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Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Proroghe

ID 21843 | | Visite: 2650 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/21843

Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie   Timeline proroghe

Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Timeline Proroghe - Update Gennaio 2025

ID 21843 | Update 10.01.2025 / In allegato

Il riferimento per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie è il Decreto 28 ottobre 2005 (GU n.83 del 08.04.2006 - SO n. 89). In particolare è previsto l'adeguamento delle gallerie esistenti all'Art. 3 c. 8 e all'Art. 11 c. 4 inizialmente entro quindici anni dalla pubblicazione dello stesso, cioè entro il 08 aprile 2021, le proroghe susseguitesi hanno portato il differimento del termine al 30 Aprile 2025. Timeline.

 1.  Transitorio iniziale 

Il Decreto 28 ottobre 2005 ha previsto un transitorio dall'entrata in vigore degli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4:

Art. 3. Requisiti di sicurezza
...
8. In occasione della ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio, tutti i componenti sostituiti e integrativi devono rispettare i criteri di sicurezza di cui all’Allegato II. Comunque entro 15 anni dall’entrata in vigore del presente decreto tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie di cui al precedente art. 2 deve rispettare i criteri di sicurezza di cui all’Allegato II (08 aprile 2021 / ndr).

Art. 10. Gallerie il cui progetto definitivo e' gia' stato approvato
...
2. Entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente decreto il Gestore dell’infrastruttura propone al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti l’obiettivo di sicurezza di cui all’Allegato III. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti.

Art. 11. Gallerie in esercizio
...
4. I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati di cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro quindici anni dall’entrata in vigore del presente decreto (08 aprile 2021 / ndr).

 2.  Differimento al 31 dicembre 2023

La Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (G.U. n. 49 del 28.02.2024) di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Milleproroghe 2021) ha aggiunto il comma 17-bis all'Art. 13 al Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183:

Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

17 -bis. Al fine di assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella dell’Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2006.

 3.  Differimento al 31 dicembre 2024

Il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (GU n.303 del 30.12.2023) Milleproroghe 2024 / L. 23 febbraio 2024, n. 18 (G.U. n. 49 del 28.02.2024) con l'Art. 8 c. 4 ha previsto ulteriore differimento al 31 dicembre 2024:

Art. 8  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 così leggasi

Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2024 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.

 4.  Differimento al 30 Aprile 2025

Il Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (GU n. 302 del 27.12.2024) Milleproroghe 2025 con l’articolo 7 comma 3 ha previsto ulteriore differimento al 30 aprile 2025:

Art. 7. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

3. All’articolo 13, comma 17-bis , del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».

Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 così leggasi:

Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 30 aprile 2025 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 10.01.2025 Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 Certifico Srl
0.0 12.05.2024 --- Certifico Srl

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