Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque

Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque. Indicazioni per la scelta delle sostanze
Nell’ambito del monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque, l’ISPRA svolge una funzione di coordinam...
ID 21770 | 26.04.2024
Decreto 26 febbraio 2024 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalita' «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.
(GU n. 97 del 26.04.2024)
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Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, come previsto dall’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, e in particolare ai Capi di seguito elencati:
Capo IV, gli articoli 7 e 8 per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115;
Capo V, l’art. 10 per la violazione degli impegni per gli eco-schemi;
Capo VI, gli articoli da 11 al 15 per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale.
2. Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l’inosservanza.
3. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, sono applicate dagli organismi pagatori, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:
a) inosservanza dovuta a un errore dell’organismo pagatore competente o di un’altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
5. L’applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024