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Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i “Contenitori distributori rimovibili” e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità > 65 °C, sono ricompresi, secondo l’utilizzo, al punto 12 o al punto 13 dell’allegato I al decreto.
Si possono distinguere 2 casi, facendo presente che l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle di seguito indicate non è consentito:
1) Macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada (att. n. 12/a del DPR n. 151/2011)
2) Attività di autotrasporto (Att. n. 13.a/A del DPR n. 151/2011)
...segue in allegato
Contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt

ID 24808 | 27.10.2025 / In allegato
Nota VVF prot. N. 0017520 del 22 ottobre 2025
OGGETTO: Decreto del Ministro ...

Misure integrative in merito attuazione Decreto Min. Interno 21/03/2018
18 Aprile 2018, Nota n. 5264
Come noto il 31 dicembre 2017 è scaduto il termi...

ID 1624 | Update 27.09.2021 / Testo coordinato al 27.09.2021
Decreto del M.I. 20 dicembre 2012, recante "Regola tecnica di pr...
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