Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i “Contenitori distributori rimovibili” e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità > 65 °C, sono ricompresi, secondo l’utilizzo, al punto 12 o al punto 13 dell’allegato I al decreto.
Si possono distinguere 2 casi, facendo presente che l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle di seguito indicate non è consentito:
1) Macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada (att. n. 12/a del DPR n. 151/2011)
2) Attività di autotrasporto (Att. n. 13.a/A del DPR n. 151/2011)
...segue in allegato
Contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt

ID 6419 | Update 14 Marzo 2023
D.M. 18 settembre 2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzio...
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attivita' di formazione e studio affidata al Corpo nazionale ...

OGGETTO: lndicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autone...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024