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Europe, Rome

Decreto 2 aprile 2024

ID 21902 | | Visite: 1063 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/21902

Decreto 2 aprile 2024

Decreto 2 aprile 2024 / Credito d'imposta prodotti e degli imballaggi ecostenibili

ID 21902 | 21.05.2024

Decreto 2 aprile 2024 Criteri e modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonche' requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

(GU n.117 del 21.05.2024)

________

Art. 2. Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all’art. 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione, in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall’allegato E, parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3. Soggetti beneficiari

1. L’agevolazione di cui al presente decreto è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 5:
a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
b) svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall’art. 4;

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 4. Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni

1. Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:
a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
i) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

2. I prodotti e gli imballaggi di cui al comma 1 devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall’allegato 1 al presente decreto.

3. L’effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato:
a. l’elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d’imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
b. l’effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;
c. l’integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
d. che l’impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di ri- vendita operata da imprese del commercio.

Art. 5. Modalità di accesso all’agevolazione

1. Per accedere all’agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un’apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all’allegato 2, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale. Per ciascuno degli sportelli annuali di cui all’art. 7, comma 2, il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.

2. Nell’istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell’allegato 1 e riportano l’ammontare complessivo delle spese sostenute di cui all’art. 4, allegando l’attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dall’art. 11, i soggetti beneficiari allegano all’istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché quella comprovante il possesso delle certificazioni di cui all’art. 4.

3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all’agevolazione, è inserita l’informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.

4. La Direzione generale competente del Ministero, con proprio decreto può fornire indicazioni ulteriori e di dettaglio sulla modalità tecnico-operativa di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, contenente i dati dell’allegato 2.

Art. 6. Agevolazione concedibile

1. L’agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell’art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del trentasei per cento delle spese ammissibili di cui all’art. 4, ed è fruita sotto forma di credito d’imposta ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell’ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all’art. 7, comma 2, non può, comunque, eccedere l’importo annuale di 20.000,00 euro.

2. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria dell’intervento, per la singola annualità, di cui all’art. 7, comma 1, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

3. L’agevolazione di cui al comma 1 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.

4. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

5. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 7. Risorse finanziarie

1. Le risorse destinate alla concessione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2023, sono pari a euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Per ciascuno degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, il Ministero, con apposita comunicazione sulla sezione news del sito istituzionale, dispone l’apertura di due distinti sportelli:
a) il primo da attivare nell’annualità 2024 e avente ad oggetto le spese di cui all’art. 4 sostenute nel corso dell’anno 2023;
b) il secondo da attivare nell’annualità 2025 e avente ad oggetto le spese di cui all’art. 4 sostenute nel corso dell’anno 2024.

Art. 8. Procedura di concessione

1. La gestione degli interventi di cui al presente decreto è svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021 citata nelle premesse, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia.

2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di agevolazione, di cui all’art. 5, in relazione a ciascuno degli sportelli agevolativi;
b) determinazione dell’agevolazione concedibile, entro il limite previsto dall’art. 6;
c) adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente;
e) adozione dei provvedimenti di revoca dell’agevolazione, nei casi di cui all’art. 12.

3. Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

a) ricezione delle istanze di agevolazione, attraverso una piattaforma dedicata;
b) accertamento della completezza dell’istanza e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;
c) definizione dell’elenco delle istanze che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell’istruttoria;
d) definizione dell’elenco delle istanze ammissibili;
e) definizione dell’elenco delle istanze per le quali le verifiche si sono concluse negativamente.

4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2, lettera c), il Ministero verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti o i Registri SIAN e SIPA, il rispetto, da parte dell’impresa beneficiaria, del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis, e procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel pertinente registro. L’importo dell’agevolazione concessa ai sensi del comma 2 è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis.

Art. 9. Modalità di fruizione del credito d’imposta

1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’art. 10, comma 1.

2. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell’operazione di versamento.

3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 10. Trasmissione dei dati

1. Il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, preventivamente rispetto alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione e con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con l’indicazione dell’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con le stesse modalità definite ai sensi del comma 1, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

Art. 11. Controlli

1. Il Ministero procede a effettuare idonei controlli e ispezioni, a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del benefìcio e sulla veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 4, comma 3, rese ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione.

2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell’ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall’Agenzia delle entrate.

3. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dei controlli di cui al comma 2, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, ne dà comunicazione in via telematica al Ministero che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

4. Le predette attività di controllo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12. Revoca dell’agevolazione

1. L’agevolazione concessa è revocata dal Ministero nei seguenti casi:

a) venga accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, anche in esito allo svolgimento dei controlli di cui all’art. 11, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’art. 11;

c) venga accertato, da parte dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle attività di cui all’art. 11, comma 2, una indebita fruizione dell’agevolazione, totale e parziale.

2. Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell’importo indebitamente percepito, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Art. 13. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è reso disponibile attraverso il sito istituzionale www.mase.gov.it.

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Tags: Ambiente Imballagi e rifiuti di imballaggio

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