Interpello ambientale 06.10.2022 - Istanza di PAS ai fini della Realizzazione di impianto “agrovoltaico”
ID 19961 | 12.07.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 06.10.2022
QUESITO
In riscontro alla nota acquisita con prot. n. 23558 del 25.07.2022, codesto Ufficio Tecnico ha formulato istanza di interpello sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, introdotto dall’art. 27 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.
Sono richieste alla scrivente Direzione valutazioni in merito alla corretta interpretazione del quadro normativo di settore in relazione alla Pratica edilizia n. 113/22 recante: Intervento PAS per la Realizzazione di un impianto di produzione da fonte solare di tipologia “agrovoltaico”, della potenza nominale totale pari a 3,494 MWp da installarsi in agro nel Comune di Troia (FG), località C.da Cifaldi snc, Fg. 9, P.lle 441-273-56-433 e relative opere di connessione alla rete elettrica di proprietà di E-Distribuzione SpA.
In particolare si chiede se possano essere definite “aree a destinazione industriale” o “terreno con destinazione industriale, artigianale e commerciale”, facendo pertanto valere le norme e prescrizioni previste dalla L. 34/2022 e dal DL 21/2022:
- la p.lla 425 del foglio 9, sulla quale insiste una cabina primaria di trasformazione - come da Elaborato 3.5, Sezione 3 di progetto allegato all’istanza;
- le aree, presenti in verde agricolo, riconducibili alla nozione di stabilimento ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, su cui insistono le seguenti attività: trasformazione di prodotti agricoli, centri zootecnici ed avicoli, frantoi, impianti eolici e fotovoltaici, attività commerciali come discoteche e sale ricevimenti.;
RIFERIMENTI NORMATIVI
Si evidenzia l’impegno del Ministero nel promuovere l’aumento del consumo di energia da FER accelerando il più possibile sulla diffusione delle nuove tecnologie di produzione e promuovendo gli investimenti, al fine di convergere verso il traguardo comune della decarbonizzazione, nel rispetto delle finalità e degli obbiettivi dell’ art. 1 e art. 3 del d.lgs. 199/2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Nuovo impulso a tale strategia è stato dato dalle recenti modifiche normative, le quali da un lato hanno esteso il campo di applicabilità delle procedure abilitative accelerate e semplificate e dall’altro hanno condotto all’individuazione delle aree idonee, e dunque ad alto potenziale di installazione, in via immediata e in regime transitorio, “Nelle more dell'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1” dell’art. 20, del d.lgs. 199/2021.
A tal proposito la Legge n. 108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis) ha modificato l’art. 6 del d.lgs. n 28/2011, recante disposizioni in merito alla Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, il quale riporta, al comma 1, che “…per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata …”. Inoltre il comma 9-bis, dello stesso articolo, stabilisce che “Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione”.
Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 dispone all’art. 20, comma 8, lett. a) e c-ter) che “Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
CONSIDERAZIONI
Si riportano le seguenti osservazioni.
Fermo restando l’applicazione della normativa nazionale e, per quello che qui rileva, in particolare dell’art. 6 del d.lgs. n 28/2011 e dell’art. 20, c. 8 del d.lgs. n. 199/2021, si precisa che le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intendono realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.
Com’è noto, per destinazione d’uso si intende l’insieme delle funzioni ammesse per un edificio o per un’area edificata e non; pertanto le destinazioni d’uso ammissibili, previste per i singoli mappali della porzione di territorio oggetto di intervento, sono contenute nelle prescrizioni delle Norme Tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti.
Ne consegue che la individuazione delle “aree a destinazione industriale” o “terreno con destinazione industriale, artigianale e commerciale”, ai fini dell’applicazione della specifica norma di settore, rientra nella sfera di competenza degli Enti preposti ai diversi livelli di pianificazione territoriale, i quali regolano e controllano gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio e pertanto tenuti ex lege al rilascio degli atti di assenso, nulla osta, parere e titolo abilitativo necessario alla realizzazione dell’impianto.
Inoltre, al fine di “offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti” le Regioni effettuano, con propri provvedimenti, l'individuazione delle aree e dei siti non idonei tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica così come definito dalle Linee guida di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, all’Allegato 3 (Criteri per l’individuazione di aree non idonee).
Appare chiaro come le diverse fonti normative non entrano in conflitto o in contraddizione, bensì si integrano reciprocamente tenendo in debita considerazione da un lato il perseguimento degli obbiettivi energetici nazionali, dall’altro le esigenze di tutela dei singoli territori volte alla minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.
Con riguardo al secondo punto del quesito, la cui formulazione risulta alla lettura poco chiara, per quanto di competenza della scrivente si rappresenta che l’art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2), del d.lgs. n 199/2021 individua, tra l’altro, come idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili “le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”.
È necessario, dunque, rinviare a quanto disposto dall’art. 268, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152; il c.1, lett. h) che, nello specifico, definisce stabilimento “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”.
Si precisa che la seguente definizione è resa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della Parte V (Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Tanto premesso, per quanto di competenza della scrivente Direzione Generale, le considerazioni sopra esposte sono da ritenersi pertinenti e valide, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi allo stato non a conoscenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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