Adeguamento (peggiorativo) dei limiti di esposizione EMC impianti telecomunicazioni f 100 Khz ÷ 300 GHz /Legge annuale mercato e concorrenza 2022
ID 21110 | 09.01.2024 / Documento allegato
Con la Legge annuale mercato e concorrenza 2022 (Legge 30 dicembre 2023 n. 214), adeguati i limiti, in modo peggiorativo, di esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse (impianti di telecomunicazioni / rete mobile) con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di cui al DPCM 8 luglio 2003 (100 KHz e 300 GHz) per la popolazione e lavoratori. Valori a seguire.
Art. 10. Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici
1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a0,59 W/m2, per quanto attiene alla densità di potenza D.
3. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in particolare il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare il Ministro della salute»; b) dopo le parole: «alta frequenza» sono aggiunte le seguenti: «, e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all’articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico».
4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata"; b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti. 3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
ISO 12100:2010 in revisione: attesa 2026 - Scheda allegata ID 22983 | 21.11.2024 / News seguita - Download Scheda 21.11.2024 Il Documento attualmente in sviluppo (DIS) è alla fase 4 (di registrazione) del life cycle di ISO e potrebbe raggiungere la fase 6 (di pubblicazione) nel 2026. Seguiranno…
Leggi tutto
ADR 2025: tutti i file ed emedamenti / Update November 2024: pdf files available from January 2025 ID 22982 | 21.11.2024 / Attached expected Adopted on 30 September 1957 in Geneva under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), the ADR entered into force on 29…
Leggi tutto
Circolare Ministero LL.PP. n. 1501 del 14 Aprile 1969 ID 22981 | 21.11.2024 / In allegato Interpretazione della legge n. 765 del 1967 (art. 17 comma 6). Collegati
DdL Salva-Milano / Approvato Camera 21 Novembre 2024 ID 22980 | 21.11.2024 / In allegato Proposta di Legge (C. 1987) ________ Update 21.11.2024 La Camera dei deputati approva con 172 voti a favore e 41 contrari la approvato la proposta di legge recante "Disposizioni di interpretazione autentica in…
Leggi tutto
Circolare MIT n. 279 del 18 novembre 2024 / Qualificazione delle stazioni appaltanti ID 22979 | 21.11.2024 / In allegato Circolare MIT n. 279 del 18 novembre 2024 - Orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici…
Leggi tutto
UNI ISO 12480-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro ID 22978 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 12480-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 1: Generalità La norma definisce le pratiche che permettono un uso sicuro delle gru attraverso l'implementazione di metodi di…
Leggi tutto
Nota MLPS n. 14843 del 20 Novembre 2024 / Agg. tariffe verifica periodica attrezzature di lavoro ID 22977 | 21.11.2024 / In allegato Nota MLPS n. 14843 del 20 Novembre 2024 - Aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro Con riferimento all’oggetto,…
Leggi tutto
UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire ID 22976 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità La norma stabilisce le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal…
Leggi tutto
Bozza Modifica Decisione 2000/532/CE - Nuovi codici EER batterie ID 22974 | 21.11.2024 / In allegato Draft Bozza Modifica Decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie Le batterie sono uno dei principali fattori abilitanti per…
Leggi tutto
ISO 12100:2010 in revisione: attesa 2026 - Scheda allegata ID 22983 | 21.11.2024 / News seguita - Download Scheda 21.11.2024 Il Documento attualmente in sviluppo (DIS) è alla fase 4 (di registrazione) del life cycle di ISO e potrebbe raggiungere la fase 6 (di pubblicazione) nel 2026. Seguiranno…
Leggi tutto
Circolare MIT n. 279 del 18 novembre 2024 / Qualificazione delle stazioni appaltanti ID 22979 | 21.11.2024 / In allegato Circolare MIT n. 279 del 18 novembre 2024 - Orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici…
Leggi tutto
UNI ISO 12480-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro ID 22978 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 12480-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 1: Generalità La norma definisce le pratiche che permettono un uso sicuro delle gru attraverso l'implementazione di metodi di…
Leggi tutto
Nota MLPS n. 14843 del 20 Novembre 2024 / Agg. tariffe verifica periodica attrezzature di lavoro ID 22977 | 21.11.2024 / In allegato Nota MLPS n. 14843 del 20 Novembre 2024 - Aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro Con riferimento all’oggetto,…
Leggi tutto
UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire ID 22976 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità La norma stabilisce le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal…
Leggi tutto
Bozza Modifica Decisione 2000/532/CE - Nuovi codici EER batterie ID 22974 | 21.11.2024 / In allegato Draft Bozza Modifica Decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie Le batterie sono uno dei principali fattori abilitanti per…
Leggi tutto
L’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile / INAIL 2024 ID 22966 | 20.11.2024 / In allegato La pubblicazione, risultato della collaborazione di Inail con FORMEDIL, presenta i dati di esposizione a silice cristallina e a polveri respirabili relativi alle…
Leggi tutto
Vademecum DPI Protezione occhi e viso / NEW Novembre 2024 ID 22962 | 19.11.2024 / Vademecum in allegato Il presente elaborato fornisce una breve panoramica dei requisiti di base e supplementari dei DPI per la protezione degli occhi e del viso alla luce delle norme tecniche attualmente in vigore in…
Leggi tutto
Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi…
Leggi tutto