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Articoli Pirotecnici Capodanno 2024 - Circolare Ministero dell'Interno dell'11.12.2023

ID 21061 | | Visite: 2863 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/21061

Articoli Pirotecnici Capodanno 2024   Circolare Ministero dell Interno 11 12 2023

Articoli Pirotecnici Capodanno 2024 - Circolare Ministero dell'Interno dell'11.12.2023

ID 21061 | 29.12.2023

Articoli Pirotecnici Capodanno 2024 - Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 557/PAS/U/014043/XV.H.8 - Roma, 11 dicembre 2023

OGGETTO: Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia - Indicazioni alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza per l'attività di controllo sugli articoli pirotecnici in vista delle Festività di fine anno. "Servizio R.I.SE.C."

1. PREMESSA

Con l'approssimarsi delle Festività di fine anno quest'Ufficio, come di consueto, ravvisa l'esigenza di diramare indicazioni volte ad agevolare le SS.LL. nell'esercizio delle attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti in materia di articoli pirotecnici che dovranno armonizzarsi con i maggiori servizi di prevenzione e controllo originati dall'attuale situazione di conflitto internazionale.

Al riguardo, pertanto, le SS.LL. vorranno, nell'attuazione delle indicazioni che seguono, coniugare l'effettuazione dei maggiori servizi di controllo del territorio con le direttive che dovessero essere emanate in base all'evoluzione dei conflitti bellici in atto ed all'eventuale recrudescenza di azioni terroristiche.

Resta, comunque, sempre inteso che le misure indicate potranno essere rimodulate dalle SS.LL., anche in senso più restrittivo, in relazione ai possibili mutamenti del contesto internazionale e della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nazionale.

2. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Tenuto conto del delineato quadro sociopolitico, unitamente al venir meno delle limitazioni alle libertà personali imposte, negli anni precedenti, dall'esigenza di contenimento del contagio, è agevole immaginare che possa determinarsi, sotto il profilo che qui interessa, un aumento del ricorso agli acquisti di fuochi d'artificio online o presso soggetti non autorizzati, operanti, talvolta, sotto il controllo delle organizzazioni malavitose, con grave rischio di pregiudizio per la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità, nonché per gli operatori economici e i consumatori finali.

Ancor di più, pertanto, occorre innalzare il livello di attenzione con riguardo al fenomeno della commercializzazione illecita dei prodotti pirotecnici e, in particolare, di quelli vietati.

Le Festività natalizie, in particolare, costituiscono da sempre un evento fortemente vissuto da tutta la popolazione quale grande occasione di festa collettiva, caratterizzata dal desiderio di assoluto e "sfrenato" divertimento.
In questa ottica, si potrebbe registrare un considerevole incremento della domanda di acquisto di fuochi d'artificio-sia nei negozi fisici sia online - cui dovrà necessariamente seguire un altrettanto adeguato innalzamento delle azioni di controllo, così da contemperare il necessario livello di sicurezza con le legittime aspettative della popolazione e del comparto economico interessato.

Ciò premesso, allo scopo di correttamente indirizzare l'attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, sul commercio e sulla detenzione di manufatti pirotecnici, i Sigg.ri Prefetti vorranno valutare la possibilità di porre la tematica all'attenzione della prima seduta utile del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, così da sensibilizzare sia i Comandi e gli Uffici delle Forze di Polizia ai fini di garantire l'effettività e l'efficacia di tutti gli interventi occorrenti per la tempestiva eliminazione dal mercato dei materiali illecitamente immessi, sia le Autorità locali di pubblica sicurezza in vista dell'auspicato sinergico contributo degli organi amministrativi dipendenti. Con l'occasione le SS.LL. potranno valutare l'opportunità di invitare a partecipare alle predette sedute anche i Sigg.ri Procuratori della Repubblica, distrettuali o circondariali, presenti nel territorio delle rispettive province. L'anticipata condivisione della pianificazione dei servizi diretti a prevenire l'illecita commercializzazione e il conseguente impiego dei prodotti pirotecnici potrà, infatti, risultare utile per le Autorità giudiziarie ai fini dell'individuazione delle migliori soluzioni logistiche cui fare ricorso per la conservazione, la custodia e la distruzione in sicurezza dei materiali sequestrati dagli Organi di polizia nell'esercizio delle attività di polizia giudiziaria.

