Regolamento (CE) n. 1049/2001
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Regolamento (CE) n. 1049/2001
ID 21463 | 06.03.2024
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
GU L 145/43 del 31.5.2001
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L’Articolo 15(3) del TFUE dà ai cittadini, ai residenti e alle imprese dell’UE il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’UE in conformità con determinati principi e condizioni.
Il regolamento stabilisce i principi generali e i limiti relativi a tale accesso. Esso mira a garantire che i cittadini possano esercitare il loro diritto di accesso nelle modalità il più semplici possibile. È possibile richiedere l’accesso a tutti i documenti elaborati o ricevuti da un’istituzione, in tutti i settori di attività dell’UE.
Eccezioni e diritti di terzi
Le Istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione:
- arrechi pregiudizio alla tutela:
- dell’interesse pubblico, per quanto riguarda la sicurezza pubblica, la difesa, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di un paese dell’UE; o
- della vita privata e l’integrità di un individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali;
- arrechi pregiudizio a:
- interessi commerciali, procedure giurisdizionali e consulenza legale di una persona fisica o giuridica, o
- obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sua divulgazione;
- se arreca pregiudizio grave alla protezione del processo decisionale delle istituzioni, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sua divulgazione;
Per quanto concerne i documenti di terzi, in caso di dubbi l’istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni. Gli Stati membri hanno un più forte diritto all’opposizione (sebbene non abbiano il diritto di veto).
Documenti negli Stati membri
Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, lo Stato membro consulta l’istituzione in questione per garantire che la divulgazione sia in linea con gli obiettivi del presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro può deferire all’istituzione la domanda di accesso.
Domande di accesso, trattamento delle stesse e accesso al documento
Le domande di accesso a un documento sono presentate in forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue dell’Unione europea. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.ma deve precisarla nella propria richiesta.
Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente dalle istituzioni. Esse inviano al richiedente un avviso di ricevimento e, entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l’istituzione concede o rifiuta l’accesso al documento richiesto. Tale termine può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi.
Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.
L’accesso del richiedente ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, o tramite la ricezione di informazioni in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.
Documenti sensibili
Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET o CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.
Le domande di accesso a documenti sensibili sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell’originatore.
Registri e prassi amministrative
- Ciascuna istituzione deve tenere un registro di documenti L’accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica.
- Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.
- Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l’esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
Molti dei documenti dell’UE vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Essi comprendono:
- gli atti legislativi adottati in base all’Articolo 297 del TFUE (procedura legislativa ordinaria);
- le posizioni adottate dal Consiglio sulla base dell’Articolo 294 del TFUE;
- gli accordi internazionali conclusi dall’Unione europea ovvero in base all’articolo 37 del Trattato dell’Unione europea.
Relazioni e misure d’applicazione
Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l’anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l’accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti delicati non inseriti nel registro.
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