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Europe, Rome

DECISI 1

Decisione (UE) 2024/1514 / Comitati scientifici rischi sanitari e ambientali

ID 21983 | 03.06.2024

Decisione (UE) 2024/1514 della Commissione, del 7 agosto 2015, che istituisce comitati scientifici nel settore della sanità pubblica, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente

GU L 2024/1514 del 31.5.2024

...

Articolo 1 Comitati scientifici

Sono istituiti i seguenti comitati scientifici:

a) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (di seguito «CSSC»); e

b) il comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti (di seguito «CSRSAE»).

Articolo 2 Missione

(1) La missione dei comitati scientifici consiste nel fornire alla Commissione pareri scientifici e valutazioni dei rischi nei settori della sanità pubblica, della sicurezza dei consumatori e dei rischi ambientali, compresa, se del caso, l'individuazione dei bisogni di ricerca al fine di colmare lacune critiche in termini di informazioni e la valutazione delle future azioni di ricerca proposte e dei risultati della ricerca.

(2) I settori di competenza dei comitati scientifici sono definiti nell'allegato I.

(3) I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le competenze conferite dagli atti dell'Unione ad altri organismi dell'Unione che effettuano valutazioni dei rischi, in particolare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Articolo 3 Consulenza scientifica

(1) I comitati scientifici forniscono alla Commissione pareri scientifici sulla valutazione dei rischi nei casi previsti dal diritto dell'Unione.

(2) I comitati scientifici forniscono inoltre ai servizi della Commissione, su richiesta, pareri scientifici su questioni di particolare rilevanza per la salute pubblica, la sicurezza dei consumatori e i rischi ambientali.

(3) I servizi della Commissione possono invitare i comitati scientifici a individuare i bisogni di ricerca al fine di colmare lacune critiche in termini di informazioni, di valutare le future ricerche proposte e i risultati della ricerca in relazione ai settori di loro competenza.

(4) In caso di rischi urgenti i servizi della Commissione possono anche chiedere ai comitati scientifici di fornire pareri rapidi sullo stato delle conoscenze scientifiche in merito a rischi specifici.

(5) I servizi della Commissione possono invitare i comitati scientifici a partecipare a reti tematiche o eventi insieme ad altri organismi dell'Unione o altre organizzazioni scientifiche, allo scopo di monitorare lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nei settori di competenza definiti nell'allegato I e contribuirvi.

(6) I comitati scientifici, mediante l'adozione e la trasmissione ai servizi della Commissione di promemoria o prese di posizione, attirano l'attenzione di questi ultimi e della Commissione su problemi specifici o emergenti che rientrano nei loro settori di competenza e che, a loro avviso, possono comportare un rischio reale o potenziale per la sicurezza dei consumatori, per la sanità pubblica o per l'ambiente. I servizi della Commissione possono decidere di pubblicare tali promemoria e prese di posizione e definiscono i provvedimenti da adottare, fra cui, all'occorrenza, una richiesta di parere scientifico in materia.

(7) I comitati, previa consultazione del segretariato di cui all'articolo 14, adottano la loro metodologia per effettuare e fornire valutazioni dei rischi e la tengono aggiornata per tener conto di tutti i fattori scientifici pertinenti. Essi provvedono a che la metodologia rifletta le pratiche correnti di valutazione dei rischi.

Capo 2 Composizione dei comitati scientifici

Articolo 4 Nomina dei membri dei comitati scientifici

(1) Il CSSC e il CSRSAE sono composti ciascuno da non più di 19 membri. Il direttore/la direttrice generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare stabilisce il numero dei membri di ciascun comitato in funzione delle esigenze.

(2) I membri dei comitati scientifici sono nominati dal direttore/dalla direttrice generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare sulla base di comprovate competenze scientifiche e dell'esperienza dimostrate dai candidati per la gamma di discipline definita, tenendo conto della necessità di garantire:

(a) una rappresentanza equilibrata delle competenze in uno o più settori di competenza del comitato in questione, al fine di coprire collettivamente il più ampio ventaglio possibile di discipline pertinenti affinché il comitato possa svolgere la sua missione e di rispecchiare la diversità dei problemi e degli approcci scientifici;

(b) indipendenza e assenza di conflitti di interessi;

(c) una rappresentanza equilibrata in termini di origine geografica;

(d) una rappresentanza equilibrata in termini di genere.