Analogamente, le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di coinvolgere nella previsione dei richiamati piani di safety e, in particolare, in quelli relativi allo stoccaggio ed allo smaltimento degli esplosivi sottoposti a sequestro, sia penale che amministrativo, anche i vertici militari quali diramazioni territoriali del Ministero della Difesa, allo scopo di individuare soluzioni capaci di evitare che quantitativi - anche minimi - di articoli pirotecnici vengano trattenuti all'interno di uffici delle Forze di polizia in locali non idonei ad assicurare le adeguate misure di sicurezza contro il rischio di scoppi accidentali.

3. RACCOLTA DEI DATI

Tanto premesso, si segnala che, come di consueto, la raccolta dei dati di sintesi - di seguito richiesti - continuerà ad essere effettuata, in tempo reale, attraverso la dedicata procedura informatizzata R.I.SE.C. (Raccolta Informatizzata Servizi di Capodanno), alla quale è possibile accedere mediante rete multimediale (indirizzo https://upas.cen.poliziadistato.it, selezionando nel menù orizzontale dei servizi la voce capodanno).

Le Questure, previe intese con i competenti Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, avranno cura di raccogliere, analizzare ed inserire anche i risultati dei servizi e delle operazioni svolte da quelle Forze di polizia territoriali e trasmetteranno, improrogabilmente entro le ore 18,00 del 28 dicembre p.v., i dati concernenti i sequestri fino ad allora effettuati di materiali pirotecnici, illecitamente importati, detenuti o fabbricati, specificandone la natura, la quantità e la Forza dell'ordine operante sul territorio che ha proceduto al sequestro.

Le Questure provvederanno, altresì, ad inserire i dati relativi alle medesime attività, che saranno dispiegate dai Corpi e dai Servizi di Polizia Municipale, anche nell'esercizio dei compiti di polizia del commercio.
Mediante la medesima procedura si riferirà, altresì, su numero e tipologia dei controlli amministrativi effettuati e sulle eventuali sanzioni elevate, successivamente all'emanazione della presente circolare.

3.A) MATERIALI OGGETTO DEL CONTROLLO

Per una migliore individuazione della tipologia del materiale oggetto di controllo ed allo scopo di agevolare tale attività, nonché quella di comunicazione dei dati, si precisa che, ad oggi, si possono rinvenire sul mercato:

1) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISTI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "F1"(CAT. I), "F2" (CAT. II), "F3" (CAT. III), "F4" (CAT. IV), "T1","T2", "P1 ", "P2";
2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S..

Per ciascuna delle tipologie dei prodotti sopra indicati, si riepiloga quanto segue.

1) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISTI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "F1"(CAT. I), "F2" (CAT. II), "F3" (CAT. III), "F4" (CAT. IV), "T1 ", "T2", "P1", "P2".

Come noto, con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 è stata data attuazione alla Direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Secondo tale disciplina, gli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, provenienti da altro Stato, si intendono lecitamente immessi sul mercato, qualora siano oggetto di preventiva "comunicazione" alla Prefettura competente per territorio da parte dell'operatore economico stabilito sul territorio nazionale (art. 14 d.lgs. 123/2015).

Il medesimo decreto legislativo stabilisce anche l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori di fornire tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico, a seguito di richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato.

Corre l'obbligo di rammentare che tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana o in una lingua che l'Autorità è in grado di comprendere, anche se diversa dalla lingua nazionale.

Di contro, i titolari degli esercizi di minuta vendita, qualora non siano importatori o distributori, sono esentati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del citato decreto, dalla tenuta di detta documentazione. Analogamente, si ricorda che, a mente dell'art. 4 del decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1, i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici hanno l'obbligo di tenuta del registro - anche in modalità informatica - in cui annotare tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice dell'articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, ed il sito di fabbricazione.

