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Europe, Rome

Consiglio dei ministri n. 78 del 23 aprile 2024

ID 21765 | | Visite: 623 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/21765

Consiglio dei ministri n  78 del 23 aprile 2024

Consiglio dei ministri n. 78 del 23 aprile 2024

ID 21765 | 25.04.2024 / In allegato Comunicato stampa

Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 23 aprile 2024, alle ore 17.47, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).

Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi

Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione.

L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.

In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede, che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche.

Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.

DISPOSIZIONI DI SETTORE

Sanità e disabilità

1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.

2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario

I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.

3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.

Lavoro

1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro

Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.

2. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.

Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Pubblica Amministrazione

Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.

Attività giudiziaria

Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Cybersicurezza nazionale

L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

1. Strategia nazionale

Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.

2. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale

Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI.

AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.

3. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale

Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.

4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e quantum computing

Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.

Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore

1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale

Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento dell’AGCOM.

2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale

Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.

DISCIPLINA PENALE

Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altre nazioni europee.

Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.

Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa.
Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:

- strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
- una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;
- una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
- una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.

MERCATO DELLE APPARECCHIATURE RADIO

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale all’articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale all’articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

La direttiva impone agli Stati membri specifici requisiti per la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, volti a limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe (quali per esempio tablet, tastiere, cuffie).

In seguito all’armonizzazione delle interfacce dei carica-batterie, degli accessori e dei dispositivi ricaricabili mediante cavo, si prevede la possibilità, per i consumatori e gli altri utenti finali, di acquistare i nuovi prodotti senza alcun dispositivo di ricarica e l’introduzione di un apposito sistema di informazioni e di etichettature che indichi la presenza o meno del carica-batterie.

PERSONALE ISPETTIVO SNPA

Regolamento sul personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, relativo al personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).

Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, la legge ha istituto il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Fra le funzioni riconosciute al Sistema nazionale vi sono quelle concernenti il monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo del suolo, delle risorse ambientali, nonché il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali.

Il regolamento stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo del Sistema nazionale, le competenze del medesimo personale e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

Fonte: CdM

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