(3) I membri dei comitati scientifici sono nominati sulla base di un elenco di candidati idonei stilato a seguito della pubblicazione sul sito web della Commissione di un invito a manifestare interesse; sarà fornito anche un link dal registro dei gruppi di esperti della Commissione e da altre entità simili («registro dei gruppi di esperti») verso il suddetto sito.

(4) I candidati idonei che sono stati inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 3, ma che non sono stati nominati, sono inseriti in un elenco di riserva. L'elenco di riserva può essere utilizzato per reperire candidati idonei a sostituire i membri il cui mandato è cessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o a causa di decesso.

(5) L'elenco dei membri dei comitati scientifici è pubblicato nel registro dei gruppi di esperti e reso disponibile anche sul pertinente sito web della Commissione.

Articolo 5 Mandato

(1) I membri dei comitati scientifici sono nominati per un periodo di cinque anni. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.

(2) Se un membro non soddisfa più la condizione di cui agli articoli da 16 a 18 della presente decisione o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, desidera dimettersi o non è più in grado di contribuire efficacemente alle delibere del comitato, i servizi della Commissione possono porre fine al suo mandato.

(3) In caso di cessazione del mandato di un membro a norma del paragrafo 2 o a causa di decesso, il direttore generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare nomina un sostituto per il resto del mandato quinquennale.

Capo 3 Funzionamento dei comitati scientifici

Articolo 6 Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti

(1) All'inizio di ciascun mandato, ogni comitato scientifico elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza semplice del numero totale di membri del comitato.

(2) Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile. L'eventuale sostituzione del presidente o del vicepresidente durante il mandato quinquennale copre la durata restante di tale mandato.

(3) La procedura di elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati scientifici è specificata nel regolamento interno di cui all'articolo 12.

Articolo 7 Norme di voto

(1) Ciascun comitato scientifico delibera a maggioranza del numero totale dei suoi membri.

(2) I membri di un comitato che si sono dimessi o il cui mandato è cessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o a causa di decesso, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza di cui al paragrafo 1.

Articolo 8 Formulazione di pareri scientifici

(1) I servizi della Commissione possono chiedere ad un comitato scientifico l'adozione di un parere scientifico entro un determinato termine.

(2) I servizi della Commissione possono chiedere l'adozione di un parere congiunto su questioni che devono essere esaminate da entrambi i comitati.

(3) I servizi della Commissione possono organizzare consultazioni, audizioni o collaborazioni con altri organismi scientifici che ritengono necessari per la formulazione dei pareri dei comitati.

Articolo 9 Esperti esterni

(1) I servizi della Commissione possono invitare esperti esterni, nonché esperti di altri organismi dell'Unione con conoscenze e competenze scientifiche specifiche e pertinenti, a contribuire ai lavori dei comitati scientifici, compresi i gruppi di lavoro di cui all'articolo 10.

(2) La selezione degli esperti esterni è conforme al regolamento interno di cui all'articolo 12.

Articolo 10 Gruppi di lavoro

(1) D'intesa con i servizi della Commissione, i comitati scientifici possono istituire gruppi di lavoro specifici il cui compito consiste nella preparazione e nella redazione dei pareri scientifici dei comitati. Tali gruppi di lavoro sono istituiti soprattutto qualora occorra ricorrere a esperti esterni su un argomento particolare.

(2) I gruppi di lavoro sono composti da membri del comitato pertinente e possono comprendere anche esperti esterni. I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del comitato scientifico. Il presidente del gruppo di lavoro è incaricato di convocare il gruppo di lavoro e di riferire al comitato e può nominare un relatore tra i partecipanti al gruppo di lavoro. Per questioni particolarmente complesse di natura multidisciplinare può essere nominato più di un relatore.

(3) Qualora una questione interessi più di un comitato scientifico, viene istituito un gruppo di lavoro congiunto comprendente membri di entrambi i comitati nonché, all'occorrenza, esperti esterni.

Articolo 11 Partecipazione di tirocinanti

D'intesa con i servizi della Commissione e conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 12, i comitati scientifici possono far partecipare alle proprie riunioni tirocinanti allo scopo di contribuire allo sviluppo di capacità nel settore della valutazione dei rischi.