Un'adeguata forma di vigilanza sugli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE potrà consistere, quindi, oltre che nell'immediato riscontro visivo su forma, dimensione e/o peso, anche nell'accertamento strettamente documentale che dovrà prevedere il confronto tra le informazioni riportate nei documenti rilasciati dagli enti notificati, che devono accompagnare tali prodotti, e quanto riportato nelle etichette apposte sugli stessi.

Come noto, l'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, la categoria europea pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza(art. 8, comma 2, del d.lgs. 123/2015).

L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto del prodotto (NEC).

All'indirizzo https://upas.cen.poliziadistato.it, selezionando nel menù verticale la dicitura "CE del tipo", è possibile reperire ulteriori informazioni in merito, accedendo al file denominato "istruzioni per la vigilanza dei pirotecnici marcati CE".

Si ricorda, infine, che le categorie '"F1", "F2", "F3", "F4" "T1" "T2", "P1" e "P2" - previste dalla Direttiva 2013/29/UE - possono essere assegnate solo da un organismo notificato e sono riportate nel certificato che il medesimo ente rilascia.

In proposito ed al fine di individuare le corrette modalità di deposito dei soli prodotti marcati CE - comparando le categorie assegnate dall'organismo notificato alle categorie italiane previste dall'art. 82 Regolamento di esecuzione del Tulps - si richiama la c.d. "Tabella di equiparazione" di cui all'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011.

2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO Al SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S.

A mente del comma 4 dell'art. 34 del d.lgs. 123/2015, il provvedimento di riconoscimento e classificazione rilasciato da questo Ministero ai sensi dell'art. 53 del Tulps è valido solo ed esclusivamente per i seguenti articoli pirotecnici:

- i fuochi artificiali prodotti dai fabbricanti per uso proprio e cioè quelli che, muniti di etichetta, sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale per spettacoli eseguiti direttamente dal fabbricante medesimo o da dipendenti della sua azienda (cfr. art. 1, comma 2, lettera g) del citato d.lgs. 123/2015). Tali manufatti possono essere presenti, soltanto, nei depositi annessi alle fabbriche e possono essere trasportati, previo ottenimento della prescritta licenza prefettizia, unicamente da tali depositi verso i siti di sparo autorizzati ai sensi dell'art. 57 Tulps. Ogni altro utilizzo, diverso da quello indicato, è vietato e sanzionabile a norma di legge;
- i prodotti pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai Vigili del fuoco;
- i segnali da soccorso per l'equipaggiamento marittimo - individuabili per avere impressi in etichetta il simbolo del timone - rientranti nel campo di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, successivamente sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
- i prodotti pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
- i prodotti pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la loro commercializzazione.

Tutti i sopraelencati prodotti - sprovvisti di marchio CE e non classificabili secondo le categorie europee - possono essere lecitamente detenuti (e quindi rinvenuti in sede di controlli) presso i depositi autorizzati, a condizione che, come detto, siano stati oggetto di un provvedimento di riconoscimento e classificazione ex art. 53 del Tulps e siano debitamente etichettati.

Al riguardo, si richiama l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) (5) recante "Linee Guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi", diramato in data 20 luglio 2020, in cui è stata ribadita la necessità che l'etichettatura di tali prodotti assicuri la pronta individuazione della loro natura, l'immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione, nonché le relative complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso.

Da ultimo e benché non appartenenti alla famiglia degli "articoli pirotecnici" in parola, appare anche opportuno rammentare che, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, è vietata l'importazione, la commercializzazione, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, fatte salve le specifiche deroghe autorizzate da questo Ministero, ad esempio, per motivi di studio e sperimentazione.

Va sottolineata, infatti, la facilità di attivazione di detti detonatori che sono in grado di funzionare anche mediante semplici sorgenti elettriche quali pile o batterie di telefonini e simili e che, di contro, sono in grado di innescare esplosivi ad alto potenziale.

3.B) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI P.S.

Negli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di p.s. non possono essere detenute polveri da mina, alcune tipologie di razzi e petardi e gli articoli pirotecnici della IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche (pirotecnici), così come stabilito con il decreto del Ministro dell'Interno 16 agosto 2016 che ha introdotto modificazioni agli articoli 1 e 3 del capitolo VI dell'Allegato B al Regolamento di esecuzione del Tulps.

