Interpello ambientale 26.05.2023 - Emissioni sostanze pericolose impianti
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Interpello ambientale 26.05.2023 - Emissioni sostanze pericolose impianti
ID 19784 | 09.06.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 26.05.2023
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Con l’atto di interpello in oggetto l’autorità regionale in indirizzo pone due quesiti in relazione all’articolo 271, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006, relativo agli obblighi di limitazione e sostituzione delle sostanze di particolare pericolosità nei cicli produttivi da cui originano emissioni di tali sostanze.
In primo luogo, si richiede se il riferimento alle “classi di pericolo” con i codici generali H340, H350 e H360, per le sostanze e miscele soggette a tali obblighi, includa anche i codici supplementari (H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df).
Al riguardo, dato che, secondo la normativa di riferimento, le indicazioni di pericolo dei codici generali ricomprendono, sul piano sostanziale, le indicazioni di pericolo di tutti i codici supplementari (H350: può provocare il cancro; H350i: può provocare il cancro se inalato; H360: può nuocere alla fertilità o al feto; H360F: può nuocere alla fertilità; H360D: può nuocere al feto; ecc.), si deduce che l’applicazione della norma debba essere logicamente riferita a tutti i codici in esame.
Non osta la circostanza che un’altra norma del d.lgs. 152/2006 (l’art. 272, comma 4,) espliciti, ad altri fini (l’accesso alle autorizzazioni generali alle emissioni), i codici supplementari delle classi di pericolo, trattandosi solo di una distinta modalità descrittiva che produce invariabilmente, considerato il contenuto di tali codici, gli stessi effetti sul piano legale.
In secondo luogo, si richiede se il riferimento dell’articolo 271, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006 alle sostanze “di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata” debba identificarsi con l’elenco di sostanze “di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata” previsto nell’allegato I alla parte quinta di tale decreto.
Al riguardo, si evidenzia che tale allegato I rappresenta, nella parte quinta del d.lgs. 152/2006, l’unica norma in cui sono individuate le sostanze definite “di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata” e che pertanto, ai fini della coerenza della disciplina in esame, la locuzione usata dall’articolo 271, comma 7bis, deve essere riferita all’elenco dell’allegato.
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Collegati
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Risposta prot. 86393 del 26.05.2023.pdf |
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Interpello prot. 66562 del 26.04.2022.pdf |
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