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ID 20541 | 09.10.2023
L’ottava sezione della Corte di Giustizia Europea ha pronunciato una sentenza che chiarisce il tenore dell’art. 34 del Regolamento (UE) 165/2014 nella parte in cui prevede che “gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.
Secondo la Corte nulla vieta agli stati membri di imporre l’utilizzo del modulo di controllo delle assenze, per i casi nei quali non risulti possibile verificare l’attività dell’autista dalle registrazioni della scheda conducente o dai fogli di registrazione (i cosiddetti “dischi”).
"Dall’insieme delle considerazioni suesposte risulta che l’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 165/2014 deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione del divieto da esso previsto una normativa nazionale che imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un’attestazione di attività redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959/UE".
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Sentenza allegata
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