Tale divieto trae origine dalla necessità di ridurre la possibilità che i razzi ed i petardi con maggiore potenzialità offensiva possano essere destinati all'illecita commercializzazione, prevedendo, per gli stessi, una ''tracciabilità" realizzata mediante l'espressa dichiarazione da parte del pirotecnico della quantità di razzi e petardi che intende impiegare in uno spettacolo autorizzato ai sensi dell'art. 57 Tulps.

Al riguardo si rammenta che l'indicazione delle medesime quantità dovrà essere riportata nel nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore e nella licenza di trasporto emessa dal Prefetto.

In sintesi, oltre alle limitazioni per i citati razzi e petardi, la predetta norma comporta che qualsiasi prodotto marcato "CE" delle categorie F4, P2 o T2, destinato a persone con conoscenze specialistiche - qualora rientrante nella IV categoria secondo la già richiamata "Tabella di equiparazione " - non può essere detenuto e venduto negli esercizi di minuta vendita.

Si confronti, in proposito, il seguente prospetto esemplificativo:

Categoria europea

 

Destinazione d'uso

 

Categoria equiparata

ex art. 82 Reg. TULPS

Possibilità di detenzione nelle minute vendite

 

F4

 

RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE

 

IV

 

NO

 

P2

 

RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE

 

qualora IV

 

NO

 

T2

 

RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE

 

qualora IV

 

NO

 

T2

 

RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE

 

qualora VC

 

SI

 

T2

 

RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE

 

qualora VD

 

SI

 

 
Il venditore, verificati i titoli ed i documenti necessari per l'acquisto, è tenuto ad annotare compiutamente gli estremi sul registro di carico e scarico di cui all'art. 55 Tulps, con le modalità di cui all'art. 108 del relativo Regolamento di esecuzione.
 
Le disposizioni di cui all'art. 55, primo comma del Tulps non si applicano ai soli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alle Categorie "F1", "F2", "T1" e "P1" (in merito cfr. art. 5, comma 4, del d.lgs. 123/2015 (1)), a prescindere dalla loro classificazione nazionale.

3.C) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO NON MUNITI DI LICENZA DI P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI)
 
I quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia dei prodotti vendibili presso gli esercizi commerciali NON muniti della licenza di P.S. di cui all'art. 47 Tulps e Capitolo VI dell'Allegato B al Regolamento di esecuzione del Tulps (quali, ad esempio, i tabaccai, le cartolerie, i supermercati, ...) sono stati stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, che ha modificato l'art. 6 del D.M. 9 agosto 2011.
 
In particolare, in predetti esercizi di vendita è consentita la detenzione e la vendita di complessivi kg 50 netti di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
 
1. articoli pirotecnici della categoria F1;
2. articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco;
3. articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
- petardi
- petardi flash
- doppio petardo
- petardo saltellante
- loro batterie e combinazioni;
3.2) artifici del tipo:
- sbruffo
- mini razzetto
- razzo
- candela romana
- tubi di lancio (tubi monogetto)
- loro batterie e combinazioni;
4. articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
4.3) bengala a bastoncino;
4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150;
4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante< mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
4.8) dispositivi lancia coriandoli;
4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.
 
I sopraindicati prodotti corrispondono alla V categoria, gruppo "D" o gruppo "E" di cui all'art. 82 del Regolamento di esecuzione del Tulps (cfr."Tabella di equiparazione").
 
Si segnala, inoltre, che è possibile detenere, in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti dei sopraindicati articoli pirotecnici marcati CE, purché conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce, oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco e purché ci sia una distribuzione pari a 3,5 kg per m³.
 
Per quelle attività commerciali non soggette a certificato prevenzione incendi, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portati le di estinzione incendi e l'accesso allo stesso, anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.
 
I venditori ambulanti, a loro volta, possono vendere la medesima tipologia di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE sopra elencata, con la limitazione dei quantitativi a 50 kg da esporre al pubblico (art. 34, comma 4 d.lgs. 123/2015).

