Direttiva (UE) 2024/1385
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Direttiva (UE) 2024/1385 / Lotta alla violenza contro le donne
ID 21922 | 24.05.2024
Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica
GU L 2024/1385 del 24.5.2024
Entrata in vigore: 13.06.2024
Recepimento IT: entro il 14 giugno 2027
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Essa fissa norme minime riguardanti:
a) la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica;
b) i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale;
c) la protezione e l'assistenza delle vittime, la prevenzione e un intervento precoce.
2. I capi da 3 a 7 si applicano a tutte le vittime di reati di violenza contro le donne e di violenza domestica a prescindere dal genere. Si tratta di tutte le vittime di atti configurati come reato ai sensi del capo 2 e vittime di qualsiasi altro atto di violenza contro le donne o di violenza domestica, configurato come reato ai sensi di altri atti giuridici dell'Unione o del diritto nazionale.
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Articolo 28 Assistenza specialistica alle vittime di molestie sessuali sul lavoro
In caso di molestie sessuali sul lavoro che costituiscono reato ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili servizi di consulenza per le vittime e per i datori di lavoro. Tali servizi comprendono informazioni su come affrontare adeguatamente tali casi di molestie sessuali e anche sui mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l’autore del reato dal luogo di lavoro.
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Articolo 36 Formazione e informazione dei professionisti
1. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, come gli agenti di polizia e il personale giudiziario, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore.
2. Gli Stati membri promuovono od offrono una formazione per i professionisti della sanità, i servizi sociali e il personale educativo che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, al fine di consentire loro di individuare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e di indirizzarle verso servizi di assistenza specialistica.
3. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia fornita una formazione sia generale che specialistica ai giudici e ai pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini in relazione agli obiettivi della presente direttiva e che tale formazione sia adeguata alle funzioni di tali giudici e pubblici ministeri. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.
4. Fatta salva l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano ai responsabili della formazione degli avvocati di offrire una formazione sia generale che specialistica per sensibilizzare maggiormente gli avvocati alle esigenze delle vittime e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età dei minori.
5. I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri, ginecologi, ostetrici e personale sanitario che si occupa di assistenza psicologica, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni genitali femminili.
6. Il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro, nel settore pubblico come in quello privato, segue una formazione per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali sul lavoro, ove queste ultime costituiscano reato ai sensi del diritto nazionale. Tale personale e i datori di lavoro ricevono informazioni sugli effetti sul lavoro della violenza contro le donne e della violenza domestica, e sul rischio di violenza da parte di terzi.
7. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 comprendono corsi in materia di cooperazione coordinata multidisciplinare che permettano una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.
8. Fatta salva la libertà e il pluralismo dei media, gli Stati membri incoraggiano e sostengono attività di formazione per i media a cura di organizzazioni professionali, organismi di autoregolamentazione e rappresentanti del settore o altri organismi indipendenti, al fine di combattere le rappresentazioni stereotipate di donne e uomini, le raffigurazioni sessiste delle donne e la colpevolizzazione delle vittime nei media, così da ridurre il rischio di violenza contro le donne e di violenza domestica.
Le attività di formazione di cui al primo comma possono essere fornite dalle pertinenti organizzazioni della società civile, dalle organizzazioni non governative che lavorano con le vittime, dalle parti sociali e da altri portatori di interessi.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito nonché per evitare la vittimizzazione secondaria.
10. Le attività di formazione di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo sono integrate da un seguito adeguato, anche per quanto riguarda i reati informatici di cui agli articoli da 5 a 8, e si basano sulle specificità della violenza contro le donne e della violenza domestica. Dette attività possono comprendere una formazione sul modo di individuare e affrontare le esigenze specifiche di protezione e assistenza delle vittime esposte a maggior rischio di violenza a causa della discriminazione intersezionale.
11. Le misure di cui ai paragrafi da 1 a 9 sono attuate fatta salva l'indipendenza della magistratura, l'autonomia organizzativa delle professioni regolamentate e le differenze di organizzazione dei sistemi giudiziari dell'Unione.
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Articolo 45 Relazioni e riesame
1. Entro 14 giugno 2032 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti riguardanti il funzionamento della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione sulla valutazione della presente direttiva.
2. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione per determinare l'impatto della presente direttiva e se l'obiettivo di prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione è stato conseguito, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta, in particolare, la necessità di ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva e di introdurre nuovi reati. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
3. Entro 14 giugno 2032 la Commissione valuta la necessità di ulteriori misure a livello dell'Unione per contrastare efficacemente le molestie e la violenza sessuali sul luogo di lavoro, tenendo conto delle convenzioni internazionali applicabili, del quadro giuridico dell'Unione sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e del quadro giuridico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Articolo 49 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 giugno 2027. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 50 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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