Chiarimento Prot. n. 001008 del 25.07.2011
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ID 21385 | 19.02.2024 / In allegato
Circolare DCPREV prot. n.1640 del 01 febbraio 2024 - Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Al riguardo, si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 139/2006 ad opera del D.Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della predetta attestazione.
Si ritiene comunque opportuno rammentare come l’azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle predette Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario.
Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante «Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro», con particolare riferimento al capo II, «Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro», in caso di accertato esercizio dell’attività in carenza dell’attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico, si rammenta, come già indicato nella succitata circolare prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, che, sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
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Fonte: VVF
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