Pacchetto infrazioni - Tutti i casi aperti - CE
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Pacchetto infrazioni - CE / Tutti i casi aperti al 28.08.2023
ID 20247 | 28.08.2023 / In allegato
Decisioni della Commissione in materia di infrazioni - Tutti i casi aperti
In allegato:
- Tutti i casi aperti al 28.08.2023 (IT) [excel]
- Dettaglio casi aperti infrazioni IT (Ambiente) suddivisi per numero d'infrazione al 28.08.2023 [pdf/excel]
- Update Aprile 2023 Decisioni principali [pdf]
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La procedura d'infrazione costituisce uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l'effettività del diritto dell'Unione. La decisione relativa al suo avvio è una competenza esclusiva della Commissione, la quale, esercitando un potere discrezionale, può agire su denuncia di privati, sulla base di un'interrogazione parlamentare o di propria iniziativa.
Pre-contenzioso (art. 258 del TFUE)
Quando la Commissione europea rileva la violazione di una norma UE, procede all'invio di una "lettera di messa in mora", concedendo allo Stato un termine di due mesi entro il quale presentare le proprie osservazioni. La violazione contestata può consistere nella mancata attuazione di una norma europea oppure in una disposizione o in una pratica amministrativa nazionali che risultano con essa incompatibili.
La procedura d'infrazione è avviata nei confronti di uno Stato membro in quanto tale, senza che rilevi se l'autore della violazione sia un organo costituzionale, una giurisdizione, un ente territoriale o un soggetto di diritto privato controllato dallo Stato. Qualora lo Stato membro non risponda alla lettera di messa in mora nel termine indicato oppure fornisca alla Commissione risposte non soddisfacenti, quest'ultima può emettere un parere motivato con il quale cristallizza in fatto e in diritto l'inadempimento contestato e diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine.
Nel caso in cui lo Stato membro non si adegui al parere motivato, la Commissione può presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee contro lo Stato in questione (art. 258 de Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, par. 2).
Si conclude così la fase del cosiddetto "precontenzioso" ed inizia la fase contenziosa diretta ad ottenere dalla Corte l'accertamento formale, mediante sentenza, dell'inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti dall'Unione.
Contenzioso (art. 260 del TFUE)
Se la Corte di Giustizia accerta che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del Trattato, questo è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, ponendo fine all'infrazione.
Se la Commissione ritiene che lo Stato non si sia conformato alla sentenza della Corte, essa avvia una procedura ex art. 260 del Trattato. In questa fase ciò che viene contestato allo Stato è un inadempimento ulteriore e autonomo, consistente nella mancata adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza che ha accertato la violazione del diritto dell'Unione (ad esempio, modifica, abrogazione o introduzione di una disposizione normativa; recepimento di una direttiva; mutamento di una prassi amministrativa).
Come negli ordinari procedimenti per inadempimento, la procedura ex art. 260 si articola in una fase precontenziosa e in una fase contenziosa.
Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, la disciplina delle procedure d'infrazione ha subìto importanti modifiche. Nei casi di cattiva applicazione del diritto dell'Unione, una delle novità introdotte è rappresentata dalla maggiore rapidità del procedimento d'infrazione ai sensi dell'art. 260, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) rispetto a quanto disposto dal precedente art. 228, par. 2 e 3 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, se uno Stato membro non si conforma ad una sentenza d'inadempimento emessa ai sensi dell'art. 258 del TFUE e non fornisce esaurienti giustificazioni in risposta alla "messa in mora", la Commissione può deferirlo al giudizio della Corte di Giustizia e chiedere il pagamento di una sanzione senza dover intraprendere una nuova fase "precontenziosa".
Sanzioni
Le sanzioni applicabili consistono di una penalità giornaliera e di una somma forfettaria e sono calcolate dalla Commissione sulla base di tre criteri specifici:
- la gravità dell'infrazione;
- la durata dell'infrazione;
- la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive (fattore "n").
L'importo della penalità di mora giornaliera viene calcolato come segue:
- si moltiplica un importo fisso (2.683 euro al giorno) per un coefficiente di gravità (da 1 a 20) e un coefficiente di durata (da 1 a 3);
- il risultato ottenuto si moltiplica per un fattore invariabile per Paese (il cd. “fattore n”) - che tiene conto sia della capacità finanziaria (PIL) che del numero di seggi al Parlamento europeo di ciascuno Stato membro (per l'Italia è 3.17).
Sulla base dei predetti parametri la penalità di mora giornaliera minima per l'Italia è pari a 8.505,11 euro.