Per definizione, infatti, non possono disporre di locali di deposito dove poter stipare altro materiale.

3.D) CONTROLLO SULLA COMPRAVENDITA PER CORRISPONDENZA (ON-LINE)
 
Una particolare attenzione dovrà essere dedicata al monitoraggio dell'e-commerce, il cui esponenziale aumento, nel corso degli ultimi anni, ha riguardato anche il campo dei prodotti pirotecnici.
 
Al riguardo si richiama il disposto di cui all'art. 5, comma 8, del d.lgs. 123/2015 che vieta la compravendita per corrispondenza dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
- articoli pirotecnici di categoria F4;
- articoli pirotecnici di categoria P2;
- articoli pirotecnici di categoria T2;
- prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con NEC netto superiore a: 6 grammi di polvere nera, o 1 grammo di miscela a base di nitrato e metallo o 0,5 grammi di miscela a base di perclorato e metallo;
- articoli pirotecnici del tipo "razzo" con NEC netto superiore a: 75 grammi con una carica lampo e di apertura, o oltre I O grammi di polvere nera, o oltre 4 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o oltre 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo.
 
Conseguentemente, possono essere oggetto di compravendite on line gli articoli pirotecnici delle categorie F1, F2, F3, T1 e P1 che restano, comunque, sottoposte ai vincoli normativi dettati per il loro commercio in genere (identificazione del cliente, verifica dei titoli abilitativi all'acquisto, registrazione ...).
 
È appena il caso di ricordare che l'acquisto per corrispondenza può essere effettuato dagli operatori economici autorizzati ai sensi dell'art. 47 del Tulps e deve riguardare esclusivamente i prodotti che il detto operatore economico è autorizzato a detenere, nei limiti quantitativi indicati nella licenza di pubblica sicurezza.
Non è invece consentita l'attività di commercio in parola ai titolari di depositi di fabbrica di cui al Capitolo IV, dell'Allegato B al Reg. Tulps.
 
Per quanto riguarda l'acquisto di prodotti pirotecnici da altri Paesi, si evidenzia che, a mente dell'art. 14, del d.lgs 113/2015, l'introduzione nel territorio nazionale di prodotti pirotecnici marcati CE è consentita esclusivamente agli operatori economici muniti di licenza per la fabbricazione ed il deposito ex art. 47 del Tulps e previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione dei prodotti stessi.
 
Da ciò discende, pertanto, che i soggetti privati non possono acquistare articoli pirotecnici online da operatori non sedenti all'interno dei confini nazionali.
 
Infine, si rammenta che le spedizioni dei prodotti pirotecnici, a prescindere dalla modalità del loro acquisto, non possono essere effettuate per via postale, ma solo a mezzo di corriere appositamente strutturato per il trasporto di esplosivi.

3.E) MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO - CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
 
È appena il caso di rammentare la necessità di adottare massime cautele ed assicurare il rispetto puntuale delle norme di sicurezza normativamente tracciate per la conservazione degli artifici pirotecnici oggetto di sequestro penale o amministrativo, da parte del personale della Forza di polizia operante.
 
Al riguardo si ricorda che gli eventuali prodotti pirotecnici sequestrati - il cui maneggio e trasporto dovrà avvenire a cura di personale specializzato e con l'utilizzo di mezzi idonei - potranno essere affidati in giudiziale custodia esclusivamente a:
- titolari di locali autorizzati al deposito di manufatti esplodenti della IV e V categoria e a condizione che vengano rispettati i limiti qualitativi e quantitativi previsti ed indicati nelle relative licenze rilasciate ai sensi dell'art. 47 Tulps;
- depositi militari preventivamente individuati, nei modi e nelle forme suggerite nel paragrafo

2. (Pianificazione delle Attività) della presente;
- altri locali dichiarati idonei e rispondenti alle norme di settore.
 
In nessun caso potrà essere consentito il trattenimento - anche temporaneo - di tali prodotti esplosivi all'interno degli uffici di polizia.
 
Analoghe particolari cautele andranno osservate in caso di sequestro di prodotti provenienti da illecita produzione, illecita detenzione e/o illecita commercializzazione considerando che detti prodotti sono sempre destinati alla distruzione previa campionatura e documentazione fotografica, ove ciò sia possibile.
 
