Whistleblowing: settore privato da 50 a 249 dipendenti gli adempimenti dal 17 dicembre 2023
ID 21096 | 08.01.2024 / Nota allegata
Il D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 (GU n.63 del 15.03.2023) in vigore il 30 marzo 2023, ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” cd whistleblowing.
Alla luce di tale decreto, dal 17 dicembre 2023 le organizzazioni del settore privato da 50 a 249 dipendenti devono dotarsi di strumenti e procedure per le segnalazioni di illeciti aziendali con particolare attenzione alla protezione dei dati personali del segnalante (obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna).
Art. 24. Disposizioni transitorie e di coordinamento
2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l’articolo 6, comma 2 -bis , lettere a) e b) , del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Scadenze Settore Privato
Il D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 prevede scadenze diversificate per l'attuazione sulla base della dimensione aziendale:
Media dipendenti negli ultimi 12 mesi | Scadenze obblighi | Attività |
---|---|---|
datori di lavoro con piu di 249 dipendenti | entro il 15 luglio 2023 | |
datori di lavoro da 50 a 249 dipendenti | entro il 17 dicembre 2023 | |
datori senza limiti dimensionali | entro il 17 dicembre 2023 | servizi finanziari |
datori senza limiti dimensionali | entro il 17 dicembre 2023 | con modello organizzativo D.Lgs 231/2001 |
Calcolo dei dipendenti
Il D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 per il calcolo dei dipendenti medi non fornisce indicazioni specifiche. Si potrà probabilmente fare riferimento alla normativa vigente per altri istituti per cui vanno computati, in sintesi:
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato e pieno;
- lavoratori con rapporto part-time (“pro-quota” secondo la previsione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015);
- lavoratori con rapporto a tempo determinato (secondo la previsione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015);
- lavoratori intermittenti, (secondo la previsione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015).
Obblighi Datori di lavoro
I datori di lavoro interessati sia pubblici che privati debbono predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all'azienda, garantendo l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti
La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma con rapporto di collaborazione o consulenza.
I canali di segnalazione possono prevedere l'utilizzo di forme scritte, digitali o con conversazioni dirette con il segnalante.
La gestione del canale di segnalazione può essere affidata:
1. a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato oppure
2. a un soggetto esterno,
Tali soggetti devono:
a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute con riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
Informativa dipendenti
Devono essere messe a disposizione di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito).
Le informazioni vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' rese accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.
Divieti
Il Il D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 specifica all'art 17 quali sono i casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità, che sono vietati. In particolare:
- licenziamento;
- sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
- mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
- cambiamento di mansioni;
- trasferimento;
- modifiche nell’orario di lavoro;
- ostracismo. molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.
Sanzioni
Le sanzioni sono specificate all’art. 21 del D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 e prevedono importi compresi tra i 10.000 ed i 50.000 euro.
Per maggiori informazioni vedasi
Linee guida Anac 2023 | Whistleblowing
Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
Collegati
Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24
Linee guida Anac 2023 | Whistleblowing
D.Lgs. 231/2001 Responsabilità amministrativa enti | Consolidato
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Whistleblowing Settore Privato - Adempimenti dal 17 dicembre 2023 Rev. 00 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2024 |
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