L'importo della somma forfettaria viene calcolato come segue:
- si moltiplica un importo fisso (pari a 895 euro) per il coefficiente di gravità (da 1 a 20, che tiene conto dell'importanza delle norme UE oggetto dell'infrazione e delle conseguenze di quest'ultima sugli interessi generali e particolari). Per il calcolo della somma forfettaria non - viene applicato il coefficiente di durata incluso, invece, nel calcolo delle penalità giornaliere.
Il risultato viene moltiplicato per il “fattore n” e per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione
In ogni caso, la Commissione stabilisce una somma forfettaria minima per ogni Stato membro da applicarsi qualora dal calcolo sopramenzionato risultasse un importo inferiore a detta somma.
La somma forfettaria minima per l'Italia è pari a 7.038.000 euro.
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Stato delle infrazioni Italia al 28.08.2023
Il 14 luglio 2023, il Collegio dei Commissari ha deciso l'archiviazione di tre procedure di infrazione, l'apertura di due nuove procedure di infrazione, due pareri motivati ex art. 258 TFUE, un parere motivato complementare e una decisione di ricorso.
Successivamente, il 19 luglio 2023, il Segretariato generale della Commissione ha avviato anche tre nuove procedure di infrazione per mancato recepimento nei termini di tre direttive UE.
In base alle decisioni del 14 e 19 luglio, le procedure di infrazione a carico del nostro Paese si attestano a 84, di cui 63 per violazione del diritto dell'Unione e 21 per mancato recepimento di direttive.
Decisioni
Archiviazione procedure di infrazione
2021/0274 - Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione solvibilità II, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
2022/0310 - Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari OICVM
2021/2016 - Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
Apertura di nuove procedure di infrazione ex art. 258 TFUE
2023/2006 - Non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari
2023/2056 – Mancato rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione del 1° febbraio 2021 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione.
2023/0150 - Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali
2023/0151 - Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Salute e sicurezza alimentare)
2023/0152 - Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori (Ambiente)
Parere motivato ex art. 258 TFUE
2016/4081 - Compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari
2021/0059 - Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
Parere motivato complementare ex art. 258 TFUE
2022/0231 - Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/201
Decisione di ricorso ex art. 258 TFUE
2021/4055 - Ex lettori di lingua straniera in Italia
Suddivisione delle procedure per stadio
Messa in mora - art. 258 TFUE | 35 |
Messa in mora complementare - art. 258 TFUE | 6 |
Parere motivato - art. 258 TFUE | 19 |
Parere motivato complementare - art. 258 TFUE | 1 |
Decisione ricorso - art. 258 TFUE | 2 |
Ricorso - art. 258 TFUE | 2 |
Sentenza - art. 258 | 6 |
Messa in mora - art. 260 TFUE | 5 |
Decisione ricorso - art. 260 TFUE | 2 |
Sentenza - art. 260 TFUE | 6 |
Totale | 84 |
Suddivisione delle procedure per settore
Ambiente | 15 |
Affari economici e finanziari | 13 |
Trasporti | 8 |
Lavoro e politiche sociali | 7 |
Concorrenza e aiuti di Stato | 6 |
Giustizia | 6 |
Affari interni | 5 |
Energia | 5 |
Fiscalità e dogane | 5 |
Agricoltura | 3 |
Affari esteri | 2 |
Appalti | 2 |
Libera prestazione dei servizi e stabilimento | 2 |
Salute | 2 |
Tutela dei consumatori | 2 |
Libera circolazione delle merci | 1 |
Totale | 84 |
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Dettaglio INFRAZIONI APERTE ITALIA - AMBIENTE 08.2023
N. 01 INFR(2003)2077
N. 02 INFR(2004)2034
N.02 bis INFR(2009)2034
N. 03 INFR(2007)2195
N. 04 INFR(2013)2177
N. 05 INFR(2014)2059
N. 06 INFR(2014)2125
N. 07 INFR(2014)2147
N. 08 INFR(2015)2043
N. 09 INFR(2015)2163
N. 10 INFR(2016)2013
N. 11 INFR(2017)2181
N. 12 INFR(2018)2249
N. 13 INFR(2020)2299
N. 14 INFR(2021)2028
N. 15 INFR(2023)0152 (Nuova procedura di infrazione ex art. 258 TFUE - 19.07.2023)
Casi Aperti per numero di infrazione Ambiente ITALIA (n.15) al 28.08.2023
... Segue in allegato
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