Interpello ambientale 14.06.2024 - Rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri
ID 22090| 19.06.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 14.06.2024
QUESITO
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 la Provincia di Como ha richiesto i seguenti chiarimenti:
1. se i materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque dì mari, laghi e fiumi siano da considerarsi quali rifiuti ai sensi del!'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, atteso che, in determinate condizioni, si rende necessario la loro raccolta e il conseguente avvio a recupero/smaltimento;
2. se tali materiali siano ricompresi nella definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma I, lettera b-ter), come innovato dalla legge n. 60 del 2022, e di conseguenza se, con riferimento a tale disposizione legislativa:
2.1 le eventuali campagne di raccolta degli stessi debbano essere effettuate su iniziativa del comune territorialmente competente o in ogni caso previo nulla osta dello stesso ai sensi dell'articolo 3;
2.2 il comune territorialmente competente debba individuare delle apposite strutture di raccolta di tali rifiuti, con riferimento all'articolo 2, comma 3;
2.3 i costi sostenuti per la gestione di tali rifiuti siano coperti dalla componente tariffaria di cui al comma 7 dell'articolo 2.
3. se le province e le autorità di bacino possano essere considerate nel novero dei "soggetti promotori" di cui all'art. 1, comma 2, lettera t) della legge n. 60 del 2022.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare:
- articolo 183, comma 1, lettera a), che definisce rifiuto come: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi";
- articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 6-bis, che include tra i rifiuti urbani "i rifiuti
accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune";
- articolo 183, comma 1, lettera n), che definisce la gestione dei rifiuti come: "la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati";
- articolo 198 rubricato "competenze dei comuni"
- legge n. 60 del 2022, recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" (c.d. legge «SalvaMare») e, in particolare:
- articolo 2, che al secondo periodo del comma 3 prevede che "Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo (rifiuti accidentalmente pescati) siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi";
- articolo 2, comma 7, che dispone che: "Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013";
- articolo 3, comma 4, che prevede che "Ai rifiuti di cui al presente articolo (Campagne di pulizia) si applicano le disposizioni dell'articolo 2".
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dal quadro normativo sopra riportato emerge quanto segue,
L'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 definisce rifiuto come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. La definizione di rifiuto, come sovente chiarito dalla giurisprudenza, si basa sul dato funzionale, conseguentemente, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerarsi rifiuto non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto far riferimento appunto alla sua funzione, essendo rifiuto tutto ciò da cui il detentore non tragga alcuna utilità e di cui, quindi, si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo.
Lo stesso articolo 183, al comma 1, lettera n), definisce anche l'ambito della gestione dei rifiuti includendo la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Di contro, il secondo periodo della citata disposizione, prevede che le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati, non costituiscono attività di gestione dei rifiuti.
Stante quanto sopra, con riferimento ai materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi derivanti da eventi meteorici o atmosferici, posto che le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta, anche ove gli stessi siano frammisti ad altri materiali di origine antropica, non costituiscono attività di gestione dei rifiuti laddove effettuate nel tempo tecnico necessario e nel medesimo sito di deposito, la loro qualificazione come rifiuto dipende dalla destinazione che si intenderà dare agli stessi; nel caso in cui il detentore abbia intenzione o l'obbligo di disfarsene, gli stessi assumeranno pertanto la qualifica di rifiuto.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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