Regolamento (UE) 2024/1252
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Regolamento (UE) 2024/1252
ID 21795 | 03.05.2024
Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.
GU L 2024/1252 del 3.5.2024
Entrata in vigore: 23.05.2024
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli 40 e 41 si applicano a decorrere dal 24 maggio 2028.
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Articolo 1 Oggetto e obiettivi
1. L’obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l’accesso dell’Unione a un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche, anche favorendo l’efficienza e la circolarità lungo tutta la catena del valore.
2. Per raggiungere l’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce misure volte a:
a) ridurre il rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento relative alle materie prime critiche suscettibili di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno, in particolare individuando e sostenendo progetti strategici che contribuiscono a ridurre le dipendenze e a diversificare le importazioni e compiendo sforzi per incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione;
b) migliorare la capacità dell’Unione di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche;
c) garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell’Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell’ambiente e di sostenibilità, anche attraverso il miglioramento della loro circolarità.
[...]
Articolo 3 Elenco delle materie prime strategiche
1. Le materie prime, incluse le materie prime non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e quando si presentano come un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio, elencate nell’allegato I, sezione 1, sono considerate materie prime strategiche.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 per modificare l’allegato I, sezione 1, al fine di aggiornare l’elenco delle materie prime strategiche.
Un elenco aggiornato delle materie prime strategiche include, tra le materie prime valutate, le materie prime che ottengono un punteggio più elevato in termini di importanza strategica, crescita prevista della domanda e difficoltà di aumentare la produzione. L’importanza strategica, la crescita prevista della domanda e la difficoltà di aumentare la produzione sono determinate conformemente all’allegato I, sezione 2.
3. La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l’elenco delle materie prime strategiche entro il 24 maggio 2027, e successivamente ogni tre anni.
Su richiesta del comitato europeo per le materie prime critiche istituito a norma dell’articolo 35 («comitato»), sulla base del monitoraggio e delle prove di stress in conformità del presente regolamento, la Commissione riesamina e, se del caso, aggiorna l’elenco delle materie prime strategiche in qualsiasi momento in aggiunta ai riesami periodici.
Nel quadro del primo aggiornamento dell’elenco delle materie prime strategiche in conformità del primo comma, la Commissione valuta in particolare se, sulla base della sua valutazione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo e dell’allegato I, sezione 2, la grafite sintetica debba rimanere nell’elenco delle materie prime strategiche.
Articolo 4 Elenco delle materie prime critiche
1. Le materie prime, incluse le materie prime non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e quando si presentano come un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio, elencate nell’allegato II, sezione 1, sono considerate materie prime strategiche.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 per modificare l’allegato II, sezione 1, al fine di aggiornare l’elenco delle materie prime critiche.
Un elenco aggiornato delle materie prime critiche include le materie prime strategiche elencate nell’allegato I, sezione 1, nonché qualsiasi altra materia prima che raggiunga o superi la soglia di 1 in termini di rischio di approvvigionamento e di 2,8 in termini di importanza economica. L’importanza economica e il rischio di approvvigionamento sono calcolati conformemente all’allegato II, sezione 2.
3. Entro il 24 maggio 2027, e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l’elenco delle materie prime critiche in conformità del paragrafo 2.
[...]
ALLEGATO I
Materie prime strategiche
Sezione 1
ELENCO DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE
Sono considerate strategiche le materie prime seguenti:
a) bauxite/allumina/alluminio
b) bismuto
c) boro - grado metallurgico
d) cobalto
e) rame
f) gallio
g) germanio
h) litio - grado batteria
i) magnesio metallico
j) manganese - grado batteria
k) grafite - grado batteria
l) nichel - grado batteria
m) metalli del gruppo del platino
n) elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)
o) silicio metallico
p) titanio metallico
q) tungsteno
[...]
ALLEGATO II
Materie prime critiche
Sezione 1
Elenco delle materie prime critiche
Sono considerate critiche le materie prime seguenti:
a) antimonio
b) arsenico
c) bauxite/allumina/alluminio
d) barite
e) berillio
f) bismuto
g) boro
h) cobalto
i) carbon coke
j) rame
k) feldspato
l) fluorite
m) gallio
n) germanio
o) afnio
p) elio
q) elementi delle terre rare pesanti
r) elementi delle terre rare leggere
s) litio
t) magnesio
u) manganese
v) grafite
w) nichel - grado batteria
x) niobio
y) fosforite
z) fosforo
a bis) metalli del gruppo del platino
a ter) scandio
a quater) silicio metallico
a quinquies) stronzio
a sexies) tantalio
a septies) titanio metallico
a octies) tungsteno
a nonies) vanadio
...
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