Schema DM Elenco biomasse a uso combustibile prodotti costituiti da gliceridi di origine vegetale
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Schema DM Elenco biomasse a uso combustibile prodotti costituiti da gliceridi di origine vegetale
ID 20889 | 04.12.2023
Decreto 21 marzo 2024 n. 74
Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell’elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale. (GU n. 132 del 7 giugno 2024)
Progetto di regolamento recante "Inserimento di prodotti costituiti principalmente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse da utilizzare come combustibile e aggiornamento dei parametri relativi ai prodotti costituiti principalmente da gliceridi", notificato alla Commissione europea il 23 novembre 2023 (termine status quo 26/02/204).
Ai sensi degli articoli 281, comma 5, e 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il regolamento ha per oggetto i «prodotti grezzi o raffinati costituiti principalmente da gliceridi di origine vegetale ottenuti mediante processi di estrazione utilizzando n-esano, gli eventuali trattamenti di raffinazione e gli eventuali trattamenti meccanici, lavaggi con acqua o essiccazione nell'elenco delle biomasse da utilizzare come combustibile previsto dalla parte quinta dell'allegato X al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte II, sezione 4, commi 1 e 3 '. I materiali non compresi nel suddetto Allegato X non possono essere classificati come combustibili e, pertanto, la combustione dei materiali non compresi può avvenire solo nel rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti. La norma, quindi, consente l'inclusione di prodotti grezzi o raffinati costituiti principalmente da gliceridi di origine vegetale ottenuti mediante processi di estrazione utilizzando n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione nell'Allegato X, stabilendone le caratteristiche e condizioni di combustione degli stessi, garantendo nel contempo un adeguato livello di protezione contro l'inquinamento atmosferico. La proposta di regolamento individua le condizioni alle quali tali materiali possono essere utilizzati come prodotti combustibili, garantendo una precisa certezza giuridica in questo ambito.
L'inclusione nell'allegato X di prodotti grezzi o raffinati costituiti principalmente da gliceridi di origine vegetale ottenuti mediante processi di estrazione utilizzando n-esano consentirà ai materiali di scarto di produzione di non essere automaticamente trattati come rifiuti, garantendo invece che possano essere utilizzati nella visione completa dell’economia circolare. La previsione delle condizioni e delle caratteristiche dell'uso stesso garantirà inoltre un adeguato livello di protezione contro l'inquinamento atmosferico nei processi di combustione.
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Estratto bozza DM
Art. 1 (Modifiche alla parte quinta, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006
1. Alla Sezione 4, della Parte II, dell’Allegato X della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1:
1) alla lettera h), il nono rigo della tabella è sostituito dal seguente:
“Stabilità all’ossidazione 110°C (h) Min. 2 ISO 6886”;
2) dopo la lettera h-ter) è aggiunta la seguente:
“h-quater) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione:
Proprietà |
Unità di misura |
Valori limite |
Metodo di prova |
Densità a 15 °C |
(kg/m3) |
850-970 |
ISO 6883 |
Densità a 60 °C |
(kg/m3) |
820-940 |
UNI EN ISO 3675 |
Viscosità a 50 °C |
(cST) |
Max. 100 |
UNI EN ISO 3104 |
Contenuto di acqua |
(%m/m) |
Max. 1 |
UNI EN ISO 12937 |
Ceneri |
(%m/m) |
Max. 0.05 |
ISO 6884 |
Sedimenti totali |
(mg/kg) |
Max. 1.500 |
ISO 10307-1 |
Potere Calorifico Inferiore |
(MJ/kg) |
Min. 33 |
ASTDM D 240 |
Punto di infiammabilità |
°C |
Min. 120 |
ISO 15267 |
Stabilità all’ossidazione 110°C |
(h) |
Min. 2 |
ISO 6886 |
Residuo carbonioso |
(%m/m) |
Max. 1,5 |
UNI EN ISO 10370 |
Acidità forte (SAN) |
(mgKOH/g) |
LR |
ASTDM-D-664 |
Zolfo |
mg/kg |
Max. 200 |
UNI EN ISO 20884 |
Solventi organici clorurati |
mg/kg |
LR |
EN ISO 16035 |
Solventi idrocarburici (Esano) |
mg/kg |
Max. 300 |
UNI EN ISO 9832 |
b) al paragrafo 3:
1) dopo le parole “di cui al paragrafo 1, lettera f) e lettera h-bis)” sono aggiunte le seguenti: “e lettera h-quater)”;
2) al punto 3.1, dopo le parole “la denominazione «farina di vinaccioli disoleata»”, sono inserite le seguenti: “o la denominazione «oli e grassi vegetali»”.
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Fonte: CE
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