Articolo 12 Regolamento interno

(1) Su proposta dei servizi della Commissione e d'intesa con questi, i comitati scientifici adottano un regolamento interno comune.

(2) Il regolamento interno è inteso a garantire che i comitati scientifici esercitino le loro funzioni osservando i principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza di cui al capo 4 e le norme della Commissione sui gruppi di esperti, pur tenendo conto delle richieste legittime di tutela della riservatezza commerciale nonché dei principi di valutazione dei rischi che la Commissione può fissare alla luce dell'esperienza acquisita e in considerazione della sua politica in questo settore.

(3) Il regolamento interno prevede in particolare:

(a) l'applicazione dei principi di cui al capo 4;

(b) una procedura di dialogo con le parti interessate di cui all'articolo 14, paragrafo 3;

(c) le procedure per l'adozione di parere scientifici e la fornitura di pareri scientifici rapidi di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

(d) le relazioni con terzi, compresi gli organismi scientifici;

(e) altre norme dettagliate sul funzionamento dei comitati scientifici, compreso il coordinamento tra i comitati.

Articolo 13 Pareri divergenti, coordinamento e collaborazione con altri organismi dell'Unione, nazionali o internazionali

(1) Per quanto riguarda le relazioni con altri organismi pertinenti dell'Unione, nazionali o internazionali che svolgono compiti analoghi, i comitati scientifici assistono i servizi della Commissione:

a) nell'individuare in una fase precoce le esigenze e le possibilità di coordinamento dei lavori e della collaborazione, compresa la condivisione di dati e informazioni, e le divergenze potenziali o effettive nei pareri scientifici;

b) nell'evitare, risolvere o chiarire opinioni divergenti e nell'avviare e mantenere rapporti di collaborazione.

(2) I servizi della Commissione possono chiedere l'avvio e provvedere all'organizzazione di attività comuni, compresa la redazione di pareri congiunti, dei comitati scientifici con organismi dell'Unione, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe.

(3) Qualora sia stata identificata una divergenza sostanziale su questioni scientifiche e l'organismo in questione sia un organismo dell'Unione, il comitato scientifico interessato, su richiesta dei servizi della Commissione, collabora con detto organismo allo scopo di risolvere la divergenza o di presentare ai servizi della Commissione un documento comune che chiarisca le questioni scientifiche controverse e che identifichi le relative incertezze nei dati. Tale documento è reso pubblico.

Articolo 14 Segretariato dei comitati scientifici

(1) La direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare provvede alle funzioni di segreteria scientifica e amministrativa dei comitati scientifici e dei loro gruppi di lavoro nonché per tutte le altre attività inerenti all'applicazione della presente decisione.

(2) Il segretariato è incaricato di fornire il supporto scientifico e amministrativo necessario ad agevolare l'efficace funzionamento dei comitati scientifici, di verificare il rispetto del regolamento interno, segnatamente in relazione alle prescrizioni in tema di eccellenza, indipendenza e trasparenza, di garantire la comunicazione sulle attività dei comitati e un dialogo appropriato con le parti interessate, inclusa in particolare l'organizzazione di audizioni sulle attività dei comitati, e la pubblicazione dei pareri e di altri documenti pubblici. Inoltre il segretariato fornisce assistenza ai comitati e organizza ed esegue un controllo di qualità sui pareri, come stabilito nel regolamento interno, con riferimento alla completezza, alla coerenza, alla chiarezza e alla corrispondenza alle richieste e alle norme editoriali.

(3) Il segretariato garantisce il coordinamento scientifico e tecnico delle attività dei comitati scientifici e, all'occorrenza, il coordinamento tempestivo delle loro attività con quelle di altri organismi dell'Unione, nazionali e internazionali al fine di garantire la coerenza della valutazione dei rischi inerente a temi di interesse comune, nonché l'applicazione della procedura di dialogo con le parti interessate definita nel regolamento interno e la comunicazione sulle attività dei comitati.

Articolo 15 Indennità speciale

(1) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni hanno diritto a un'indennità speciale per i lavori preparatori e la partecipazione, in presenza o a distanza per via elettronica, alle riunioni dei comitati, dei gruppi di lavoro e ad altre attività connesse all'applicazione della presente decisione, organizzate dai servizi della Commissione, e per fungere da relatori su questioni specifiche, come previsto all'allegato II.

