Decisione 82/72/CEE
ID 24410 | 10.08.2025
Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conserva...
ID 21018 | 21.12.2023 / In allegato
ISPRA, ai sensi dell’articolo 199, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 152/06, secondo cui i Piani per la Bonifica delle aree inquinate (PRB) devono prevedere “l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”, ha avviato e concluso la fase 1 dell’attività di elaborazione dei criteri di valutazione del rischio, descritta in dettaglio nel Rapporto 365/2022.
Il presente Rapporto illustra la prima parte delle attività eseguite nella fase 2 che ha portato alla definizione degli strumenti da utilizzare per la verifica di applicabilità, nei diversi ambiti territoriali, dei criteri di priorità d’intervento nei siti potenzialmente contaminati.
In particolare, viene descritta la versione aggiornata dei criteri ed il relativo software applicativo ROCKS (Risk Ordering for Contamination Key Sites), sviluppato da ISPRA al fine di agevolare il caricamento dati, e l’individuazione dell’Indice di Rischio Relativo, per ciascun sito oggetto di valutazione.
Tali strumenti sono stati definiti con il supporto del Tavolo Tecnico nazionale, costituito dalle Regioni/PA/ARPA/APPA.
Rapporto ISPRA 392/2023
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Fonte: ISPRA
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