblico che deve essere considerato nel suo complesso (e, dunque, unico) e di cui lo stesso RUP è tenuto ad assicurare l’integrale completamento nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
(GU n.77 del 31.03.2023 - S.O. n. 12)

Art. 15 Responsabile unico del progetto (RUP)

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Modalità di nomina del RUP e la figura del Responsabile di Procedimento o Fase

Il RUP viene nominato/individuato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente tra i propri dipendenti, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, che siano in possesso di adeguate competenze professionali e dei requisiti di cui all’Allegato I.2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

L’ufficio di RUP si conferma, inoltre, obbligatorio e non rifiutabile.

Parere MIT n. 2540 del 21/06/2024

Oggetto: Nomina RUP   

E' possibile nominare un unico RUP, annualmente, per tutti gli affidamenti sotto soglia afferenti alla medesima unità organizzativa?

Risposta aggiornata     

La risposta al quesito posto è negativa. L’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 al comma 2, prevede che” 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. “. Pertanto, con riferimento al quesito posto, fermo restando che per ogni procedimento deve essere nominato un rup, piuttosto che di nomina annuale per una serie di procedure, in presenza dei presupposti e dei requisiti sopra riportati, le stazioni appaltanti possono nominare un RUP per più interventi, a prescindere dagli importi. Resta fermo che, con riferimento a enti di dimensioni medio-grandi, in presenza di più soggetti che possiedono i requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti in argomento, buona norma e trasparenza consigliano nomine separate e soggetti diversi.

Pur nell’unicità che caratterizza la figura del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, con conseguente riparto di responsabilità in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. I Responsabili di Procedimento/Fase appaiono come soggetti meramente ausiliari del RUP, pur restando loro in capo le responsabilità proprie dei compiti ad essi assegnati (c.d. principio di responsabilità per fasi).

Come chiarito dal MIT con parere n. 2098/2023, l’art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede la eventuale nomina di massimo due Responsabili di Procedimento/Fase, uno per la fase di affidamento e uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.

Parere n. 2098 del 04/07/2023

Oggetto: Nomina di un responsabile di procedimento per fasi

Quesito:          

Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, si evince che, "Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento": è giusta l'interpretazione che la nomina eventualmente può essere fatta unicamente per 2 responsabili del procedimento, cioè 1 per la fase di affidamento ed un altro per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (quindi queste 3 ultime fasi non possono essere scorporate)?

Risposta aggiornata     

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023 chiarisce, con riferimento all’art. 15, comma 4, che “In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi - e le connesse responsabilità - di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti”. Pertanto, si conferma la ricostruzione del quesito.

[...]

I compiti del RUP

L’Allegato I.2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 indica, in maniera non tassativa, le competenze e, in generale, le attività rimesse al RUP.

In particolare, l’Allegato I.2 indica:

- le modalità di individuazione del RUP;
- i requisiti di professionalità necessari per svolgere tale incarico, differenziando tra appalti, concessioni di lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura (art. 4) e contratti di servizi e forniture (art. 5);
- i compiti del RUP, con una previsione più generale attinente a quelli comuni a tutti i contratti e le fasi di affidamento (art. 6), oltre a due previsioni specifiche per la fase di affidamento (art. 7) e quella di esecuzione (art. 8);
- alcune ipotesi di incompatibilità che possono caratterizzare la figura del RUP e, in particolare, i casi in cui RUP e DEC non possono coincidere (art. 8, comma 4).

Inoltre, il RUP può ricoprire il ruolo di membro della commissione giudicatrice, come espressamente previsto dall’art. 93, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

Allegato I.2 Attività del RUP

(Articolo 15)

Articolo 1 Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15 del codice.

Articolo 2. Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale 

figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Articolo 3. Struttura di supporto.

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;

b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;

c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

[...] Segue in allegato

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