Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325
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Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325
ID 21217 | 22.01.2024
Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 per quanto riguarda la profondità minima delle marcature delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali
GU L 2024/325 del 22.01.2024
Entrata in vigore: 11.02.2024
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Articolo 1
La direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 è così modificata:
(1) nel titolo della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68, il riferimento alla «direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»;
(2) nell'allegato, è inserito il seguente punto 1 bis:
«1 bis. La profondità minima della marcatura stabilita da ciascuno Stato membro è di almeno 0,0762 millimetri.»
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro l'22 luglio 2025. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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