Interpello ex art. 3-septies del
d.lgs. 152/2006. Corretta identificazione delle sostanze e miscele di cui all’art. 271 comma 7 bis del
d.lgs. 152/2006
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Con l’atto di interpello in oggetto l’autorità regionale in indirizzo pone due quesiti in relazione all’articolo 271, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006, relativo agli obblighi di limitazione e sostituzione delle sostanze di particolare pericolosità nei cicli produttivi da cui originano emissioni di tali sostanze.
In primo luogo, si richiede se il riferimento alle “classi di pericolo” con i codici generali H340, H350 e H360, per le sostanze e miscele soggette a tali obblighi, includa anche i codici supplementari (H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df).
Al riguardo, dato che, secondo la normativa di riferimento, le indicazioni di pericolo dei codici generali ricomprendono, sul piano sostanziale, le indicazioni di pericolo di tutti i codici supplementari (H350: può provocare il cancro; H350i: può provocare il cancro se inalato; H360: può nuocere alla fertilità o al feto; H360F: può nuocere alla fertilità; H360D: può nuocere al feto; ecc.), si deduce che l’applicazione della norma debba essere logicamente riferita a tutti i codici in esame.
Non osta la circostanza che un’altra norma del d.lgs. 152/2006 (l’art. 272, comma 4,) espliciti, ad altri fini (l’accesso alle autorizzazioni generali alle emissioni), i codici supplementari delle classi di pericolo, trattandosi solo di una distinta modalità descrittiva che produce invariabilmente, considerato il contenuto di tali codici, gli stessi effetti sul piano legale.
In secondo luogo, si richiede se il riferimento dell’articolo 271, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006 alle sostanze “di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata” debba identificarsi con l’elenco di sostanze “di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata” previsto nell’allegato I alla parte quinta di tale decreto.
Al riguardo, si evidenzia che tale allegato I rappresenta, nella parte quinta del d.lgs. 152/2006, l’unica norma in cui sono individuate le sostanze definite “di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata” e che pertanto, ai fini della coerenza della disciplina in esame, la locuzione usata dall’articolo 271, comma 7bis, deve essere riferita all’elenco dell’allegato.