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Interpello ambientale 29.04.2024 - Applicabilità DM 52/2015 all'alleg. II Parte seconda TUA

ID 21796 | | Visite: 988 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/21796

Interpello ambientale 29 04 2024

Interpello ambientale 29.04.2024 - Applicabilità DM 52/2015 all'alleg. II Parte seconda TUA

ID 21796 | 03.05.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 29.04.2024

Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - chiarimenti interpretativi sull’applicabilità del D.M. 52/2015 all'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Con nota acquisita al prot. MASE -registro ufficiale ingresso n. 00192724 del 27-11-2023 codesta Regione Direzione Regionale Ambiente -Area Valutazione di Impatto Ambientale - ha presentato l’istanza di interpello di cui all’oggetto.

L’interpellante, ha posto un quesito avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in ordine all’applicabilità del D.M. 52/2015 all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Nello specifico l’interpellante evidenzia che il D.M. 52/2015 prevede che le soglie dimensionali per le opere ricadenti nell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 possono essere ridotte del 50% a determinate condizioni.

Rappresenta altresì che alla data di pubblicazione del D.M. 52/2015 gli impianti fotovoltaici erano previsti esclusivamente alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e quindi sottoposti a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA regionale. Successivamente è stato introdotto il punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 che prevede per gli impianti fotovoltaici superiori ai 10 MW l’assoggettamento a procedura di VIA in capo al Ministero dell’Ambiente.

Tanto premesso l’istante chiede se la riduzione delle soglie come prevista dal D.M. 52/2015 possa essere applicata estensivamente all'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

****

Con riferimento al quesito posto con l’interpello in oggetto, va premesso in via preliminare che l’allegato II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 fa riferimento alle opere da sottoporre a VIA di competenza statale, mentre le opere da assoggettare a verifica di assoggettabilità a VIA, sempre statale, sono contenute nell’allegato II bis e pertanto il quesito per come formulato non appare trovare alcun riferimento analogico nell’Allegato II.

In ogni caso con specifico riferimento alla possibile applicazione in via generale, per analogia, del DM richiamato si precisa quanto segue.

Il D.M. 52/2015 è stato adottato per superare la procedura di infrazione n. 2009/2086, avviata nei confronti dell’Italia a causa di “imperfetto recepimento” di alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE in materia di VIA di seguito alle modifiche apportate dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (ad oggi tutte contenute nella Direttiva 2011/92/UE).

La predetta procedura di infrazione contestava la non conformità del D.Lgs 152/2006 all’art. 4, paragrafi 2 e 3, della Direttiva VIA, ed il mancato rispetto dei criteri di cui all’Allegato III della Direttiva stessa (procedura di screening).

Con l’adozione del richiamato D.M. 52/2015, la procedura di infrazione è stata archiviata dalla Commissione europea in data 19 novembre 2015.

L’adozione del D.M. 52/2015 si è resa necessaria quindi, per un verso per integrare le soglie di cui all’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (verifica di assoggettabilità a VIA di competenza di Regioni e Provincie autonome), dall’altro, per definire i criteri e le soglie per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA da parte dell’autorità compente.

Come noto il decreto ministeriale pone norme tecniche di dettaglio, o generiche relative ad uno specifico argomento. Nel caso oggetto di attenzione le linee guida hanno la precipua finalità di indicare i criteri per la verifica di assoggettabilità' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome.

L’operatività dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. 52/2015 è espressamente riferita ai progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Alla luce della declinata finalità non è possibile quindi ipotizzare un’applicazione estensiva dei criteri e delle soglie sopra indicati.

Fonte: MASE

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