Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto - ENAC
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Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto
ID 2070 | Update news 19.01.2024
Il Regolamento UAS-IT (Unmanned Aircraft System), che abroga il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, disciplina gli aspetti di competenza dell'Autorità Nazionale per le operazioni con i droni che non ricadono nelle previsioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/497 dal 1° Gennaio 2021.
Edizione 2, Emendamento 4 del 21 maggio 2018
Roma, 28 maggio 2018 - Si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC con delibera n. 14/2018 ha approvato, in data 21 maggio 2018, l'emendamento 4 dell'edizione 2 del Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto".
Con l'edizione 4 l'ENAC ha inteso anticipare una previsione del prossimo regolamento europeo che pone le operazioni in categoria "specific" (associabili alle operazioni critiche del regolamento ENAC) in scenari standard nel regime di "Declaration".
Con l'introduzione degli scenari standard, già lo scorso anno, l'ENAC si prefiggeva lo scopo di ridurre i tempi di attesa dando, quindi, una più efficace risposta alle esigenze dell'utenza dovuto all'azzeramento delle verifiche prettamente tecniche effettuate dall'ENAC.
Gli scenari standard preparati da ENAC, in funzione delle fasce di massa operativa al decollo e dell'ambiente operativo, identificano delle prescrizioni tecnico operative in base all'esposizione al rischio, tali da garantire i livelli di sicurezza previsti dal Regolamento ENAC.
Applicando gli scenari standard l'operatore è sollevato da tutte le valutazioni tecniche di analisi del rischio in quanto aprioristicamente effettuate da ENAC e, di fatto, con la sua domanda dichiara di avere un mezzo idoneo per operare nello scenario di competenza e di rispettare tutte le condizioni in esso previste.
Per quanto sopra si è ritenuto di emendare il regolamento al fine di estendere il regime di Dichiarazione anche alle operazioni specializzate critiche in scenari standard.
Si comunica, inoltre, che sono state messe in atto tutte le modifiche informatiche che a breve renderanno applicabile le modifiche regolamentari.
Pertanto, fino a diverso avviso che sarà tempestivamente pubblicato nel sito dell'ENAC, gli operatori che intendono svolgere operazioni critiche in scenari standard sono pregati di continuare ad inviare la domanda di autorizzazione con le modalità attualmente in vigore.
Con l'entrata in vigore del presente emendamento non è più richiesto l'invio ad ENAC del report annuale delle attività che dovrà essere mantenuto presso l'operatore e fornito, a richiesta, all'ENAC.
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)
Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 743 del Codice della Navigazione distingue, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice, i mezzi aerei a pilotaggio remoto in Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e Aeromodelli.
I mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca, costituiscono i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e ad essi si applicano le previsioni del Codice della Navigazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 216/2008, sono di competenza ENAC i SAPR di massa al decollo non superiore a 150 kg e tutti quelli progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici.
Non sono assoggettati alle previsioni del presente Regolamento:
a) i SAPR di Stato di cui agli articoli 744, 746 e 748 del Codice della Navigazione;
b) i sistemi autonomi;
c) i SAPR che svolgono attività in spazio chiuso (spazio indoor), a meno di quanto previsto al comma 7 dell’art. 10;
d) i SAPR costituiti da palloni utilizzati per osservazioni scientifiche o da palloni frenati.
segue Regolamento allegato
ENAC
Edizione 2 del 16 luglio 2015 - Emend. 4 del 24 maggio 2018
Edizione 2 del 16 luglio 2015 - Emend. 3 del 3 aprile 2017
Edizione 2 del 16 luglio 2015 - Emend. 2 del 29 dicembre 2016
Edizione 2 del 16 luglio 2015 - Emend. 1 del 21 dicembre 2015
Edizione 2 del 16 luglio 2015
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