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Europe, Rome

Interpello ambientale 29 03 2024

Interpello ambientale 29.03.2024 - AIA e BAT solo obiettivi prestazionali

ID 21609 | 02.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 29.03.2024

Oggetto: riscontro all’interpello ambientale, ai sensi dell’articolo 3 -septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in ordine alla individuazione dei limiti di emissione in atmosfera per i TCOV in impianti ricadenti nella categoria 6 .7 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 – Decisione di esecuzione (UE) 2020/ 2009

Con riferimento all’interpello ambientale proposto da codesta Provincia con nota che si riscontra, nell’invitare codesta Provincia per il futuro a formulare richieste del genere nelle modalità previste ai sensi dei decreti attuativi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, ovvero con note dei rappresentanti apicali dell’Ente, si rileva che la questione ha interesse generale e si fa presente che essa è stata analizzata nel merito sia con confronto nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 29.quinquies, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, nella riunione tenutasi il 22 febbraio 2024, sia consultando le minute dei lavori preparatori della pertinente Decisione di esecuzione della Commissione UE 2020/2009, sia esaminando le norme attuative elaborate sulla base di tale decisione in altri Paesi dell’UE (Francia e Germania), consentendo di definire le seguenti conclusioni.

QUESITO

Con istanza di interpello, la Provincia di Padova ha chiesto come vadano interpretate le BAT- AEL citate nelle Conclusioni sulle BAT pubblicate con Decisione 2020/2009 con particolare riferimento alla BAT 24 (paragrafo 13, tabella 11) e alla BAT 26 (paragrafo 17, tabella 17) concernenti le emissioni di TVOC. Tali tabelle, difatti, riportano due note di non immediata lettura che giustificano la richiesta di chiarire se la prima nota possa essere riferita a qualsiasi tipo di recupero (anche con utilizzo di un distillatore) e se la seconda nota vada intesa nel consentire un innalzamento del limite superiore del BAT-AEL indicato in tabella o nella nota 1.

Il quesito riveste carattere generale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Come noto la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (art. 29sexies, commi 4 e 4bis, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152) non impone generalmente la applicazione di tecniche o

tecnologie specifiche, ma piuttosto la fissazione di valori limite di emissione individuati negli intervalli di riferimento (BAT-AEL) indicati nei documenti di riferimento comunitari (Conclusioni sulle BAT) pubblicati con decisione dalla Commissione UE a valle di un approfondito scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili che coinvolge gestori, associazioni, stati membri e Commissione UE.

La decisione di esecuzione (UE 2020/2009) che approva le Conclusioni sulle BAT per la categoria IPPC 6.7 in due casi (tabella 11 e tabella 17) nell’individuare i BAT-AEL per le emissioni del parametro TCOV specifica in due distinte note che:

1) il valore superiore dell’intervallo di riferimento (posto generalmente a 20 mg C/Nm³, ovvero a venti milligrammi di carbonio per normal metro cubo) può essere elevato al valore 50 mg C/Nm³ se si impiegano tecniche che consentono il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato
2) per gli impianti che utilizzano la tecnica dell’adsorbimento (illustrata al capitolo BAT 16 c del documento) associata ad una tecnica di trattamento dei gas in uscita dal processo, si applica un requisito BAT-AEL aggiuntivo inferiore a 50 mg C/Nm³ agli scarichi gassosi in uscita dal concentratore

CONSIDERAZIONI

In generale, nell’applicare la disciplina IPPC, sia le autorizzazioni, sia i documenti di riferimento comunitari, non possono fissare requisiti riguardanti l’impiego di una tecnica o tecnologia specifica dovendo piuttosto traguardare requisiti in termini prestazionali.

Ciò fornisce una chiara indicazione di come vada interpretata la prima delle note alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT per il settore 6.7, avendo quindi a riferimento la prestazione, e non la soluzione tecnica adottata.

