Rinnovabili 2024: Decreto FER 2
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Rinnovabili 2024: Decreto FER 2 / Bozza DM al 04.06.2024
ID 22041 | 11.06.2024 / In allegato Schema DM 04.06.2024
Il 04 giugno 2024, la Commissione Europea ha approvato lo schema di decreto che promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non pienamente mature o con costi elevati di esercizio, il cosiddetto FER2.
Obiettivo dell’intervento è incentivare la realizzazione di una capacità di 4,6 GW di impianti entro il 31 dicembre 2028, tra cui: impianti eolici off-shore, geotermoelettrici a emissioni nulle, geotermoelettrici tradizionali, alimentati a biomassa e biogas, fotovoltaici floating su acque interne e a mare, nonché impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina e impianti solari termodinamici.
Il testo sarà ora posto all’attenzione dei Ministri concertanti per la firma, al fine di essere trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione saranno poi emanate le Regole Operative con decreto del Ministero per rendere pienamente operativa la misura.
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Schema Decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Misure per la promozione della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non pienamente mature o con costi elevati di esercizio (Decreto FER 2)
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.
3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028.
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Art. 3 (Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l’accesso agli incentivi)
1. Possono accedere alle procedure competitive di cui al presente decreto, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:
a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2;
d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
3) impianti solari termodinamici: potenza non superiore a 15.000 kW elettrici;
4) impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici off- shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
5) impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.
2. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 1, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.
3. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:
a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
4. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 5 comma 3. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi di cui al presente decreto si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche, quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità, non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
5. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell’opzione. Il diritto all’esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell’avvenuta restituzione.
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Collegati
Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199
Direttiva (UE) 2018/2001
Rinnovabili 2022: Nuovo Decreto FER I e Decreto FER II
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Bozza Decreto FER 2 al 04.06.2024.pdf |
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