Interpello ambientale 06.03.2024 - Rifiuti e riavvio a messa in riserva (R13)
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Interpello ambientale 06.03.2024 - Rifiuti e riavvio a messa in riserva (R13)
ID 21498 | 13.03.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 06.03.2024
Quesito
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Provincia di Viterbo ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in merito alla possibilità di autorizzare un ciclo di lavorazione in base all’attribuzione dei codici R contenute nell’Allegato C, parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Operazioni di recupero, e in particolare
- se possa ritenersi possibile autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12 e pertanto il rilascio di un’autorizzazione che consenta un seguente ciclo di lavorazione:
- presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;
- invio del rifiuto a lavorazione R12;
- da tale attività R12 deriverebbe un rifiuto Codice EER della tipologia 19;
- ripresa in carico del rifiuto in R13;
- successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e sempre nell’ambito delle quantità autorizzate di stoccaggio istantaneo della messa in riserva, verrebbe inviato a lavorazione R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre Materia prima seconda.
Riferimenti normativi
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Testo unico ambientale" e, in particolare:
• articolo 183, comma 1, lettera t) per la definizione di “recupero” come «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero»
• articolo 183, comma 1, lettera t-bis) per la definizione di “recupero di materia” quale “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”;
• allegato C, alla parte IV recante le “Operazioni di recupero”.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.
In considerazione delle definizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettere t) e t-bis), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, un’operazione volta a consentire ai rifiuti di tornare a svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali, è qualificabile come recupero e può consistere nel “recupero di materia” ovvero nel “recupero di energia”.
Tali operazioni, identificate da un codice compreso tra R1 e R13, sono elencate nell’allegato C della Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che tuttavia, come precisato al secondo periodo della definizione di “recupero” risulta non esaustivo.
In particolare, con riferimento al codice R12, di cui all’allegato C alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, definito come “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” è opportuno segnalare la presenza di una nota (7), associata a tale definizione, che ne consente l’utilizzo a determinate condizioni, vale a dire “In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.”
Tutto quanto sopra premesso, con riferimento al quesito posto, fermo restando che l’elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero”, di cui alla citata nota (7) alla operazione R12 dell’allegato C, non è tassativo, la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero è preliminarmente subordinata alla "mancanza di un altro codice R appropriato”, rappresentando lo stesso un codice residuale e dipende inoltre dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.
Considerato quanto sopra si evidenzia che le Autorità competenti sono tenute a valutare il rispetto delle condizioni sopra richiamate al fine di identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare a seconda delle condizioni specifiche dell’impianto, ponendo altresì attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero, dei relativi codici EER e l’attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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