Meno immediata è l’interpretazione della seconda nota, che in effetti ad una prima lettura pare introdurre la possibilità di elevare la soglia superiore dell’intervallo di riferimento nel caso di utilizzo della soluzione tecnica dell’adsorbimento, inducendo quindi le perplessità manifestate dalla Provincia di Padova in merito alla possibilità di applicare a tale intervallo congiuntamente sia la nota 1, sia la nota 2.

Peraltro, tale prima lettura non è ammissibile, perché in violazione del principio generale già enunciato secondo il quale non è lecito a livello generale discriminare in base alla scelta tecnologica, dovendo piuttosto fare riferimento ai requisiti prestazionali.

In effetti il confronto avvenuto in sede di Coordinamento IPPC e l’esame delle norme attuative con le quali altri Paesi hanno chiarito come applicare la Conclusioni sulle BAT, mostrano che per comprendere tale seconda nota bisogna prima avere ben presente la tecnica cui essa fa riferimento.

Con la tecnica dell’adsorbimento/deadsorbimento un flusso gassoso che contiene un tenore medio/basso dell’inquinante passa in un “concentratore” in cui viene separato in due distinti flussi, uno con tenore di inquinante molto elevato (sul quale le successive tecniche di trattamento/recupero sono più efficienti) ed un altro con tenore di inquinante molto basso che può quindi essere rilasciato direttamente in atmosfera. Con l’applicazione di tale tecnica, pertanto, si hanno (almeno concettualmente) due distinti punti di emissione e sorge pertanto il problema di fissare due distinti valori limite.

Alla luce di tale analisi tecnica, appare con tutta chiarezza che la seconda nota non si riferisce al BAT-AEL da applicare al flusso concentrato che esce dall’adsorbitore con elevato contenuto di inquinante ed è poi trattato in una ulteriore fase, ma piuttosto al flusso primario che è direttamente rilasciato in atmosfera dal concentratore (cui in mancanza della nota bisognerebbe applicare la soglia di 20 mg C/Nm³).

Per completezza di rappresenta che la normativa francese specifica la opportunità che tale flusso sia convogliato e controllato autonomamente.

RISPOSTA ALL’INTERPELLO

Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta ai quesiti posti con l’interpello in oggetto.

Quesito 1 – il limite superiore dell’intervallo individuato dalla nota n. (1) (da 20->50 mg C/Nm³) deve essere considerato per qualsiasi tipo di recupero (distillatore, adsorbimento/deadsorbimento con carboni attivi/zeoliti, etc.)?

Considerato che l’articolo 29.sexes, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in completa coerenza con la direttiva IED, chiarisce il principio generale secondo il quale l’autorizzazione fissa le condizioni in termini prestazionali, senza imporre il ricorso a specifiche tecniche o tecnologie, si puo' confermare che la tecnica impiegata per il recupero è irrilevante ai fini dell’applicazione della nota 1 alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2009, a condizione che sia consentito il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato.

Quesito 2 – il BAT-EL aggiuntivo di 50 mg C/Nm³, in caso di utilizzo della BAT 16 c) associata ad una tecnica di trattamento dei gas in uscita della nota 2), va intesa come aggiunta al BAT- AEL di 20 o 50 mg C/N m³ (quindi 20+50 =70 mg C/N m³ oppure 50+50 = 100 mg C/N m³)?

Differentemente da quanto assunto implicitamente nella formulazione quesito, la nota 2) alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2009, non si riferisce ai valori BAT-AEL da considerare per il flusso rilasciato in atmosfera a valle del trattamento del gas concentrato in uscita dal processo di adsorbimento/deadsorbimento, i cui valori massimi rimangono pertanto rispettivamente 20 mg C/N m³ o (in caso di recupero, in applicazione dalla nota 1) 50 mg C/N m³.

Tale nota si riferisce piuttosto ai limiti da applicare alle distinte emissioni in atmosfera del concentratore non soggette a ulteriori trattamenti, per le quali il valore superiore BAT-AEL è in ogni caso 50 mg C/N m³.

Fonte: MASE

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