(2) Le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno dei membri e degli esperti esterni connesse alle attività dei comitati scientifici sono rimborsate conformemente alle disposizioni in vigore presso la Commissione. Le suddette spese sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato ai comitati scientifici dai servizi competenti della Commissione.

Capo 4 Principi

Articolo 16 Indipendenza

(1) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni sono nominati a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità a nessun'altra persona.

(2) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni agiscono in piena indipendenza e a tutela dell'interesse pubblico. A tal fine essi presentano una dichiarazione di interessi indicante gli eventuali interessi che possono compromettere o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere la loro indipendenza, comprese eventuali circostanze pertinenti relative ai loro familiari stretti.

(3) Le dichiarazioni di interessi sono rese per iscritto, annualmente, prima della nomina a membro del comitato scientifico o in qualità di esperto esterno. Tali dichiarazioni sono aggiornate ogniqualvolta un cambiamento delle circostanze lo richieda.

(4) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni dichiarano in occasione di ciascuna riunione qualsiasi interesse specifico che possa compromettere o possa ragionevolmente essere percepito come tale da compromettere la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno. Lo stesso obbligo si applica, mutatis mutandis, quando una procedura scritta è avviata in uno dei comitati scientifici.

Articolo 17 Riservatezza

(1) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni non divulgano le informazioni acquisite grazie ai lavori dei comitati scientifici o dei gruppi di lavoro o a seguito di altre attività connesse all'applicazione della presente decisione. A tal fine firmano una dichiarazione di riservatezza.

(2) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni rispettano le norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444 della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, i servizi della Commissione possono adottare tutte le misure del caso.

Articolo 18 Impegno

I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni si impegnano ad agire in modo indipendente, nell'interesse pubblico e a contribuire attivamente ai lavori dei comitati scientifici. A tal fine firmano una dichiarazione di impegno.

Articolo 19 Trasparenza

(1) Le attività dei comitati scientifici sono condotte con un elevato grado di trasparenza. I servizi della Commissione pubblicano tutti i documenti pertinenti quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti, su un sito web dedicato; sarà inoltre fornito un link dal registro dei gruppi di esperti a questo sito web. I servizi della Commissione in particolare mettono a disposizione del pubblico sul suo sito Internet senza indugio:

(a) le richieste di parere trasmesse ai comitati scientifici;

(b) gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni dei comitati scientifici e i verbali dei gruppi di lavoro;

(c) i pareri scientifici adottati dai comitati scientifici, compresi i pareri di minoranza e i nominativi dei partecipanti ai gruppi di lavoro che hanno contribuito alla formulazione del parere in questione; i pareri di minoranza sono attribuiti ai membri interessati;

(d) il regolamento interno dei comitati scientifici;

(e) i nominativi dei membri dei comitati scientifici, con un breve curriculum vitae di ciascun membro;

(f) le dichiarazioni di interessi, di riservatezza e di impegno dei membri dei comitati scientifici e degli esperti esterni.

(2) I nominativi e le dichiarazioni di interessi dei membri dei gruppi di lavoro sono resi pubblici sul sito web della Commissione dopo la pubblicazione del parere al quale hanno contribuito.

Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, è possibile prevedere deroghe alla pubblicazione.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la riservatezza commerciale.

Capo 5 Disposizioni finali

Articolo 20 Sostituzione dei comitati scientifici

Fatto salvo l'articolo 21, i comitati scientifici istituiti in forza dell'articolo 1 della presente decisione sostituiscono i comitati scientifici esistenti istituiti con la decisione 2008/721/CE secondo le seguenti modalità:

(a) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori sostituisce il comitato avente la stessa denominazione;

(b) il comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti sostituisce il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali e il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati.

Articolo 21 Disposizioni transitorie

Tutti i comitati scientifici istituiti dalla decisione 2008/721/CE continuano ad operare conformemente alle pertinenti disposizioni di tale decisione e i loro membri restano in carica fino alla nomina dei membri dei comitati scientifici istituiti dalla presente decisione.

Articolo 22 Abrogazione

(1) La decisione 2008/721/CE è abrogata.

(2) I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione. I riferimenti ai comitati istituiti dalla decisione abrogata si intendono fatti ai comitati istituiti dalla presente decisione.

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