DPCM 11 aprile 2024
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DPCM 11 aprile 2024 / Modelli dei cartelli n. 1522
ID 21951 | 29.05.2024 / In allegato
DPCM 11 aprile 2024
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, recante: «Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonche' modalita' e tempistiche per l'esposizione del numero verde di pubblica utilita' per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522».
(GU n.124 del 29.05.2024)
Art. 1.
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definisce il modello del cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking (1522), promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il relativo contenuto, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione del medesimo cartello da parte dei soggetti e nei locali espressamente indicati nei commi 348 e 350 del medesimo art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.
2. Il cartello di cui al comma 1, adeguatamente visibile, deve contenere la seguente dicitura: «Sei vittima di violenza o stalking ? Non sei sola. Chiama il 1522 Numero antiviolenza e stalking».
3. Il cartello di cui al comma 2, è tradotto nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese, russo, portoghese, rumeno, bengali. Il cartello può essere tradotto anche in altre lingue in considerazione di comunità o gruppi linguistici presenti sul territorio di riferimento.
4. Nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, è riprodotto il contenuto grafico del modello del cartello di cui al comma 1 del presente articolo.
5. I soggetti individuati ai commi 348 e 350 dell’art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, provvedono all’esposizione, nei locali indicati nei medesimi commi, del cartello secondo il modello definito dal presente articolo, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
6. Il modello del cartello è scaricabile gratuitamente dai siti istituzionali del Governo (www.governo.it), del Dipartimento per le pari opportunità (http://www.pariopportunita.gov.it), del Ministero dell’interno (www.interno.gov.it) e del Ministero dell’economia e delle finanze (www.mef.gov.it).
Art. 2.
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2020, Serie generale n. 316. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2024
[...]
ALLEGATO 1 Modello del cartello connesso all’esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking (1522).
Il cartello riporta la seguente dicitura: «Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola. Chiama il 1522 Numero antiviolenza e stalking».
348. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all’utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.
350. Negli esercizi pubblici di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l’assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all’articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349.
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