Adeguamento (peggiorativo) dei limiti di esposizione EMC impianti telecomunicazioni f 100 Khz ÷ 300 GHz /Legge annuale mercato e concorrenza 2022
ID 21110 | 09.01.2024 / Documento allegato
Con la Legge annuale mercato e concorrenza 2022 (Legge 30 dicembre 2023 n. 214), adeguati i limiti, in modo peggiorativo, di esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse (impianti di telecomunicazioni / rete mobile) con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di cui al DPCM 8 luglio 2003 (100 KHz e 300 GHz) per la popolazione e lavoratori. Valori a seguire.
Art. 10. Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici
1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a0,59 W/m2, per quanto attiene alla densità di potenza D.
3. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in particolare il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare il Ministro della salute»; b) dopo le parole: «alta frequenza» sono aggiunte le seguenti: «, e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all’articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico».
4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata"; b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti. 3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
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