Decreto n. 135 del 7 maggio 2024 / Adozione linee guida Piani di Azione e Zone silenziose
ID 22039 | 10.06.2024
Decreto del Direttore della Direzione Generale valutazioni ambientali n. 135 del 7 maggio 2024 - Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007
Comunicato in GU n.134 del 10.06.2024
...
Art. 1 (Linee guida Piani di Azione e Zone silenziose)
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono suddivise nel seguente modo:
a) Allegato 1: Specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi ai Piani di Azione e Zone silenziose in agglomerato e in aperta campagna (D.Lgs. 194/2005); b) Allegato 2: Specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali dei Piani di Azione e Zone silenziose (D.Lgs. 194/2005); c) Allegato 3: Linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai Piani di Azione e alla sintesi non tecnica per la consultazione del pubblico (D.Lgs. 194/2005).
3. I contenuti della documentazione di cui al comma 2 recepiscono i contenuti delle linee guida di pari argomento emanate dall’Agenzia Europea dell’Ambiente su disposizione della Commissione Europea e sono oggetto di successivo aggiornamento nel caso di modifiche alle linee guida comunitarie.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le linee guida di cui all’articolo 2, del presente decreto ed i successivi eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;
b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorità individuata al comma 1 lettera a).
3. Entro il 18 aprile 2024 e, successivamente, e ogni cinque anni a partire da tale data:
a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali.
3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 ottobre 2017 e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data all'autorità individuata al comma 3, lettera a).
5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
6. Ferma restando la tempistica di cui al comma 3, L'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. Nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalità, ai criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.
10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.
11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon - Regione Toscana ID 23334 | 21.01.2025 / In allegato Regione Toscana Delibera 23 dicembre 2024 n. 1579 - Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 101/2020 (B.U.R. 8 gennaio 2025 n. 2) (Comunicato GU…
Leggi tutto
Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025 ID 23333 | 21.01.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento…
Leggi tutto
ECHA: Update candidate list 21.01.2025 / Aggiunte 5 nuove sostanze ID 23332 | 21.01.2025 / Download Scheda L'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC) contiene ora 247 voci per sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l'ambiente. Le aziende sono responsabili…
Leggi tutto
Circolare MIT Prot n. 1078 del 17.01.2025 / Chiarimenti e indicazioni operative mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza unità da diporto ID 23331 | 20.01.2025 / In allegato Chiarimenti e indicazioni operative sui mezzi di salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza delle unità da diporto, a…
Leggi tutto
Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 219 / Albo nazionale attività commerciali, botteghe ed esercizi pubblici valorizzati ID 23330 | 20.01.2025 Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 219Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi…
Leggi tutto
Relazione annuale RPCT / differimento al 31 Gennaio 2025 ID 23329 | 20.01.2025 La Relazione annuale degli Rpct, come previsto dall'Art. 1 c. 14 della legge n. 190/2012, deve essere trasmessa entro il 15 dicembre di ogni anno a OiV/OiA e deve riportare i risultati dell'attività svolta. La…
Leggi tutto
Regolamento (CE) n. 2245/2002 ID 23328 | 20.01.2025 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari GU L 341/28 del 17.12.2002 Entrata in vigore: 24.12.2002 ... In…
Leggi tutto
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73 ID 23327 | 20.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73 della Commissione, del 17 gennaio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari GU L…
Leggi tutto
International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) - OTIF 2025 ID 23326 | 19.01.2025 / Attached The 2025 edition of the Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) is online on the website of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by…
Leggi tutto
Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ID 23325 | 19.01.2025 Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),…
Leggi tutto
Codici di comportamento FAQ - ANAC ID 23323 | 19.01.2025 / In allegato FAQ aggiornate al 7 Febbraio 2024 La legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione" prevede un codice di comportamento nazionale valido…
Leggi tutto
Interpello ambientale 15.01.2025 - VIA elettrodotti impianti F.E.R. ID 23317 | 17.01.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che…
Leggi tutto
ISO 20553:2025 ID 23316 | 17.01.2025 / Preview attached ISO 20553:2025Radiation protection - Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material This document specifies the minimum requirements for the design of programmes to monitor workers…
Leggi tutto
UNI ISO 16368:2024 / Sicurezza Piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) - Ed. 3 Dicembre 2024 ID 23314 | 16.01.2025 / Preview attached UNI ISO 16368:2024Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Progettazione, calcoli, requisiti di sicurezza e metodi di provaData disponibilità: 05 dicembre…
Leggi tutto
Disegno di legge annuale (prima) sulle piccole e medie imprese (si segnalano modifiche al TUSSL) - Update 14.01.2025 ID 23311 | 16.01.2025 / CdM n. 111 del 14 Gennaio 2025 Allegati:- Schema Testo Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha…
Leggi tutto
ISO 18436-6:2021: Requirements for certification of personnel Part 6: Acoustic emission ID 23310 | 16.01.2025 / Preview attached ISO 18436-6:2021 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for certification of personnel Part 6: Acoustic emission This document specifies the…
Leggi tutto
Relazione speciale 02/2025 - Le città hanno aria più pulita, ma sono ancora troppo rumorose ID 23306 | 16.01.2025 / In allegato Relazione speciale 02/2025: Inquinamento urbano nell’UE – Le città hanno aria più pulita, ma sono ancora troppo rumorose GU C/2025/359 del 16.1.2025 L’inquinamento…
Leggi tutto
ISO 18436-3:2025 | Condition monitoring and diagnostics of machines ID | 15.01.2025 / Preview attached ISO 18436-3:2025Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for training and certification of personnelPart 3: Requirements for training bodies and the training process…
Leggi tutto
ISO 18878:2025 Mobile elevating work platforms - Operator training (Ed. 3 2025) ID 23303 | 15.01.2024 / Preview attached This document provides requirements for training material content and the administration of standardized training to operators of mobile elevating work platforms (MEWPs). It is…
Leggi tutto
Ordinanza Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile) n. 882 del 14 Gennaio 2025 / Installazione barriera di sicurezza è esigenza elementare di sicurezza stradale. ID 23295 | 15.01.2025 / Sentenza allegata La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso…
Leggi tutto