Decreto-Legge 7 maggio 2024 n. 60
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Decreto-Legge 7 maggio 2024 n. 60 / Ulteriori disposizioni urgenti coesione - Conv. Legge 4 luglio 2024 n. 95
ID 21786 | 08.05.2024 / In allegato testo GU
Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
(GU n. 105 del 07.05.2024)
Legge 4 luglio 2024 n. 95
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (GU n.157 del 06.07.2024)
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Update 30.04.2024
Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 79 del 30.04.2024, il Decreto-Legge "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione".
In allegato
- Comunicato Stampa Cdm 30.04.2024 n. 79
- Bozza DL
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione che è stata inserita nell’ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) al fine di conferire unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione e di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, mirati a ridurre i divari territoriali, in particolare nei settori delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell’energia, del sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
I programmi di investimento interessati sono finanziati da 42 miliardi di euro di risorse europee e 32 miliardi di euro di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027, dunque 74 miliardi di euro di investimenti destinati a ridurre i divari territoriali.
Con la riforma, si assicura il coordinamento tra gli interventi dalla politica di coesione attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale, promuovendo la complementarietà e la sinergia tra gli interventi della politica di coesione europea e gli investimenti previsti dagli Accordi per la coesione e dal PNRR.
La prima parte del decreto contiene specifiche disposizioni mirate ad accelerare e rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europee, con l’individuazione di interventi prioritari in una serie di settori strategici condivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato, con l’obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi.
I settori strategici sono:
- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Si prevede l’attuazione degli obiettivi del regolamento STEP attraverso lo sviluppo delle tecnologie critiche, ossia: semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e biotecnologie.
La scelta di questi settori mira a dare effettiva attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette “condizioni abilitanti”, definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027 e che devono essere rispettate da tutte le Regioni che vogliano accedere ai finanziamenti europei, con particolare riferimento a quelli previsti per i settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, nonché accelerare i processi di adempimento delle suddette condizioni abilitanti per le Regioni che non hanno ancora adottato le previste pianificazioni.
Per realizzare questo coordinamento, le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi europei individueranno un elenco di interventi prioritari nei settori strategici che saranno monitorati a livello centrale per assicurare il rispetto dei tempi previsti. Il decreto prevede il rafforzamento della capacità amministrativa di tutti i soggetti impegnati a livello territoriale nell’attuazione della politica di coesione, con particolare attenzione al Mezzogiorno.
Inoltre, si attuerà un meccanismo incentivante per il conseguimento degli obiettivi: le amministrazioni regionali che saranno capaci di rispettare i tempi previsti per l’attuazione degli interventi potranno usufruire di un sostegno aggiuntivo da parte del Governo al cofinanziamento dei programmi europei.
In casi di inerzia o inadempimento dei soggetti responsabili dell’attuazione saranno attuate misure di accelerazione ulteriore della realizzazione degli interventi prioritari, anche attraverso il ricorso a poteri sostitutivi.
Il decreto introduce poi misure per lo sviluppo e coesione territoriale quali, tra l’altro:
- la revisione della disciplina e il finanziamento del fondo perequativo infrastrutturale;
- la ricognizione dello stato di attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo, nonché la revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative degli stessi;
- l’estensione delle misure di semplificazione e dei benefici fiscali previsti per la ZES unica anche alle zone logistiche semplificate (ZLS) e l’incremento del fondo di sostegno ai comuni marginali da destinare ai consorzi industriali;
- misure volte ad accelerare la realizzazione di interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio campano di Bagnoli-Coroglio e ad assicurare il supporto tecnico al Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana;
- misure volte ad assicurare le risorse destinate ai Comuni svantaggiati, per gli investimenti nelle aree interne destinati al sostegno economico in favore di piccole e micro-imprese e per la realizzazione di infrastrutture prioritarie.
Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.
Si introduce il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
Il decreto prevede inoltre un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.
Con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.
Si introducono, infine, misure specifiche in materia di:
- istruzione università e ricerca, con il rinnovo fino al 15 giugno degli incarichi dei 6.147 collaboratori scolastici assunti a tempo determinato a supporto dei progetti del PNRR e di Agenda Sud, attraverso uno stanziamento aggiuntivo di 18,5 milioni di euro, e l’accelerazione dell’impiego delle risorse, pari a circa 450 milioni di euro, del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, destinate al potenziamento delle infrastrutture sportive, dei laboratori tecnici, degli arredi negli asili;
- investimenti a favore della rigenerazione urbana, del contrasto al disagio socio-economico e abitativo e per il recupero dei siti industriali;
cultura, con l’approvazione del Piano di azione per il “Programma nazionale cultura”;
- sicurezza, attribuendo a specifiche operazioni del programma “Sicurezza per la legalità 2021-2027” la qualifica di “operazioni di importanza strategica”.
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Articolato nativo
Titolo I Misure di riforma della politica di coesione
Capo I Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea
ART. 1 (Principi, finalità e definizioni)
ART. 2 (Ambito di applicazione)
ART. 3 (Cabina di regia)
ART. 4 (Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)
ART. 5 (Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)
ART. 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)
ART. 7 (Disposizioni per favorire l’attuazione della politica di coesione - premialità)
ART. 8 (Disposizioni per l’attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa - “STEP” e del Fondo per una transizione giusta - “JTF”)
Capo II Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa
ART. 9 (Disposizioni in materia di gestione contabile e di controlli)
ART. 10 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)
Capo III Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale
ART. 11 (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale)
ART. 12 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)
ART. 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)
ART. 14 (Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)
ART. 15 (Disposizioni in materia di investimenti)
Capo IV Disposizioni in materia di lavoro
ART. 16 (Misura nazionale per la promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa)
ART. 17 (Autoimpiego Centro nord-Italia)
ART. 18 (Resto al SUD 2.0)
ART. 19 (Soggetti gestori)
ART. 20 (Copertura finanziaria)
ART. 21 (Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)
ART. 22 Bonus Giovani
ART. 23 (Bonus Donne)
ART. 24 (Bonus ZES)
ART. 25 (Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL)
ART. 26 (Funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL)
ART. 27 (Disposizioni per la riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi)
ART. 28 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)
Capo V Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca
ART. 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)
ART. 30 (Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti marginalizzati)
ART. 31 (Misure per il potenziamento dell’attività di ricerca)
Capo VI Disposizioni in materia di investimenti
ART. 32 (Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo)
ART. 33 (Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)
Capo VII Disposizioni in materia di cultura
ART. 34 (Programma Nazionale Cultura)
Capo VIII Disposizioni in materia di sicurezza
ART. 35 (Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)
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