Decreto MASE n. 144 del 15 aprile 2024
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Decreto MASE n. 144 del 15 aprile 2024 / Modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR
ID 21851 | 14.05.2024 / In allegato
Decreto del Ministro n. 144 del 15 aprile 2024 - Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR
...
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. Il presente decreto ai sensi dell'articolo 178-ter commi 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definisce:
a) le modalità dì iscrizione al Registro nazionale dei produttori, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a cui i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla Parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono tenuti ad iscriversi;
b) le modalità di trasmissione al Registro nazionale dei produttori delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 9, del citalo decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Con il presente decreto sono, altresì, indicale le modalità di vigilanza e controllo di cui all'articolo 178-ter, comma 6, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
[...]
Art. 178-ter co.6/9 Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore
[...]
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:
a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e la provenienza;
b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie;
c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3;
d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;
e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 6.
8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 7; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro.
9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7:
i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi;
i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto;
entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali;
entro il 31 maggio di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo;
entro il 31 maggio di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.
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