Vien da sé che anche le operazioni di trasporto e distruzione dovranno essere eseguite secondo modalità controllate, così come stabilito dalla vigente normativa [4] fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite per finalità di pubblica incolumità e sicurezza dall'Autorità giudiziaria.
 
Ciò premesso, risulta di tutta evidenza la necessità che le SS.LL. affrontino e pianifichino tutte le attività di diretta conseguenza dei servizi di prevenzione e repressione, da organizzare attraverso la redazione di un piano strutturale di safety, con congruo anticipo rispetto alla notte del Capodanno e che preveda l'insieme delle misure di sicurezza da porre a salvaguardia dell'incolumità pubblica e degli operatori chiamati in servizio e che stabilisca preventivamente le soluzioni logistiche ritenute più adatte, affinché gli Organi di polizia possano stoccare e distruggere gli esplosivi oggetto di sequestro penale ed amministrativo nelle forme più sicure e celeri possibile.
 
Si evidenzia che, in un'ottica di leale collaborazione, tali soluzioni-come peraltro già detto nel precedente paragrafo 2. (Pianificazione delle Attività) - potranno formare oggetto, ove ritenuto utile e praticabile, di una condivisione anche con l'Autorità Giudiziaria nel corso delle sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica convocate per discutere l'argomento.

3.F) MODALITÀ E TERMINI RACCOLTA DATI - FUNZIONARIO RESPONSABILE E SUPPORTO OPERATIVO
 
Al fine di uniformare la raccolta dei dati, le SS.LL. vorranno, con le forme ritenute opportune, fornire ai Comandi delle Forze di polizia e delle Polizie locali operanti sul territorio il format per la comunicazione dei dati stessi, scaricabile dalla maschera dell'applicazione informatica R.I.SE.C., con tutti i relativi campi.
 
Si ricorda che, a cura dei Sigg.ri Questori, andrà individuato il funzionario responsabile della raccolta, della trattazione e dell'analisi dei dati, il cui nominativo - corredato dai relativi recapiti telefonici - dovrà essere inserito - entro e non oltre la data del 21 dicembre p.v. - alla voce "funzionario di turno" del menù della raccolta dati R.l.SE.C., nel portale UPAS.

Il funzionario responsabile del "Servizio R.I.SE.C." dovrà:
 
- costituire - dalla citata data del 21 dicembre 2023 e fino a cessate esigenze del 1° gennaio 2024 - il punto di riferimento esclusivo sia per le Forze di polizia territoriali sia per il corrispondente nucleo di trattazione ed analisi dei dati, costituito presso il dipendente Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza. Il medesimo funzionario potrà rivolgersi al citato nucleo per ogni supporto e chiarimento;
- assicurare - come il servizio R.l.SE.C. richiede - non solo una completa e tempestiva trasmissione dei dati, ma anche la perdurante reperibilità fino alla conclusione del servizio in questione, per evitare eventuali deficit di comunicazione.

Al riguardo, si precisa che la mattina del 1° gennaio 2024 il nucleo costituito presso l'Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza per il servizio R.I.SE.C. sarà operativo dalle ore 5.00;
- assicurare che l'inserimento dei dati completi nel sistema R.I.SE.C. sia ultimato e trasmesso non oltre le ore 07.00 del 1° gennaio 2024, per consentire la predisposizione di un'organica trattazione per il Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza - contenente i dati su base nazionale.
 
Il nucleo di trattazione presso l'Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza sarà operativo fino a cessate esigenze del medesimo giorno.

3.G) SEGNALAZIONE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE DI RILIEVO
 
Le SS.LL. sono, infine, pregate di far pervenire, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , un resoconto dettagliato delle attività investigative più rilevanti svolte nello specifico settore.
 
Nel fare riserva di più puntuali indicazioni operative mediante successivo atto d'indirizzo, si rappresenta che l'Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza, come di consueto, resta a disposizione per qualunque eventuale ulteriore chiarimento. 
[...]
 
Fonte: Ministero dell'Interno
 
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