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Piano di utilizzo terre e rocce da scavo

ID 20710 | | Visite: 15730 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/20710

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo   Note e Modello

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo / Note e Modello

ID 20710 | 24.11.2023 / In allegato Documento completo e modello

Il piano di utilizzo terre e rocce da scavo è il documento nel quale il proponente attesta il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis del dlgs 152/2006 (sottoprodotto) e dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 (criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti) ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni, ovvero cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In allegato modello di piano di utilizzo terre e rocce di formato .doc/pdf.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 - Art. 2 lettera f) "piano di utilizzo":

il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo   Note e Modello    Figura 1

Figura 1 - Documentazione Piano di utilizzo

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo   Note e Modello    Figura 2

Figura 2 - Attori

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 184-bis (Sottoprodotto)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinchè specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana 

favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Comma abrogato Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.

Normativa in iter

Il Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13 (PNRR 3) prevede all'Art. 48 l'emanazione di un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica. 

Tale Decreto abrogherà il precedente D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.

La Legge 21 aprile 2023 n. 41, conversione del contiene Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13,  disposizioni che delegano il MinAmbiente ad approvare, entro il 19 Ottobre 2023, un regolamento sostitutivo del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, che dovrà razionalizzare e semplificare la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ()

Il regolamento definirà:

- la gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate "sottoprodotto";
- il deposito temporaneo delle terre e rocce qualificate come rifiuti e
- i casi in cui tali materiali non siano "rifiuti.

La Legge 21 aprile 2023 n. 41 aggiunge che dovranno essere introdotte anche semplificazioni per i cantieri di micro-dimensioni.

L’ art. 9 comma 2 prevede che il Piano di Utilizzo, redatto secondo le indicazioni riportate nell'allegato 5, include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.

Redatto conformemente all’ allegato 5 e trasmesso dal proponente all’Autorità Competente ed all’ARPA almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per via telematica.

Nel caso di VIA o AIA la trasmissione del Piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.

Contiene una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000 da parte del proponente.

L’Autorità Competente ha 30 giorni di tempo per verificare la documentazione e chiedere integrazioni (N.B. Il DL 39/2023 ha stabilito che i termini previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà).

Decorsi 90 giorni dalla trasmissione del Piano o delle integrazioni il proponente avvia la gestione delle opere conformemente allo stesso.

L’Autorità Competente può stabilire prescrizioni ad integrazione del Piano nel provvedimento conclusivo di VIA.

In caso di mancata sussistenza dei requisiti dell’art. 4, l’Autorità Competente dispone il divieto motivato di inizio o di prosecuzione dell’attività di gestione delle terre rocce da scavo come sottoprodotto.

Il Piano di utilizzo può essere trasmesso se le concentrazioni dei parametri di cui all’Allegato 4 non superano le CSC (colonne A o B) riferite alla specifica destinazione urbanistica del sito di produzione e di destinazione.

L’ARPA può chiedere al proponente un approfondimento di indagine in contraddittorio ed entro 60 giorni accerta la sussistenza dei requisiti e comunica gli esiti all’Autorità Competente. Per le terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale ed a quelle provenienti da siti oggetto di bonifica si fa riferimento agli artt. 11 e 12.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120

Art. 9 Piano di Utilizzo

1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 5, e’ trasmesso dal proponente all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.

2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell’impresa o la persona fisica proponente l’opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell’allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.

3. L’autorità competente verifica d’ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l’autorità competente può chiedere, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa. (Nota 1)

4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell’articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera.

5. La sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 e’ verificata dall’autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.

6. L’autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall’allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita’ o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all’articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della metà.

9. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all’autorità competente, puo’ chiedere all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all’articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.

10. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonchè quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all’articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente.

(Nota 2)

Note

(1) Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 - Art. 4. Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 1, comma 3, e comma 8, lettera b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l’approvazione dei progetti di gestione di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà.

(2) Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Figura 3 - Piano di utilizzo

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo   Note e Modello    Figura 3

Efficacia, aggiornamento, proroga e realizzazione del Piano di Utilizzo (art. 14.15,16 e 17)

La durata del Piano è definita nello stesso.

L’Inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione, salvo deroghe motivate.

In caso di modifica sostanziale il proponente o l’esecutore aggiornano il piano trasmettendolo ai soggetti di cui all’art. 9.

L’autorità competente effettua le verifiche ed entro 30 giorni può richiedere integrazioni.

La modifica può avere effetti sulla procedura di VIA.

Decorsi 60 giorni dalla trasmissione dell’aggiornamento, il Piano è eseguito sulla base delle modifiche apportate.

L’aggiornamento può essere effettuato, fatte salve circostanze impreviste, per un massimo di 2 volte.

Costituisce Modifica Sostanziale:

a) l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo
b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
d) la modifica delle tecnologie di scavo

Nel caso a) il Piano è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione

In assenza di richieste di integrazioni, decorsi 60 giorni, la gestione dei materiali da scavo avviene sulla base del Piano modificato.

La modifica della destinazione (b) può essere effettuata per un massimo di 2 volte, salvo deroghe motivate.

Il termine di durata del PU può essere prorogato una volta sola per la durata massima di due anni, salvo deroghe motivate.

La proroga deve essere richiesta e motivata mediante una comunicazione trasmessa all’Autorità Competente ed all’ARPA.

In caso di diniego l’Autorità Competente dispone il divieto di gestire le T&R come sottoprodotti.

L’Autorità competente può richiedere all’ARPA la verifica sulla sussistenza dei requisiti.

Prima dell’inizio dei lavori il proponente comunica all’Autorità Competente ed all’ARPA i riferimenti dell’esecutore del PU.

L’esecutore è responsabile della corretta attuazione del Piano, a far data dalla comunicazione suddetta, e garantisce la redazione della modulistica di cui agli allegati 7 e 8.

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo   Note e Modello    Figura 4

[...] Segue in allegato

Modello Piano di utilizzo Terre e rocce da scavo

In allegato modello di piano di utilizzo torre e rocce da scavo redatto in ottemperanza, per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, a quanto previsto nel DPR 120/2017 denominato “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ex art.8 del DL 133/2014 convertito con L. 164/2014 oltre alle disposizione di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. recante le “Norme in materia ambientale”.

Modello Piano di utilizzo terre e rocce da scavo in formato .doc/pdf riservato abbonati

Piano utilizzo terre e rocce da scavo   Modello

[...] Segue in allegato

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