Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.171
/ Totale documenti scaricati: 28.348.634

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.171
/ Totale documenti scaricati: 28.348.634

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.171 *

/ Totale documenti scaricati: 28.348.634 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.171 *

/ Totale documenti scaricati: 28.348.634 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.171 *

/ Totale documenti scaricati: 28.348.634 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.171 *

/ Totale documenti scaricati: 28.348.634 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.171 *

/ Totale documenti scaricati: 28.348.634 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.171 *

/ Totale documenti scaricati: 28.348.634 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.171 *

/ Totale documenti scaricati: 28.348.634 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.171 *

/ Totale documenti scaricati: 28.348.634 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Nuovo modello registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti / Note

ID 19728 | | Visite: 18027 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/19728

Nuovo modello registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti

Nuovo modello registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti / Note Rev. 1.0 2023

ID 19728 | Rev. 1.0 del 05.06.2023 / Nota completa in allegato

Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (RENTRI / ndr)» in vigore dal 15 giugno 2023.

Update Rev. 1.0 del 05.06.2023
- Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU n.127 del 01.06.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2023
Modifiche:
- Articolo 190 (Registro cronologico di carico e scarico) del Decreto legislativo n. 152 del 2006
- Articolo 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) del Decreto legislativo n. 152 del 2006

Il regolamento all’articolo 4 illustra le disposizioni generali in merito al nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il modello è applicabile a partire dal 13 febbraio 2025 (ovvero a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a)). 

Le modalità di compilazione del modello sono definite con il decreto di cui all’articolo 21, comma 1 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59.

Sino alla data di iscrizione al RENTRI, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A decorrere dal 13 febbraio 2025 è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148.

Decreto 4 aprile 2023 n. 59

Art. 4. Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico

1. È approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell’allegato I.

2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

3. Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;

b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; la compilazione in modalità digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell’utente;
3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e l’identificativo temporale con data ed ora;
4) i sistemi gestionali adottati dall’operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale.

4. Il registro cronologico è tenuto in modalità digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell’articolo 20.

Decreto legislativo n. 152 del 2006

Articolo 190 comma 2 (Registro cronologico di carico e scarico)

2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1 (*). Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto (N) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.


Note Art. 190 comma 2
(N) Modifiche disposte dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 (GU n.127 del 01.06.2023), in vigore dal 16.06.2023.

(*) Articolo 188-bis comma 1 (Sistema di tracciabilita' dei rifiuti).

1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (N). Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212 (N). Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento (N).


Note Art. 188-bis comma 1
(N) Modifiche disposte dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 (GU n.127 del 01.06.2023), in vigore dal 16.06.2023.

Tenuta del registro

Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto da:

- chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti,
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti,
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

Sino alla data di iscrizione al RENTRI il registro è tenuto in modalità cartacea, mentre a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

Schema - Modalità tenuta registro cronologico di carico e scarico

Nuovo modello registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti   Schema

La compilazione in modalità digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
- i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell’utente;
-  qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e l’identificativo temporale con data ed ora;
- i sistemi gestionali adottati dall’operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale. 

Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI

A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all’articolo 21 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.

I soggetti di cui all’articolo 18 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59 trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 05.06.2023 Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 Certifico Srl
0.0 01.06.2023 ---
Certifico Srl

Collegati

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente RENTRI

Ultimi inseriti

Inquinamento dell aria e malattie cardiovascolari
Feb 11, 2025 2

Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari

in News
Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari ID 23442 | 11.02.2025 / In allegato Il documento “Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari”, elaborato dall’Alleanza italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari, analizza gli aspetti principali delle relazioni tra inquinamento… Leggi tutto
Piano Triennale per l informatica nella PA 2024 2026   Aggiornamento 2025
Feb 10, 2025 69

Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026 - Aggiornamento 2025

in News
Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026 - Aggiornamento 2025 ID 23440 | 10.02.2025 / Documenti in allegato Tra le novità incluse nell’aggiornamento 2025, l’incremento degli strumenti operativi con l'introduzione di undici buone pratiche, di cui tre sono dell’Inail Disponibile… Leggi tutto
Decreto 30 dicembre 2024
Feb 10, 2025 57

Decreto 30 dicembre 2024

in News
Decreto 30 dicembre 2024 ID 23439 | 10.02.2025 Decreto 30 dicembre 2024 Modifiche al decreto 7 settembre 2023, in materia di Fascicolo sanitario elettronico 2.0. (GU n.33 del 10.02.2025) Collegati
Decreto 7 settembre 2023Fascicolo Sanitario Elettronico
Leggi tutto
L assicurazione professionale dell ingegnere
Feb 10, 2025 66

L'assicurazione professionale dell'ingegnere

in News
L'assicurazione professionale dell'ingegnere / Centro Studi CNI 2012 ID 23438 | 10.02.2025 / In allegato Il D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11 ha introdotto alcune novità in merito alle professioni. Tra queste novità, spicca l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare… Leggi tutto
DPCM 9 dicembre 2024 n  221
Feb 10, 2025 136

DPCM 9 dicembre 2024 n. 221

DPCM 9 dicembre 2024 n. 221 ID 23437 | 10.02.2025 DPCM 9 dicembre 2024 n. 221 - Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE)… Leggi tutto
UNI 11944 2024  Criteri massetti per pavimentazioni
Feb 10, 2025 55

UNI 11944:2024

UNI 11944:2024 / Criteri massetti per pavimentazioni ID 23436 | 10.02.2025 / In allegato Preview UNI 11944:2024Massetti per pavimentazioni - Criteri di progettazione, posa in opera e metodi di verifica Data disponibilità: 20 giugno 2024 La norma definisce i criteri di progettazione e posa in opera,… Leggi tutto
ESENER 2024
Feb 09, 2025 77

Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks

First findings of the Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 2024) ID 23432 | 09.02.2025 This report presents the first findings of the Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 2024). Over 41.000 establishments across all size classes… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Plastica   Quaderni dell Efficienza Energetica
Feb 07, 2025 107

Plastica - Quaderni dell'Efficienza Energetica

Plastica - Quaderni dell'Efficienza Energetica ID 23419 | 07.02.2025 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore della Trasformazione della Plastica è il nono volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione sia con UNINIONPLAST che con… Leggi tutto
Tessile   Quaderni dell Efficienza Energetica
Feb 07, 2025 103

Tessile - Quaderni dell'Efficienza Energetica

Tessile - Quaderni dell'Efficienza Energetica ID 23418 | 07.02.2025 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore Tessile è il decimo volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione sia con CONFINDUSTRIA MODA - Federazione Tessile e Moda che con… Leggi tutto
Linee guida EDPB 01 2025 sulla pseudonimizzazione
Feb 07, 2025 113

Linee guida EDPB 01/2025 sulla pseudonimizzazione

Linee guida EDPB 01/2025 sulla pseudonimizzazione ID 23417 | 07.02.2025 / In allegato Il regolamento generale sulla protezione dei dati introduce il termine "pseudonimizzazione" e vi fa riferimento come garanzia che può essere adeguata ed efficace per soddisfare gli obblighi in materia di… Leggi tutto